N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2005

Ordinanza  del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il
3   gennaio   2006)   emessa   dalla   Corte   dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Regione Liguria - Genova, sul ricorso proposto
da  Cagliano  Biagio  n.q.  di  erede  di  Cagliano  Giuseppe  contro
Ministero dell'economia e delle finanze.

Previdenza  e  assistenza  -  Pensioni di guerra - Diritto a pensione
  indiretta di guerra - Soggetti beneficiari - Mancata previsione del
  vedovo  -  Ingiustificato deteriore trattamento del vedovo rispetto
  alla  vedova  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  n. 9/1980,
  relativa  alla  discriminazione  tra detti soggetti con riferimento
  alla pensione di riversibilita' di guerra.
- Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.3 del 18-1-2006 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza, nel giudizio sul ricorso
iscritto  al  n. 12776,  gia'  378383,  del  registro  di  segreteria
proposto  da  Giuseppe Cagliano, riassunto da Biagio Cagliano, contro
il  Ministero  dell'economia e delle finanze decreto 2 novembre 1954,
n. 1447315;
    Visto l'atto introduttivo e tutti gli altri atti di causa;
    Visti  gli  artt. 134 e 136 della Costituzione; vista la legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Udita,  all'udienza  pubblica  del  21  marzo  2005,  la dott.ssa
Loredana   Costantini   in  rappresentanza  dell'Amministrazione  del
Tesoro;

                          Ritenuto in fatto

    Giuseppe  Cagliano, coniuge di Angela Biondi, civile decaduta per
causa  di  guerra  il  24  febbraio  1942,  uccisa dai partigiani, ha
impugnato   il   provvedimento   in   epigrafe   a  mezzo  del  quale
l'amministrazione ha negato la pensione di guerra in quanto il vedovo
non  e'  compreso  tra  le  persone chiamate dalla legge a fruire del
beneficio della pensione di guerra.
    Dagli  atti  di causa risulta che in favore dell'orfano minorenne
dell'interessato e' stata liquidata la pensione con decorrenza dal 1°
agosto   1964   (primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione    della    domanda).   In   relazione   alla   domanda
amministrativa  presentata  il  5 maggio 1952, il ricorrente e' stato
sottoposto  a  visita  medica  collegiale  il  4  ottobre  1952 dalla
Commissione  medica  per  le  pensioni  di  guerra  di  Genova che ha
riscontrato: «perdita anatomica delle falangi distali del quarto dito
in   mano  sinistra  da  intervento  per  processo  settico;  leggera
limitazione  funzionale  delle  rimanenti  dita  lunghe»,  infermita'
giudicata  comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione.
Il vedovo risulta deceduto il 18 novembre 1958.
    Agli  atti  allegati  al  fascicolo  amministrativo risultano: un
certificato  a firma del dott. Tullio Del Corto in data 3 aprile 1952
attestante la condizione di inabilita' a proficuo lavoro del padre in
quanto  affetto  da  «morbo  di  Leo  Bürger  cerebrale con emiparesi
sinistra»,    nonche'   una   dichiarazione   dell'Ufficio   Malattie
Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di
assistenza  al marittimo Giuseppe Cagliano dal 24 dicembre 1951 al 13
dicembre  1952  con  giudizio di inabilita' al lavoro ed il fatto che
l'interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il
12 gennaio 1953 non piu' idoneo alla navigazione.
    Il  giudizio,  trattato all'udienza dell'11 aprile 1959, e' stato
rinviato   d'ufficio  per  mancata  notifica  delle  conclusioni  del
Procuratore generale e per accertare il decesso del ricorrente.
    All'odierna   udienza,  la  rappresentante  dell'amministrazione,
rilevato  che  la  pensione  e' stata liquidata in favore dell'orfano
minorenne  a  decorrere  dal  1964,  ha  concluso  per il rigetto del
ricorso.

                       Considerato in diritto

    La  Corte  costituzionale,  con sentenza 30 gennaio 1980 n. 9, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  degli articoli 69 della
legge  10  agosto  1950 n. 648 e 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313
nella  parte  in  cui  non  prevedevano  il  vedovo quale soggetto di
diritto,  rispettivamente,  alla  riversibilita'  della  pensione  di
guerra  gia' fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito
dall'annessa tabella L.
      La  Corte  ha  osservato  che la sopravvenienza del testo unico
approvato  con  il  d.P.R.  23  dicembre  1978,  n. 915 stabiliva si'
l'equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o
per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidita',
ma  attribuiva  i  benefici soltanto a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Per  questa  ragione  le  relative  disposizioni  - nella specie, gli
articoli  51  e  55  -  non  potevano ricevere applicazione quale jus
superveniens,  ma si imponeva una declaratoria di incostituzionalita'
dei   ricordati   articoli   69   e   59   motivata  con  riferimento
all'irrazionalita'  del  deteriore  trattamento  riservato  al vedovo
rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversita' di sesso.
    In  realta',  gia'  l'art. 62  della  legge 18 marzo 1968, n. 313
sanciva  l'equiparazione  alla  vedova  del vedovo di donna morta per
causa  di  guerra  o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in
relazione  alle  disposizioni  contenute  nel  titolo  V della legge,
benefici  tuttavia  subordinati  alla condizione che il vedovo avesse
raggiunto  il  cinquantottesimo  anno  di  eta',  ovvero  che fosse o
divenisse  inabile  a  qualsiasi  proficuo  lavoro e che, inoltre, si
trovasse  nelle  condizioni  economiche previste nell'articolo 20. La
disposizione,  in  quanto  piu'  favorevole  rispetto alla precedente
legislazione,  poteva  comunque  ricevere applicazione soltanto a far
tempo  dal  16 gennaio 1968 (cfr. art. 116, cui adde: art. 117, primo
capoverso,  pel  caso  di  subingresso  di  congiunti  in  precedenza
esclusi).  Ma  ancor  prima,  l'art. 31  della legge 9 novembre 1961,
n. 1240   aveva  esteso  al  vedovo  le  disposizioni  relative  alla
concessione  della  pensione  di guerra, subordinatamente al possesso
delle  condizioni  stabilite  dagli  articoli  71 e 73 della legge 10
agosto  1950  n. 648,  beneficio  riconosciuto  eppero'  a  far tempo
dall'entrata  in  vigore  della  legge  con  riguardo alla data della
domanda amministrativa.
    Nella fattispecie in causa il ricorrente, deceduto il 18 novembre
1958,  aveva  presentata  istanza  pensionistica  il  5  maggio 1952,
respinta  con il provvedimento impugnato del 2 novembre 1954. Sicche'
non  possono  in  ogni  caso  essere  applicate  le disposizioni piu'
favorevoli sopravvenute e sopra ricordate.
    Viene  dunque  in  rilievo  una  questione  analoga a quella gia'
definita  in  relazione al diritto alla pensione di riversibilita' di
guerra  con la sentenza 30 gennaio 1980 n. 9, atteso che l'esclusione
del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non e' in alcun
modo  giustificata  dalla  condizione  di  soggetto  maschio, diversa
rispetto  alla  simmetrica condizione della vedova del militare o del
civile,  titolare  del  diritto  a  pensione a norma dell'articolo 55
della legge 10 agosto 1950 n. 648. Non e' comunque giustificato, alla
stregua   del  criterio  di  uguaglianza,  il  deteriore  trattamento
riservato  al  vedovo  dalla  legislazione  successiva e correlato al
possesso   delle   condizioni   economiche  ed  inerenti  all'eta'  o
all'inabilita'.
    La  sezione considera rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'articolo 3
della  Costituzione,  dell'articolo  55  della  legge 10 agosto 1950,
n. 648  nella  parte  in  cui non prevede il vedovo quale soggetto di
diritto alla pensione indiretta di guerra.
                              P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  55 della legge 10 agosto
1950  n. 648 in relazione all'articolo 3 della Costituzione, sospende
il  giudizio  in  corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria,  alle  parti  in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  ed  altresi'  comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
        Pronunciata in udienza il giorno 4 aprile 2005.
                        Il giudice: Floreani
06C0009