MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2005 

Determinazione  delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e
gli  organismi  economici  operanti  nella  provincia di Venezia, dal
1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
(GU n.13 del 17-1-2006)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Venezia
  Visto  il  primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa
in  materia  di determinazione delle tariffe minime per le operazioni
di facchinaggio;
  Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Considerato  che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella
provincia di Venezia sono in scadenza;
  Ritenuto  opportuno  riferirsi al tasso di inflazione registrato lo
scorso mese di novembre,
                             Determina:
  Come  segue  i  nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio
per  le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di
Venezia, a valere dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006:
    1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 14.95;
    2)  per  lavori  di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli
elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le
caratteristiche tecniche e operative standard: Euro 21.75;
    3)  le  tariffe  concordate  aziendalmente  in  applicazione  del
presente   decreto   dovranno   essere   aumentate   delle   seguenti
maggiorazioni:
      50%  per  lavoro  notturno, intendendosi per tale quello svolto
dalle 22 alle 6 del giorno successivo;
      30% per lavoro notturno in turni avvicendati;
      30% per lavoro svolto di sabato;
      50% per lavoro festivo;
      50% per lavoro festivo;
      100%  per  lavoro  svolto  dalle  ore  22 alle ore 6 del giorno
successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° Maggio.
  Le  percentuali  di  cui  sopra  non  sono  cumulabili: la maggiore
assorbe  la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative
all'utilizzo   di   carrelli  elevatori,  tali  maggiorazioni  devono
intendersi riferite alla sola quota/uomo aumentata del 10%.
    Venezia, 23 dicembre 2005
                                     Il direttore provinciale: Monaco