N. 5 ORDINANZA 9 - 13 gennaio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Abruzzo  -  Elezioni  regionali  -  Disposizioni  in tema di
  «listino  regionale»,  candidato Presidente, procedimento - Ricorso
  del  Governo  -  Denunciata  attivita'  legislativa ordinaria della
  Regione  in materia riservata alla fonte statutaria, contrarieta' a
  principi  fondamentali  della  legislazione  statale - Sopravvenuta
  abrogazione  della legge regionale nella parte impugnata - Rinuncia
  al ricorso - Estinzione del processo.
- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42.
- Costituzione,  artt. 122  e  123;  legge costituzionale 22 novembre
  1999,  n. 1,  art. 5;  norme integrative per i giudizi davanti alla
  Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.3 del 18-1-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo  13 dicembre  2004, n. 42 (Integrazioni della legge regionale
19 marzo  2002,  n. 1,  recante  disposizioni  in materia di elezioni
regionali),  promosso  con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato  il  4  febbraio 2005, depositato il 5 febbraio
2005 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nella  camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice
relatore Franco Bile;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  4 febbraio  2005  e
depositato  il  giorno  successivo,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  impugnato,  in  via  principale,  l'intero testo (fatta
eccezione  per  l'art. 1,  comma 1),  nonche' numerosi articoli della
legge  della  Regione  Abruzzo  13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni
della  legge  regionale  19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in
materia di elezioni regionali);
        che  -  secondo  il  ricorrente - la legge regionale in esame
tende   alla   «sostanziale  soppressione  del  cosiddetto  «listino»
regionale»,  pur in assenza di un «nuovo» Statuto, e quindi contrasta
(con  la sola eccezione dell'art. 1, comma 1) con gli artt. 122 e 123
della Costituzione e con l'art. 5 della legge Cost. 22 novembre 1999,
n. 1,  nonche' con i principi fondamentali della legislazione statale
in materia;
        che,  inoltre,  il  ricorrente  censura, per violazione della
«riserva  di  Statuto»,  singole  disposizioni  della  medesima legge
regionale,   concernenti   la   figura  del  candidato  Presidente  e
precisamente:  a) l'art. 1, comma 2, che inserisce l'art. 1-ter nella
legge  della  Regione  Abruzzo 19 marzo 2002, n.1 (Disposizioni sulla
durata  degli  Organi  e sull'indizione delle elezioni regionali); b)
l'art. 1, comma 3, che inserisce l'art. 1-quater nella medesima legge
regionale  n. 1  del  2002;  c)  l'art. 1,  comma 4, che vi inserisce
l'art. 1-quinquies;  d)  l'art. 2, commi 1 e 2, che, a loro volta, vi
inseriscono  rispettivamente  gli  artt. 3-bis  e 3-ter; e) l'art. 2,
comma 7,  che  inserisce  l'art. 15-ter nella legge 17 febbraio 1968,
n. 108  (Norme  per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale);
        che  anche l'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata
(che  sostituisce  l'art. 16-bis  della  menzionata  legge n. 108 del
1968), «appare norma sostanzialmente statutaria»;
        che,  ancora,  secondo  il ricorrente, parecchie disposizioni
della  legge in esame non possono essere qualificate «di dettaglio» e
procedurali:  in particolare, il menzionato art. 1, comma 4, e l'art.
2,  comma 6 (che indirettamente inserisce nella legge n. 108 del 1968
l'art. 15-bis),   contrasterebbero   con   i   principi  fondamentali
stabiliti dal legislatore statale;
        che, inoltre, molte disposizioni sarebbero viziate «da palesi
irrazionalita',   dovute   ad   errori   o  forse  a  sviste»:  cosi'
l'art. 1-quater   (inserito  nella  legge  regionale  n. 1  del  2002
dall'art. l, comma 3, della legge regionale in esame) si porrebbe (al
comma 4)  in contrasto con il principio fondamentale, secondo cui una
stessa persona non puo' presentarsi in piu' liste;
        che,  dal  canto  suo,  l'art. 3-quater (inserito nella legge
regionale  n. 1  del 2002 dall'art. 2, comma 3, della legge regionale
in  esame),  al  comma 5, conferma la possibilita' per l'elettore del
voto   disgiunto;   mentre   l'art. 3-sexies  (inserito  nella  legge
regionale  n. 1  del 2002 dall'art. 2, comma 5, della legge regionale
in   esame),   nel   comma 4,  lettera c),  «individua  il  candidato
Presidente  che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale,
sommando  le  cifre  elettorali  individuali  di  ciascun candidato e
quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate», sicche' la
sommatoria  delle cifre elettorali delineata dalla norma in esame non
considera  che,  per  il  principio del voto disgiunto, le preferenze
accordate alle liste collegate ad un determinato candidato Presidente
non  possono  automaticamente  essere  conteggiate  a  favore di quel
candidato,  in  quanto  l'elettore  nella stessa scheda potrebbe aver
dato il suo consenso, come appunto la legge gli consente, ad un altro
candidato Presidente;
        che  parrebbe  viceversa  affetto da una svista l'art. 15-bis
della  legge  n. 108  del  1968 (aggiunto dall'art. 2, comma 6, della
legge  regionale  in  esame),  la'  dove «assegna i seggi spettanti a
ciascuna  lista  unica  o  a ciascun gruppo di liste della coalizione
alle  rispettive  liste  nelle  singole  circoscrizioni  sottraendo»,
anziche'  addizionando, «i seggi che queste hanno gia' conseguito con
i   quozienti  circoscrizionali  e  i  voti  residui  e  seguendo  la
graduatoria utilizzata per 1'assegnazione dei seggi con i resti»;
        che  infine,  secondo  il  ricorrente,  l'art. 5  della legge
regionale in esame, recante le disposizioni transitorie - nei termini
in  cui  e'  stato  formulato - renderebbe incerta la stessa concreta
applicabilita'  della  legge  e  di  tutto  il complesso procedimento
elettorale,  che  invece  deve  essere disciplinato da regole certe e
chiare,  per  il rispetto dovuto agli elettori ed alla sovranita' del
popolo  e per la serenita' dei molti chiamati a collaborare, in varie
vesti, alle operazioni elettorali;
        che,  con  memoria  depositata  il  22 febbraio  2005,  si e'
costituita  la  Regione  Abruzzo,  che - in ragione della intervenuta
approvazione  della legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche
alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42; Integrazioni alla legge
regionale  19 marzo  2002,  n. 1,  recante disposizioni in materia di
elezioni regionali), con cui e' stata abrogata la legge impugnata, ad
eccezione  dell'art. 1, comma 1 (peraltro espressamente escluso dalle
dedotte  censure  di  incostituzionalita)  - ha concluso chiedendo la
declaratoria di estinzione del giudizio.
    Considerato  che  l'Avvocatura  generale dello Stato - preso atto
della  sopravvenuta abrogazione della legge regionale in esame, nella
parte   impugnata  -  con  atto  depositato  il  22 febbraio  2005  e
ritualmente notificato alla Regione costituita in data 1° marzo 2005,
ha  rinunciato  al  ricorso,  a  seguito  di  conforme  delibera  del
Consiglio dei ministri;
        che,  ai  sensi  dell'art. 25  delle  norme integrative per i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale, la rinuncia al ricorso
comporta  l'estinzione  del  giudizio,  come  anche  richiesto  dalla
Regione costituita.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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