N. 584 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2005

Ordinanza del 5 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6
dicembre  2005)  emessa  dal giudice di pace di Roma nel procedimento
civile vertente tra Magro Corrado contro Telecom Italia S.p.A.

Telecomunicazioni  - Controversie fra utenti e soggetti autorizzati o
  destinatari   di   licenze  -  Obbligo  di  esperire  tentativo  di
  conciliazione  davanti ai Co.Re.Com. prima dell'azione giudiziale -
  Contrasto  con  il  principio  del giudice naturale - Disparita' di
  trattamento  rispetto  alle controversie relative a servizi diversi
  dalle  telecomunicazioni  -  Violazione del diritto di azione e del
  divieto di istituire nuovi giudici speciali.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 102.
(GU n.51 del 21-12-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo pertanto la riserva espressa all'udienza del 14 marzo
2005,

                            O s s e r v a

    L'esame  della  normativa  che  ha  introdotto  il  tentativo  di
conciliazione  nella  materia delle telecomunicazioni, costituisce, a
giudizio dello scrivente, un ingiustificabile onere che viene posto a
carico  di  chi  vuol far valere un proprio diritto nei confronti dei
soggetti  destinatari  di  licenze  o autorizzazioni all'esercizio di
attivita' di telecomunicazioni.
    Appare  discutibile  infatti  subordinare l'esercizio dell'azione
giudiziale  all'esperimento  obbligatorio  da  fare  presso  appositi
comitati  regionali  chiamati CORECOM, sottoponendo cosi' l'utente ad
un  paggaggio obbligatorio extragiudiziale che non serve ad altro che
allungare  i  tempi  della pretesa giustizia e allontanare in termini
chilometrici  il  cittadino dal giudice. Basti pensare che i predetti
CORECOM  hanno  sede  in ogni capoluogo di regione per rendersi conto
delle difficolta' e spese che l'utente deve affrontare per instaurare
e coltivare un giudizio in contrasti con una societa' di TLC.
    Senza  dire che viene sottratto al giudice naturale l'esame di un
giudizio  che  solo  al  giudice  compete  e  che  non puo'  essergli
sottratto  sia  per  legge  che  per  regolamento al cittadino che in
ossequio ai principi fondamentali della Carta costituzionale nel caso
in  ispecie  vedrebbe  impunemente  violati  le  norme contenute agli
artt. 3,  24, 25 e 102 della Costituzione e nella Convenzione europea
dei diritti dell'uomo.
    Rileva  al riguardo la difesa dell'utente che viene a realizzarsi
una  disparita'  di  trattamento  tra  coloro  che  hanno vertenze in
materie  di  TLC  e  quelli  che  ad esempio hanno un contenzioso nei
confronti  di societa' che erogano un servizio elettrico o di gas. Il
richiamato art. 24 della Costituzione recita, come e' noto, che tutti
i  cittadini  possono  agire  in  giudizio  per  la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi e che nessuno puo' essere distolto dal
giudice  naturale  precostituito per legge, inoltre l'art. 102 sempre
della  Cost.  fissa  il  divieto di costituire giudici speciali al di
fuori degli organi giudiziari ordinari.
    Sotto tale aspetto la disposizione concernente l'invocato obbligo
di  preventivo  esperimento  del  tentativo di conciliazione potrebbe
essere  risolto  con la disapplicazione dell'atto regolamentare ma in
considerazione della sfera di interessi che vengono ad essere colpiti
e  per  dare  maggiore certezza nell'applicazione di un principio, si
ritiene  conferire  e sottoporre al vaglio della Corte costituzionale
il  problema  qui  sorto  e  di  cui  si  e'  esposta  l'eccezione di
incostituzionalita'.
    C'e'  da sottolineare ancora che il dovere dello Stato di rendere
sempre  piu' accessibile ai cittadini la giustizia trova un clamoroso
caso  di  smentita  nelle norme di legge e regolamentari emanate e di
cui Telecom chiede l'applicazione perche' vigenti. Immaginarsi che un
cittadino - utente di Pachino in Provincia di Siracusa, estremo lembo
della Sicilia, per dirla con Dante (da Capo Passero) si deve spostare
a  Palermo  -  sede del Cirecom e' intuibile gli oneri a cui deve far
fronte!
                              P. Q. M.
    Ritiene  fondata  l'eccezione  di incostituzionalita' delle norme
richiamate e visti gli articoli di legge,rimette gli atti alla ecc.ma
suprema Corte costituzionale, affinche' accerti l'incostituzionalita'
invocata.
    Sospende  nelle  more  il  procedimento  in corso n. 12938/2005 e
manda  alla  cancelleria  per gli adempimenti necessari per inoltrare
alla Corte costituzionale il fascicolo e la relativa richiesta.
      Cosi' deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
                     Il giudice di pace: Nicotra
05C1207