BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Attivita' bancaria fuori sede
(GU n.11 del 14-1-2006)

    Le  vigenti  disposizioni  di  vigilanza  sull'attivita' bancaria
fuori sede prevedono che le banche possano effettuare la promozione e
il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari - che non
configurano   strumenti   finanziari   o   servizi   di  investimento
disciplinati  dal  Testo  Unico  della  Finanza  - utilizzando propri
dipendenti  e  promotori  finanziari  nonche' altre banche o SIM e le
rispettive   reti   di  promotori  finanziari,  imprese  ed  enti  di
assicurazione   e  i  rispettivi  agenti  assicurativi,  intermediari
finanziari  di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e
i  rispettivi  agenti  in  attivita'  finanziaria; limitatamente alle
operazioni  di  credito  al  consumo,  possono essere utilizzati come
collocatori  anche  i fornitori dei beni per i quali viene effettuato
l'affidamento  (cfr.  Istruzioni di Vigilanza, Tit. III, Cap. 2, sez.
III e la comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002).
    L'evoluzione   delle  modalita'  di  distribuzione  dei  prodotti
bancari  e  l'introduzione di nuove figure professionali, che operano
nel  campo  dell'intermediazione finanziaria, in regime di riserva di
attivita', hanno indotto la Banca d'Italia a modificare la richiamata
disciplina  bancaria in materia di offerta fuori sede in un'ottica di
semplificazione  della  stessa  e  di  valorizzazione  dell'autonomia
imprenditoriale e organizzativa delle banche.
    In   particolare,   nel   rispetto   della  specifica  disciplina
eventualmente prevista per ciascuna categoria di soggetti incaricati,
le  banche potranno avvalersi ai predetti fini di propri dipendenti e
promotori  finanziari  nonche'  di  altre banche o SIM, di imprese ed
enti  di  assicurazione,  di  agenti  assicurativi,  di  intermediari
finanziari  di  cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario,
di  agenti  in  attivita'  finanziaria,  nonche'  di  altri  soggetti
convenzionati   che   svolgano   in   via   principale   un'attivita'
professionale  o  commerciale,  cui e' funzionale la distribuzione di
prodotti bancari.
    Si  conferma  che  l'operativita'  cui  si  fa  riferimento nelle
presenti  disposizioni  consiste esclusivamente nella «promozione» di
prodotti e servizi bancari, intesa come pubblicizzazione e consulenza
nei confronti di potenziale clientela, nonche' nel «collocamento» dei
medesimi, che si sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali
firmate  dai  clienti,  in  una  prima  eventuale  istruttoria  e nel
successivo inoltro della proposta stessa alla banca.
    Resta  fermo,  inoltre,  che  l'offerta  fuori  sede di strumenti
finanziari  e servizi di investimento da parte delle banche esula dai
contenuti  della  presente  comunicazione,  essendo  disciplinata dal
Testo  Unico  della  Finanza  (Parte  II, titolo II, capo IV) e dalle
relative norme di attuazione.
    Nel  nuovo  quadro  regolamentare  assume  particolare rilievo la
selezione  in  concreto dei soggetti incaricati di offrire fuori sede
prodotti   bancari,   in  quanto  avvalersi  di  canali  distributivi
diversificati,  se  da  un  lato  consente  una maggiore capillarita'
dell'offerta,   dall'altro  comporta  rischi  aggiuntivi.  E'  quindi
necessario  che  le  banche  conducano  un'attenta  valutazione della
coerenza  delle  scelte effettuate con le strategie aziendali e con i
rischi che si intendono assumere.
    In  linea  con i principi contenuti nelle Istruzioni di vigilanza
in   materia  di  controlli  interni,  le  banche  dovranno  svolgere
un'approfondita   analisi   delle   implicazioni   che  le  modalita'
distributive  adottate  potranno  comportare sui sistemi aziendali di
valutazione e di controllo dei rischi.
    Dovranno,  altresi', essere attentamente considerate le capacita'
professionali   e   i   presidi  operativi  assicurati  dal  soggetto
incaricato,  soprattutto  se quest'ultimo non svolga in via esclusiva
attivita'  nel settore finanziario, al fine di evitare il verificarsi
di  situazioni di conflitto o confusione tra l'operativita' propria e
quella svolta per conto e nell'interesse della banca.
    Assume  rilievo,  inoltre,  la  necessita'  di prevenire i rischi
insiti  nella scissione tra responsabilita' della banca e svolgimento
del  servizio  di  distribuzione  da  parte  di  soggetti  terzi.  In
relazione  a  cio',  l'incarico  dovra'  essere  formalizzato  in  un
contratto  scritto  che  definisca  condizioni,  contenuti  e  limiti
dell'operativita',    con    particolare    riguardo    ai    livelli
quali-quantitativi  del servizio, alla predisposizione di un adeguato
sistema   di  reporting  dell'attivita'  svolta,  al  rispetto  degli
obblighi  di  trasparenza  e  di  riservatezza,  all'attribuzione dei
rischi   connessi  all'esecuzione  delle  operazioni.  Le  previsioni
contrattuali  devono  chiaramente delimitare la portata dell'incarico
in conformita' delle richiamate nozioni di promozione e collocamento;
nel  caso di operazioni di finanziamento, il contratto deve precisare
che   la   valutazione  del  merito  creditizio  resta  di  esclusiva
competenza della banca.
    Andranno   anche   adottate   clausole  contrattuali  e  concrete
modalita'  operative  idonee ad assicurare condizioni di efficiente e
corretto  svolgimento  delle relazioni con l'utenza (la clientela, in
particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte
bancaria con cui viene in contatto).
    L'affidamento  dell'offerta  fuori  sede  a  soggetti esterni non
esime  la  banca  da adottare ogni precauzione volta ad assicurare il
rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione di prodotti
e  servizi,  tra  cui  si  richiamano  la  normativa  in  materia  di
trasparenza  delle  condizioni  contrattuali e quella di contrasto al
riciclaggio   nonche'   le   specifiche  disposizioni  a  tutela  del
consumatore.
    Nelle  ipotesi in cui le banche decidano di avvalersi di soggetti
sottoposti  a  forme  di  controllo  pubblico  (ad  esempio mediatori
creditizi   o   agenti   in  attivita'  finanziaria),  esse  dovranno
accertarsi  che  l'attivita'  svolta  per  conto  delle medesime, non
contrasti con la specifica disciplina che regola tali soggetti.
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  le  banche  si avvalgano di
mediatori  creditizi,  si  richiamano  le indicazioni contenute nella
citata comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9
settembre  2002,  secondo  cui  l'attivita' di mediazione puo' essere
svolta  -  nel rispetto della normativa di settore - anche sulla base
di  apposite  convenzioni con la banca, a condizione che il contenuto
delle   medesime  sia  tale  da  non  compromettere  i  requisiti  di
neutralita' e indipendenza del mediatore (andranno ad esempio evitate
clausole che impongano a quest'ultimo di operare in via esclusiva per
la banca).
    Per  quanto  riguarda  gli  agenti  in  attivita' finanziaria, si
tratta,  come  noto,  di  soggetti  iscritti in un apposito elenco in
quanto incaricati da uno o piu' intermediari finanziari ex art. 106 o
107  del  TUB  di  promuovere  e  concludere  contratti riconducibili
all'esercizio  delle  attivita'  finanziarie  previste dall'art. 106,
comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi
e delle altre condizioni contrattuali.
    In  proposito,  essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che
gli  agenti  in  attivita'  finanziaria, ai sensi della disciplina di
settore  (decreto  ministeriale  n.  485 del 2001), oltre a stipulare
contratti  di  agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o
107   TUB,  possono  svolgere  in  rapporto  diretto  con  le  banche
esclusivamente  la  promozione  dei  contratti stipulati dalle banche
stesse  nell'esercizio  delle attivita' indicate nell'art. 106, comma
1, del TUB.
    Cio'  posto,  si ritiene che gli agenti in attivita' finanziaria,
per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per
conto  delle  banche  neattivita'  di  promozione di prodotti bancari
diversi  da  quelli  di  cui  all'art.  106,  comma  1,  del TUB, ne'
attivita' di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista
di  un  ampliamento  in  tal  senso della disciplina degli agenti, la
Banca  d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa
che  l'ampliamento  prospettato  non riguarderebbe la possibilita' di
stipulare  contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilita' che
resterebbe comunque esclusa.
    Si  conferma  infine  -  ove non diversamente disciplinato con la
presente  comunicazione  -  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di
vigilanza sull'attivita' bancaria fuori sede richiamate in premessa.
    Il contenuto della presente comunicazione verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.