MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2005 

Rideterminazione   delle   tariffe   minime   per  le  operazioni  di
facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.
(GU n.13 del 17-1-2006)

                            IL DIRETTORE
                       PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo
  Visto  il  primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa
in  materia  di determinazione delle tariffe minime per le operazioni
di facchinaggio;
  Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Visto  il precedente decreto n. 5/04 del 4 maggio 2004 con il quale
si  provvedeva  a  determinare  l'aggiornamento  delle tariffe per le
operazioni   di  facchinaggio  della  provincia  di  Rovigo  fino  al
31 dicembre 2004 e ritenuto doveroso procedere al loro aggiornamento;
  Ritenuto  doveroso  il  coinvolgimento delle organizzazioni sociali
operanti nel settore e valutate le conseguenti risultanze;
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe secondo
le   linee  guida  indicate  nel  verbale  d'incontro  del  17  u.s.,
significativamente  per  quanto  attiene  la  ricerca di modalita' di
determinazione  delle  tariffe  ispirate ad una semplificazione dello
stesso modello tariffario;
                             Determina:
  Come  segue  i  nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio
per  le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di
Rovigo, a valere a tutto il 31 dicembre 2006:
    1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 15.30;
    2)  per  lavori  di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli
elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le
caratteristiche tecniche operative standard: Euro 22,00;
    3)  le  tariffe  concordate  aziendalmente  in  applicazione  del
presente   decreto   dovranno   essere   aumentate   delle   seguenti
maggiorazioni:
      30%  per  lavoro  notturno, intendendosi per tale quello svolto
dalle 22 alle 6 del giorno successivo;
      25% per lavoro svolto di sabato;
      50% per lavoro festivo;
      70% per lavoro festivo e notturno.
  Le  percentuali  di  cui  sopra  non  sono  cumulabili: la maggiore
assorbe la minore.
  Per  quanto  riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di
carrelli  elevatori  (punto),  tali  maggiorazioni  devono intendersi
riferite alla sola quota ora/lavoro.
    Rovigo, 20 dicembre 2005
                                   Il direttore provinciale: Bortolan