DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 289 

Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale.
(GU n.11 del 14-1-2006)
 
 Vigente al: 29-1-2006  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  1,  lettera u), del testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia di casellario
giudiziale,  di  anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato  e  dei  relativi  carichi  pendenti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
  Visti  gli  articoli  19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dallo
Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 ottobre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica   al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
   regolamentari  in  materia  di  casellario giudiziale, di anagrafe
   delle  sanzioni  amministrative dipendenti da reato e dei relativi
   carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
   14 novembre 2002, n. 313.
  1.  All'articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  L'ufficio  centrale  iscrive  nel sistema l'estratto delle
decisioni   definitive  adottate  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo   nei   confronti   dello  Stato  italiano,  concernenti  i
provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita'
nazionali  gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui
esse  si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
  2-ter.  L'iscrizione  puo'  essere  effettuata anche su istanza del
soggetto  o  dei  soggetti  interessati.  In  tale caso, l'istanza e'
presentata  direttamente  all'ufficio  centrale  ovvero,  qualora  si
tratti  di  decisioni  della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo
relative  a  provvedimenti  giudiziari,  all'ufficio  iscrizione  del
casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento  cui  la  decisione  si riferisce. L'ufficio iscrizione
trasmette  senza  indugio  la  richiesta  all'ufficio  centrale,  che
provvede   alla   successiva  iscrizione,  acquisito  il  parere  del
Dipartimento   per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero  della
giustizia.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 329