N. 450 SENTENZA 12 - 15 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego  Pubblico  - Dipendenti regionali - Previdenza e assistenza -
  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Sanatoria  contributiva  ai fini
  previdenziali  del  personale  immesso nei ruoli regionali ai sensi
  della  legge della Regione Abruzzo n. 64/76 con assunzione a carico
  della  stessa  regione  dei  relativi oneri - Sanatoria riguardante
  dipendenti  regionali assunti a contratto per i periodi di servizio
  prestato  antecedentemente  all'inquadramento  in  ruolo  - Ricorso
  dello  Stato  -  Denunciata  invasione  della  competenza esclusiva
  statale  in  materia di previdenza sociale - Violazione destinata a
  produrre   effetti   sulla   disciplina   previdenziale   applicata
  dall'INPDAP  e,  pertanto,  al  di fuori della competenza regionale
  concorrente  in  materia  di previdenza complementare integrativa -
  Impugnativa  priva di adeguata motivazione ed omessa considerazione
  del  complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive
  la legge impugnata - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma.
(GU n.51 del 21-12-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo  12 ottobre  2004,  n. 35  (Sanatoria  contributiva  ai  fini
previdenziali  del  personale  immesso  nei  ruoli regionali ai sensi
della  legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), promosso con ricorso
del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 4 gennaio
2005, depositato in cancelleria l'11 gennaio 2005 ed iscritto al n. 6
del registro ricorsi 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 novembre  2005  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Gabriele D'Avanzo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Sandro  Pasquali per la
Regione Abruzzo;

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 4 gennaio 2005 e depositato il
successivo  11  gennaio,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  la  legge  della  Regione  Abruzzo  12 ottobre 2004, n. 35
(Sanatoria  contributiva  ai fini previdenziali del personale immesso
nei  ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976,
n. 64),  denunciandone  il  contrasto  con l'art. 117, secondo comma,
lettera o), e terzo comma, della Costituzione.
    Il  ricorrente  premette che la legge regionale 25 novembre 1976,
n. 64  (Inquadramento  nel  ruolo  regionale di personale in servizio
presso gli Uffici regionali alla data del 30 aprile 1975) provvide ad
inquadrare   nel   ruolo  regionale,  a  domanda  e  in  presenza  di
determinati   requisiti,  il  personale  che  era  in  servizio,  con
contratto  a  termine,  presso  gli  uffici  regionali  alla data del
30 aprile   1975;   successivamente,   con   la   legge  regionale  6
giugno 1984,  n. 38  (Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale
n. 58 del 1978, recante norme in materia di trattamento di quiescenza
del  personale  regionale), vennero posti a carico del bilancio della
Regione   gli   oneri   derivanti  dalla  valutazione,  agli  effetti
pensionistici,  dei  servizi  prestati  dal  predetto  personale alle
dipendenze della Regione medesima.
    Con  la  presente  legge, osserva ancora il Governo, si e' inteso
sanare  la  posizione  contributiva «ai fini previdenziali» in favore
dello  stesso  personale  inquadrato  in  ruolo  in forza della legge
regionale   n. 64  del  1976,  stabilendo  che,  a  tale  scopo,  gli
interessati  presentino  domanda  entro  180  giorni  dall'entrata in
vigore della legge e che i relativi oneri siano carico della Regione.
    Ad  avviso  del  ricorrente, la legge impugnata, che consta di un
solo  articolo,  contrasterebbe  innanzitutto con l'art. 117, secondo
comma,  lettera o),  della  Costituzione,  che  riserva allo Stato la
competenza  esclusiva in materia di previdenza sociale, giacche', nel
sanare  la  posizione  contributiva  del personale che ha beneficiato
degli  effetti  della  legge regionale n. 64 del 1976 in relazione al
servizio   prestato   presso   la  Regione  Abruzzo  antecedentemente
all'inquadramento,   riconosce,   a   fini   previdenziali,  «periodi
lavorativi  non  utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti» e
come  tale  e'  «destinata  a  produrre  effetti  modificativi  sugli
ordinamenti previdenziali dell'INPDAP».
    Peraltro,  soggiunge  la  difesa  erariale,  la  legge denunciata
contrasterebbe  anche  con  il  terzo  comma dell'art. 117 Cost., che
attribuisce  alle  Regioni  una  competenza concorrente in materia di
«previdenza  complementare  e  integrativa»; competenza «che peraltro
non  attiene  all'ipotesi  in  questione  e  che comunque deve essere
esercitata  pur  sempre entro i principi fondamentali stabiliti dalle
leggi statali».
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo
per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.
    La   Regione   osserva  che  la  norma  denunciata  si  inserisce
nell'ambito   della   regolamentazione  e  gestione  del  trattamento
previdenziale  dei  dipendenti regionali, in applicazione della legge
regionale   31 agosto   1978,   n. 57  (Trattamento  assistenziale  e
previdenziale    dei    dipendenti),   successivamente   oggetto   di
integrazioni   e   modificazioni.  In  siffatto  contesto,  la  legge
regionale  8 novembre  1988,  n. 90  (Indennita'  di  buonuscita  del
personale  regionale),  ha istituito il «fondo autonomo di previdenza
del  personale  della  Regione  Abruzzo»,  il  quale,  alimentato con
contributi  a  carico della Regione e dei dipendenti, e' destinato ad
erogare,  in  favore  del  personale  di  ruolo  e  non  di  ruolo, i
trattamenti previdenziali e di fine servizio.
    Ad  avviso  della  resistente,  la  legge  denunciata, «di natura
prettamente   provvedimentale»,   e'  volta  a  sanare  la  posizione
contributiva,  per il trattamento previdenziale, «di alcune unita' di
personale  che  erano  rimaste  escluse  da  analoghe  sanatorie gia'
adottate in passato per dipendenti immessi nei ruoli regionali sempre
con  provvedimenti  adottati  dalla  Regione stessa» e, in tal senso,
deporrebbe   pure  l'esiguo  ammontare  delle  risorse  necessarie  a
soddisfare  l'onere  derivante  dalla  disposizione, pari a soli Euro
1.100,00.
    Sicche',  non vi sarebbe, secondo la Regione, alcun effetto sulla
disciplina previdenziale INPDAP, perche' la legge regionale n. 35 del
2004  disciplina  un  trattamento  di  buonuscita  che e' erogato per
dipendenti  regionali  da  un  fondo  autonomo «del tutto distinto da
quello   dell'Istituto   nazionale,   che  pertanto  rimane  estraneo
all'intervento normativo regionale».
    Peraltro,  conclude  la  difesa  regionale,  nessuna  censura  ha
sollevato  lo  Stato per violazione della sua potesta' legislativa in
materia  di  previdenza  sociale  allorche',  in  passato, la Regione
Abruzzo  ha  dettato  norme sul trattamento di buonuscita del proprio
personale  (legge  regionale  22 novembre 2001, n. 61, recante «Nuove
disposizioni  sul trattamento previdenziale del personale regionale»)
e  tale  circostanza  confermerebbe  la  legittimita' dell'intervento
legislativo ora denunciato.
    3. - In prossimita' dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  depositato  memoria  con  la  quale,  nel  ribadire  le
argomentazioni  spese  nel  ricorso,  insiste  per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 35
del 2004.

                       Considerato in diritto

    1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimita'
costituzionale,  sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
della  legge  della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria
contributiva  ai  fini  previdenziali del personale immesso nei ruoli
regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64).
    L'art. 1,  e  unico,  della  predetta legge regionale dispone, al
comma 1, che ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi della
legge   regionale  25 novembre  1976,  n. 64  (Norme  in  materia  di
inquadramento nel ruolo regionale di personale in servizio presso gli
uffici  regionali  alla  data  del  30 aprile 1975) «e' riconosciuto,
previo  versamento  dei  corrispondenti  contributi,  il diritto alla
sanatoria  della  posizione  contributiva ai fini previdenziali per i
periodi    di   servizio   prestati   presso   la   Regione   Abruzzo
antecedentemente   all'inquadramento  e  gia'  riconosciuti  ai  fini
pensionistici  con provvedimento del Ministero del Tesoro - CPDEL». A
tal fine, il comma 2 dello stesso art. 1 denunciato pone in capo agli
interessati  l'onere di «produrre domanda entro 180 giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge», mentre il successivo
comma 3  stima,  presuntivamente, in Euro 1.100,00 il «maggiore onere
relativo     alla     quota     della    contribuzione    a    carico
dell'Amministrazione»   ed   indica  a  quali  risorse  del  bilancio
regionale  si  debba  far  riferimento  per  «la necessaria copertura
finanziaria».
    Ad   avviso   del   ricorrente,  la  legge  impugnata  violerebbe
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera o),  della  Costituzione  - che
riserva  allo  Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza
sociale   -  giacche',  nel  sanare  la  posizione  contributiva  del
personale  che  ha  beneficiato  degli  effetti della legge regionale
n. 64  del  1976  in relazione al servizio prestato presso la Regione
Abruzzo   antecedentemente   all'inquadramento,   riconosce,  a  fini
previdenziali,   «periodi   lavorativi   non  utili  ai  sensi  delle
disposizioni  statali  vigenti»  e come tale e' «destinata a produrre
effetti modificativi sugli ordinamenti previdenziali dell'INPDAP».
    Sarebbe,   inoltre,   leso   l'art. 117,   terzo   comma,   della
Costituzione,  in  quanto nella materia concorrente della «previdenza
complementare  e  integrativa»  -  che  peraltro,  come si precisa in
ricorso,  «non  attiene  all'ipotesi  in  questione»  -  la  potesta'
legislativa  regionale  «deve  essere  esercitata  pur sempre entro i
principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali».
    2. - La questione, cosi' come prospettata, e' inammissibile.
    E'  principio  consolidato  nella  giurisprudenza di questa Corte
quello   per  cui  il  ricorso  in  via  principale  non  solo  «deve
identificare  esattamente  la  questione nei suoi termini normativi»,
indicando  «le  norme  costituzionali e ordinarie, la definizione del
cui   rapporto   di  compatibilita'  o  incompatibilita'  costituisce
l'oggetto della questione di costituzionalita» (ex plurimis, sentenze
n. 360  del  2005,  n. 213  del  2003  e  n. 384  del 1999), ma deve,
altresi', «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a
sostegno  della  richiesta  declaratoria  d'incostituzionalita' della
legge» (si vedano, oltre alle pronunce gia' citate, anche le sentenze
n. 261  del  1995  e  n. 85  del  1990). Ed invero, l'esigenza di una
adeguata  motivazione  a  sostegno  della  impugnativa si pone - come
precisato  dalla  sentenza n. 384 del 1999 - «in termini perfino piu'
pregnanti  nei  giudizi  diretti  che  non in quelli incidentali, nei
quali  il  giudice  rimettente non assume propriamente il ruolo di un
ricorrente  e  al quale si richiede, quanto al merito della questione
di  costituzionalita' che esso solleva, una valutazione limitata alla
«non manifesta infondatezza».
    2.1.  -  Nella  specie,  il  ricorso  introduttivo  del  presente
giudizio,  sebbene  identifichi le disposizioni della legge regionale
impugnata  e  le  norme  costituzionali presuntivamente vulnerate, e'
generico nel motivare le ragioni per cui si chiede la declaratoria di
incostituzionalita',  tralasciando, segnatamente, ogni considerazione
sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la
legge impugnata.
    Il    ricorrente,    infatti,   nel   lamentare   la   violazione
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera o),  della Costituzione, che
attribuisce   allo  Stato  la  competenza  esclusiva  in  materia  di
previdenza  sociale,  si limita ad addurre che la legge della Regione
Abruzzo  n. 35  del  2004,  per  sanare la posizione contributiva del
personale  beneficiario degli effetti della legge regionale n. 64 del
1976   in   relazione   al   servizio   prestato  presso  la  Regione
antecedentemente    all'inquadramento,    riconoscerebbe,    a   fini
previdenziali,   «periodi   lavorativi   non  utili  ai  sensi  delle
disposizioni  statali  vigenti»  e come tale e' «destinata a produrre
effetti modificativi sugli ordinamenti previdenziali dell'INPDAP».
    Tuttavia,  anche  a voler prescindere dal rilievo che la suddetta
competenza  statale  e'  rivendicata  in modo del tutto assertivo, il
ricorso  non menziona affatto quali siano le disposizioni della legge
statale   violate   in  riferimento  alla  valutazione  dei  «periodi
lavorativi  non  utili»,  incorrendo in un'omissione tanto piu' grave
giacche'  non  si  fornisce alcuna spiegazione di come il prospettato
vulnus possa realizzarsi a fronte della circostanza che e' proprio la
legge   statale   8 marzo   1968,  n. 152  (Nuove  norme  in  materia
previdenziale  per  il  personale  degli Enti locali) a stabilire, in
linea  di  principio  e  a decorrere dalla sua entrata in vigore, che
anche  il  personale  non  di  ruolo  sia  obbligatoriamente iscritto
all'INADEL   (attualmente   INPDAP)   «ai  fini  del  trattamento  di
previdenza» (art. 1).
    Parimenti,  risulta priva di ogni supporto argomentativo anche la
deduzione   che   lamenta  l'incidenza  pregiudizievole  della  legge
denunciata  «sugli ordinamenti previdenziali dell'INPDAP». Invero, la
censura  non  tiene  in  alcuna  considerazione  che  le  prestazioni
previdenziali  dei  dipendenti  regionali  di  ruolo  e  non di ruolo
vengono, non solo assunte in «gestione diretta» dalla Regione stessa,
nel  rispetto  delle  «disposizioni  legislative  e regolamentari che
disciplinano  l'ordinamento  e  l'attivita» dell'INADEL (art. 4 della
legge   della   Regione   Abruzzo   31 agosto  1978,  n. 57,  recante
«Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti»), ma anche
erogate  da  un fondo di previdenza appositamente istituito, il quale
e'  alimentato  «dai  contributi  a carico dell'amministrazione e dei
dipendenti,  il  cui  importo  e'  determinato in analogia alle norme
vigenti  per  il  personale  iscritto all'I.N.A.D.E.L.» (art. 4 della
legge   della   Regione   Abruzzo  8 novembre  1988,  n. 90,  recante
«Indennita' di buonuscita del personale regionale»). E nel ricorso si
tace del tutto su tale complessivo assetto normativo, non assumendosi
quindi  alcuna  posizione  sul  fatto  che  e' appunto in esso che si
inserisce  ed  opera  la  sanatoria contributiva a fini previdenziali
disposta dalla legge regionale n. 35 del 2004.
    Infine,  analoga  genericita'  vizia  anche  l'ulteriore  censura
statale   che   evoca,   senza   nessuna   indicazione,  «i  principi
fondamentali   stabiliti  dalle  leggi  statali»  nella  materia,  di
potesta'  concorrente, della «previdenza complementare e integrativa»
(art. 117, terzo comma, Cost.). In ogni caso, la denuncia e' sorretta
da   una   prospettazione   del   tutto  ipotetica,  se  non  proprio
contraddittoria,  giacche'  nello  stesso  ricorso  si afferma che la
suddetta materia «non attiene all'ipotesi in questione».
    Alla luce delle evidenziate carenze strutturali del ricorso, deve
quindi  dichiararsi  l'inammissibilita' della questione sollevata con
il medesimo atto.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione Abruzzo 12 ottobre 2004,
n. 35  (Sanatoria  contributiva  ai  fini previdenziali del personale
immesso   nei   ruoli   regionali  ai  sensi  della  legge  regionale
25 novembre  1976,  n. 64),  sollevata,  in riferimento all'art. 117,
secondo  comma,  lettera o),  e  terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso in epigrafe
indicato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 dicembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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