N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2005
Ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2006) emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria - Genova, sul ricorso proposto da Cagliano Biagio n.q. di erede di Cagliano Giuseppe contro Ministero dell'economia e delle finanze. Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta di guerra - Soggetti beneficiari - Mancata previsione del vedovo - Ingiustificato deteriore trattamento del vedovo rispetto alla vedova - Richiamo alla sentenza della Corte n. 9/1980, relativa alla discriminazione tra detti soggetti con riferimento alla pensione di riversibilita' di guerra. - Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55. - Costituzione, art. 3.(GU n.3 del 18-1-2006 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 12776, gia' 378383, del registro di segreteria proposto da Giuseppe Cagliano, riassunto da Biagio Cagliano, contro il Ministero dell'economia e delle finanze decreto 2 novembre 1954, n. 1447315; Visto l'atto introduttivo e tutti gli altri atti di causa; Visti gli artt. 134 e 136 della Costituzione; vista la legge 11 marzo 1953, n. 87; Udita, all'udienza pubblica del 21 marzo 2005, la dott.ssa Loredana Costantini in rappresentanza dell'Amministrazione del Tesoro; Ritenuto in fatto Giuseppe Cagliano, coniuge di Angela Biondi, civile decaduta per causa di guerra il 24 febbraio 1942, uccisa dai partigiani, ha impugnato il provvedimento in epigrafe a mezzo del quale l'amministrazione ha negato la pensione di guerra in quanto il vedovo non e' compreso tra le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio della pensione di guerra. Dagli atti di causa risulta che in favore dell'orfano minorenne dell'interessato e' stata liquidata la pensione con decorrenza dal 1° agosto 1964 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda). In relazione alla domanda amministrativa presentata il 5 maggio 1952, il ricorrente e' stato sottoposto a visita medica collegiale il 4 ottobre 1952 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova che ha riscontrato: «perdita anatomica delle falangi distali del quarto dito in mano sinistra da intervento per processo settico; leggera limitazione funzionale delle rimanenti dita lunghe», infermita' giudicata comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione. Il vedovo risulta deceduto il 18 novembre 1958. Agli atti allegati al fascicolo amministrativo risultano: un certificato a firma del dott. Tullio Del Corto in data 3 aprile 1952 attestante la condizione di inabilita' a proficuo lavoro del padre in quanto affetto da «morbo di Leo Bürger cerebrale con emiparesi sinistra», nonche' una dichiarazione dell'Ufficio Malattie Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di assistenza al marittimo Giuseppe Cagliano dal 24 dicembre 1951 al 13 dicembre 1952 con giudizio di inabilita' al lavoro ed il fatto che l'interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il 12 gennaio 1953 non piu' idoneo alla navigazione. Il giudizio, trattato all'udienza dell'11 aprile 1959, e' stato rinviato d'ufficio per mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale e per accertare il decesso del ricorrente. All'odierna udienza, la rappresentante dell'amministrazione, rilevato che la pensione e' stata liquidata in favore dell'orfano minorenne a decorrere dal 1964, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980 n. 9, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 69 della legge 10 agosto 1950 n. 648 e 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 nella parte in cui non prevedevano il vedovo quale soggetto di diritto, rispettivamente, alla riversibilita' della pensione di guerra gia' fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L. La Corte ha osservato che la sopravvenienza del testo unico approvato con il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 stabiliva si' l'equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidita', ma attribuiva i benefici soltanto a far tempo dal 1° gennaio 1979. Per questa ragione le relative disposizioni - nella specie, gli articoli 51 e 55 - non potevano ricevere applicazione quale jus superveniens, ma si imponeva una declaratoria di incostituzionalita' dei ricordati articoli 69 e 59 motivata con riferimento all'irrazionalita' del deteriore trattamento riservato al vedovo rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversita' di sesso. In realta', gia' l'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 sanciva l'equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta per causa di guerra o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in relazione alle disposizioni contenute nel titolo V della legge, benefici tuttavia subordinati alla condizione che il vedovo avesse raggiunto il cinquantottesimo anno di eta', ovvero che fosse o divenisse inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovasse nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20. La disposizione, in quanto piu' favorevole rispetto alla precedente legislazione, poteva comunque ricevere applicazione soltanto a far tempo dal 16 gennaio 1968 (cfr. art. 116, cui adde: art. 117, primo capoverso, pel caso di subingresso di congiunti in precedenza esclusi). Ma ancor prima, l'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 aveva esteso al vedovo le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra, subordinatamente al possesso delle condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950 n. 648, beneficio riconosciuto eppero' a far tempo dall'entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa. Nella fattispecie in causa il ricorrente, deceduto il 18 novembre 1958, aveva presentata istanza pensionistica il 5 maggio 1952, respinta con il provvedimento impugnato del 2 novembre 1954. Sicche' non possono in ogni caso essere applicate le disposizioni piu' favorevoli sopravvenute e sopra ricordate. Viene dunque in rilievo una questione analoga a quella gia' definita in relazione al diritto alla pensione di riversibilita' di guerra con la sentenza 30 gennaio 1980 n. 9, atteso che l'esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non e' in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648. Non e' comunque giustificato, alla stregua del criterio di uguaglianza, il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla legislazione successiva e correlato al possesso delle condizioni economiche ed inerenti all'eta' o all'inabilita'. La sezione considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648 in relazione all'articolo 3 della Costituzione, sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pronunciata in udienza il giorno 4 aprile 2005. Il giudice: Floreani 06C0009