N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 25 febbraio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 2006) dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia nel procedimento tributario vertente tra Giada Bet S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescia. Imposte e tasse - Riordino della disciplina relativa all'imposta unica sulle scommesse - Aliquote relative alle scommesse sportive - Scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa - Determinazione in misura fissa della sola aliquota nominale od apparente - Mancata applicazione sulla «base imponibile» - Riferimento per la determinazione dell'aliquota effettiva alla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» - Determinazione con decreto ministeriale delle quote in questione in assenza di criteri e parametri legislativi vincolanti - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. - Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, punto b) 2. - Costituzione, art. 23. Imposte e tasse - Riordino della disciplina relativa all'imposta unica sulle scommesse - Mancata determinazione in atti legislativi di criteri e principi per la fissazione delle aliquote - Indeterminatezza della delega legislativa. - Legge 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 23 e 76. Imposte e tasse - Riordino della disciplina relativa all'imposta unica sulle scommesse - Mancata definizione del concetto di «prelievo riferito alle scommesse» - Mancata indicazione in una legge formale dei criteri per poter quantificare il «prelievo» in questione - Determinazione con decreto ministeriale delle quote in assenza di criteri e parametri legislativi vincolanti - Individuazione di «soggetti passivi» diversi (titolari delle concessioni rilasciate dal CONI) da quelli individuati nel quadro normativo previgente (CONI) - Istituzione di nuova imposta e non semplice riordino - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. - Costituzione, art. 76; legge 3 agosto 1998, n. 288. Imposte e tasse - Riordino della disciplina relativa all'imposta unica sulle scommesse - Mancata considerazione della capacita' contributiva dei soggetti passivi del rapporto tributario - Violazione del principio della capacita' contributiva. - Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, punto b) 2; legge 3 agosto 1998, n.288, art.1, comma 2. - Costituzione, art. 53.(GU n.7 del 15-2-2006 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 933/02, depositato il 2 agosto 2002, avverso atto n. 26572/02 (Ricevuta S-3269/02) imposta unica sulle scommesse, di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 404; Contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescia, proposto dal ricorrente: Giada Bet S.r.l., via Garibaldi n. 19 - Montecatini Terme (Pistoia), difesa da: prof. avv. Nicolo' Zanon, dott. Mario Spezia, dott. Antonio Campanini, avv. Antonio Papi Rossi, dott. Ivo Vannini. Svolgimento del processo La Societa' Giada Bet S.r.l., titolare di una concessione rilasciata dal CONI per l'esercizio di scommesse sportive nel Comune di Montecatini Terme, ha presentato ricorso n. 933/02 alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, avverso l'atto 26572/02 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescia, riguardante l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse, disciplinata dal d.lgs 23 dicembre 1998, n. 504 e piu' specificatamente sulle scommesse relative ai risultati di avvenimenti sportivi. Nel ricorso la societa' Giada Bet ha sollevato anche questione di legittinita' costituzionale, con riferimento all'art. 23 della Costituzione. La Commissione ha ritenuto determinante per la soluzione della controversia l'esame preliminare delle predette disposizioni normative. Conseguentemente la Commissione, valutata rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata, ha sospeso il giudizio e ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Le norme originariamente sottoposte al vaglio della Corte costituzionale erano l'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonche' l'art. 3, comma 231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 24, comma 26 della legge 27 dicembre 1997, n. 549. La Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 25 novembre 2003 ha esaminato l'ordinanza di remissione e, successivamente, il 20 gennaio 2004 ha assunto la relativa decisione che e' stata depositata il 29 gennaio 2004, formalizzata nella ordinanza di manifesta inammissibilita' (non di infondatezza) della questione di legittimita' costituzionale delle norme in precedenza elencate. La Corte ha ritenuto che «il giudice remittente ha sollevato la questione in modo contraddittorio, prospettando cioe' due diverse interpretazioni della norma relativa alle quote di prelievo, sia pure in modo subordinato l'una all'altra, dal momento che secondo la prima interpretazione le quote di prelievo vengono classificate come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilita' dell'art. 23 della Costituzione, mentre secondo l'altra interpretazione l'incostituzionalita' viene sostenuta anche non accettando la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte». Conseguentemente la Corte ha concluso che tale «prospettazione contraddittoria rende la questione di costituzionalita' manifestamente inammissibile». Il processo, rimasto sospeso, prosegue avanti la Commissione tributaria remittente. La segreteria con apposito avviso ha dato tempestiva comunicazione della trattazione del ricorso in pubblica udienza alle parti del processo costituite in giudizio, ossia Giada Bet S.r.l. e l'Ufficio di Pescia dell'Agenzia delle Entrate. All'udienza pubblica del 14 giugno 2004 il ricorso ha avuto trattazione e la Commissione si e' riservata di decidere. I) I motivi del ricorso della societa' Giada Bet. La societa' ricorrente, Giada Bet, ha depositato alla Commissione una memoria illustrativa con la quale, formula le seguenti richieste: 1) che la questione di legittimita' costituzionale venga nuovamente sottoposta all'esame della Corte costituzionale in base alle considerazioni che e' consentito ad un organo giurisdizionale rimettere alla Corte costituzionale l'esame di questioni ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, pur in presenza di un precedente giudizio della Corte di «manifesta inamissibilita»; 2) che la questione di legittimita' costituzionale sia nuovamente sollevata sempre con riferimento all'art. 23 in particolare specificatamente alla sola disciplina relativa all'imposta unica sulle scommesse, e quindi senza procedere alla preliminare qualificazione giuridica delle cosiddette «quote di prelievo», al fine di escludere dalla trattazione le argomentazioni, presenti, nella precedente ordinanza di rinvio, che hanno portato la Corte a ritenere contraddittoria l'esposizione della Commissione remittente; 3) che la questione di legittimita' costituzionale sia sollevata, sempre relativamente alla sola suddetta imposta, anche per violazione dell'art. 76 della Costituzione in materia di violazione dei limiti della delega legislativa; 4) che la questione di legittimita' costituzionale sia sollevata anche per violazione dell'art. 53 in materia di capacita' contributiva, perche' l'ammontare dell'imposta e' stabilito in funzione delle esigenze finanziarie del CONI, ed e' cosi' svincolato dalla «capacita' contributiva» dei soggetti passivi, individuati dal d.lgs. n. 504/1998. II) Valutazioni di diritto dei motivi di ricorso. La societa' Giada Bet chiede che venga nuovamente portata all'esame della Corte costituzionale la questione di diritto sollevata in ricorso. E' opinione diffusa in dottrina e nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che una decisione della Corte, quale quella sopra riassunta, non determina alcuna preclusione alla risollevazione della questione di legittimita' costituzionale. Ovviamente deve essere evitato ogni riferimento alle argomentazioni gia' ritenute dalla Corte contraddittorie e, quindi, alla qualificazione giuridica delle «quote di prelievo». A) Violazioni dell'art. 23 Cost. rilevabili senza riferimento alla qualificazione giuridica delle «quote di prelievo». Secondo i principi interpretativi generalmente accettati, e ribaditi anche nei testi per l'insegnamento universitario, la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, in campo tributario, non e' assoluta ma relativa, nel senso che e' consentito affidare incombenze anche non meramente esecutive ad organi amministrativi. Tali incombenze devono essere, pero', in qualche modo integrative della norma primaria e devono essere fondate essenzialmente su apprezzamenti di carattere tecnico. Non e' ammissibile che la «riserva di legge» sia svuotata e ridotta fino al punto che sia affidata ad un organo amministrativo la disciplina di alcuno degli elementi giuridici fondamentali che contraddistinguono un rapporto giuridico d'imposta. Infatti la regolamentazione di questi elementi non e' il frutto di valutazioni tecniche, ma deve essere la conseguenza logica e razionale di sottostanti scelte di politica tributaria, che richiedono l'individuazione preliminare degli obiettivi perseguiti attraverso l'applicazione di un tributo e la determinazione anche quantitativa del sacrificio patrimoniale imposto a carico di certe categorie di soggetti dotati di una capacita' contributiva, esattamente individuata e quantificabile. Queste scelte devono essere riservate in via esclusiva agli organi rappresentativi dell'intera collettivita', ossia al Parlamento, che costituisce l'organo deputato attraverso le proprie valutazioni collegiali ad effettuare scelte atte a bilanciare interessi economici, e non solo economici, tra loro potenzialmente contrastanti. Si ritiene, in dottrina «che una prestazione patrimoniale sia imposta in base alla legge quando questa predetermina sufficientemente: (I) il presupposto dell'imposta, (II) i principali criteri per la determinazione dell'imponibile, (III) i soggetti passivi (IV) i criteri per passare dall'imponibile all'imposta, di solito basati su una aliquota o una fascia di aliquote ed in infine (V) le sanzioni». Nel caso dell'imposta unica sulle scommesse ed in particolare dell'imposta sulle scommesse sportive, la cui applicazione costituisce l'oggetto della controversia sottoposta alla Commissione, si osserva che il d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, disciplina, analiticamente e dettagliatamente, tutti i suddetti elementi, salvo uno. Infatti: I.) il presupposto dell'imposta: e' disciplinato dall'art. 1 secondo cui «l'imposta unica e' dovuta per ... le scommesse di qualunque attivo, anche se svolti all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; II.) la base imponibile: e' disciplinata dall'art. 2, comma 2, secondo cui «la base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa»; III.) i soggetti passivi: sono individuati dall'art. 3 secondo cui soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione ... le scommesse; IV.) le aliquote: sono fissate dall'art. 4, comma 1, punto 2) secondo cui sono stabilite ... per ogni tipo di scommessa: 20,20% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; V.) le sanzioni: sono stabilite dall'art. 5. L'art. 8 della norma citata individua anche i capitoli del bilancio di previsione dello Stato in cui iscrivere l'imposta unica e le percentuali di ripartizione. Appare stridente che, accanto alla precisazione dettagliata anche di elementi secondari, solo l'aliquota effettiva (non quella «nominale o apparente» del 20,20%) sia rimasta indeterminata. Infatti la «aliquota nominale o apparente» non viene applicata sulla «base imponibile», come si verifica abitualmente per tutti i rapporti tributari ma con riferimento ad una entita', non definita da un atto avente forza di legge. Tale entita' astratta e' costituita dalla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa», la cui quantificazione e' stata precisata nel decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1999, (in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999) in cui sono stabilite le aliquote di prelievo con riferimento a nove fasce di eventi. Conseguentemente «l'aliquota effettiva» e' fissata con una procedura inspiegabilmente contorta. Eccola: come primo passaggio viene individuata la fascia per eventi in cui rientra la specifica scommessa oggetto del tributo; quindi si individua la quota di prelievo espressa in percentuale che viene moltiplicata per l'aliquota nominale del 20,20%. Ne consegue che «l'aliquota effettiva» e' il risultato di una moltiplicazione di due fattori di cui uno (ossia il coefficiente desunto dalla quota di prelievo in concreto applicata,) non e' determinato in un atto avente forza di legge ma in un decreto del Ministro delle finanze, senza che a quest'ultimo una legge formale abbia fornito la benche' minima indicazione dei criteri a cui attenersi. Questa procedura fa si' che il risultato della moltiplicazione, ossia «l'aliquota effettiva», risulta fissata sostanzialmente ed in maniera determinante dal Ministro delle finanze. In conseguenza delle evidenti carenze ed indeterminatezze degli atti normativi aventi forza di legge, il Ministro non si e' limitato nella circostanza a svolgere una funzione tecnica, ma ha svolto un ruolo di supplenza apportando, in maniera discrezionale e surrettizia, un correttivo sostanziale alla «aliquota nominale o apparente» stabilita nel decreto legislativo n. 504/1998. Il Ministro per giustificare l'assunzione di queste scelte politiche, non di sua competenza istituzionale, ha dichiarato, nella motivazione del decreto 15 febbraio 1999, di essersi prefissato: di contrastare il gioco clandestino, senza pero' indicare il processo logico seguito e le circostanze di fatto prese in considerazione, per scegliere le aliquote ritenute idonee al raggiungimento di tale obiettivo specifico; di mettere a disposizione del Coni, risorse d'ammontare tale da garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali; di ottenere il raggiungimento di un congruo livello di gettito erariale. Il Ministro ha cosi' fatto anche scelte di politica tributaria ed in materia di tutela dell'ordine pubblico che eccedono la normale discrezionalita' nell'ambito della quale la pubblica amministrazione e' autorizzata ad assumere le proprie motivate decisioni. Da tale competenza e' esclusa l'individuazione delle finalita' di una imposta e la determinazione dei suoi elementi fondamentali. L'aliquota non costituisce un elemento secondario o di dettaglio di un rapporto tributario, ma un suo elemento essenziale che, per inderogabili esigenze di garanzia, deve essere definito dal Parlamento. Il Ministro, inoltre, nel tentativo di sopperire all'indeterminatezza della norma primaria non ha potuto far riferimento ad adeguati precedenti. Infatti le scommesse sportive a quota fissa costituiscono una tipologia assolutamente innovativa e non presenti nel precedente quadro normativo. Inoltre l'imposta sulle scommesse istituita dalle norme citate costituisce una imposta sostanzialmente diversa da quella oggetto della revisione legislativa. Si rileva inoltre che il sistema tributario vigente prima del giugno 1998 prevedeva due imposte che avevano molte analogie con l'imposta sulle scommesse, ossia l'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261 e l'imposte sugli spettacoli ed intrattenimenti di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il cui art. 3 stabiliva che «per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giocatori». Il primo tributo colpisce i premi pagati dagli assicurati ed e' dovuto direttamente e specificatamente dall'assicurato tramite l'assicuratore, il quale svolge la sola funzione di sostituto d'imposta. Il secondo tributo colpisce invece il margine lordo realizzato dalle case da gioco. La nuova imposta sulle scommesse segue schemi di tassazione non in linea con alcuno dei suddetti precedenti, anche se sperimentati da anni. Da ultimo si osserva che, anche dopo un'analisi dei tributi vigenti, non si e' riusciti ad individuarne uno la cui aliquota sia determinata in maniera autonoma da un provvedimento amministrativo, senza che sia stata fissata dalla norma primaria una forchetta ristretta entro cui scegliere la percentuale di tassazione. In conclusione anche prescindendo dalla formulazione di giudizio sulla qualificazione giuridica delle «quote di prelievo», e quindi senza dover affrontare la questione se le stesse costituiscano o meno «prestazioni patrimoniali imposte», si constata, che un parametro quantitativo essenziale per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sportive (ossia uno dei due fattori della operazione aritmetica di moltiplicazione il cui risultato determina l'aliquota) e' stato stabilito da un atto discrezionale di un organo della p.a. Pertanto non dovrebbero piu' sussistere alcune delle ragioni in base alle quali la Corte ha ritenuto che la questione era stata prospettata in modo contraddittorio, qualora la questione di legittimita' costituzionale sia sollevata con riferimento all'art. 23 Cost., solamente relativamente all'art. 4, comma 1, punto b.2 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, sulla base delle considerazioni sopra formulate. B) Violazioni del principio di cui all'art. 73 Cost. in materia di limiti della delega legislativa. Per analizzare gli ulteriori rilievi sollevati dalla difesa di Giada Bet e' indispensabile procedere preliminarmente ad una ricostruzione sommaria dell'evoluzione storica del quadro normativo di riferimento, di cui l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa sui risultati di avvenimenti sportivi costituisce una componente essenziale. La sequenza dei provvedimenti piu' importanti e' qui sintetizzata: a) fino al 1948 vigeva in materia di scommesse e di concorsi pronostici un monopolio statale pressoche' assoluto; b) successivamente e' stato emanato il fondamentale d.lgs. 14 aprile 1948, che ha cominciato ad allentare la rigidita' del monopolio e ad allargare la possibilita' di ricorrere a terzi concessionari. Infatti l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici e' sempre rimasto riservato allo Stato (Ministero delle finanze) il quale pero' poteva gestire tale attivita' direttamente o indirettamente attraverso persone fisiche o giuridiche che potessero dare adeguate garanzie di idoneita'. La gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici era riservata al CONI o all'UNIRE qualora fossero connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo di questi Enti; c) il CONI e l'UNIRE dovevano corrispondere una «tassa» sull'ammontare dei loro introiti lordi, che, a norma della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, assumeva «la denominazione di imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici»; d) con legge 28 dicembre 1995, n. 549 la normativa ha ricevuto una importante innovazione: e' stata attribuita al CONI la facolta' di affidare la gestione delle scommesse ad esso riservate ad imprese che offrano adeguate garanzie. Al CONI erano destinate, in forza di tale norma, determinate quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, al netto dell'imposta unica e delle spese. La norma ha stabilito anche vincoli specifici a cui l'ente deve attenersi per la destinazione di tali entrate; e) il regolamento del Ministero delle finanze emanato in base a quest'ultima legge (d.m. n. 174 del 2 giugno 1998) ha previsto che il CONI potesse attribuire a terzi l'esercizio delle concessioni delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa. Le concessioni sono state rilasciate attraverso un bando di gara e sono diventate operanti a partire dal 1° gennaio 2000. In precedenza a partire dal secondo semestre del 1998 e' stato attivato un periodo sperimentale e transitorio di 18 mesi durante il quale le scommesse a quota fissa sono state gestite dai privati titolari di concessione per le scommesse ippiche; f) l'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, avente come oggetto la revisione della disciplina concernente l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, ha delegato il Governo ad emanare norme per il riordino dell'imposta unica individuata al precedente punto c), dettando principi e criteri direttivi; g) nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999 e' stato pubblicato il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, emanato a norma della legge precisata al precedente punto f); h) nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999 e' stato pubblicato il decreto del 15 febbraio 1999 sottoscritto dal Ministro delle finanze pro tempore, che costituisce il necessario complemento del decreto legislativo di cui al punto g). Nel predetto decreto la pubblica amministrazione, dopo aver richiamato i provvedimenti normativi di cui ai precedenti punti e) e f) e «ritenuto che la le quote di prelievo garantiscono al CONI l'espletamento dei suoi compiti istituzionali e consentono il raggiungimento di un congruo livello di gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine» vengono fissate «fasce per eventi» e le rispettive «quote di prelievo» precisando che «per le scommesse a quota fissa e' destinato al CONI il 38% del prelievo fissato nella tabella ... al netto dell'imposta, con riferimento a ciascuna ricevuta della scommessa». La ricorrente sostiene che il d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, emanato a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, istituisce una nuova imposta e non si limita a «riordinare» la precedente «tassa di lotteria». Da qui la violazione dell'art. 76 Cost. Infatti, secondo la ricorrente, il citato articolo della legge delega n. 288/1998 prevedeva solamente una revisione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, stabilendo che nell'esercizio della delega il Governo si attenesse ai seguenti principi e criteri direttivi: i) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione, ii) allargamento del presupposto di tassazione anche a tutte le scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo, iii) revisione del sistema sanzionatorio, iv) possibilita' di stabilire una aliquota differenziata commisurata all'entita' del «prelievo riferito alle scommesse». Secondo la ricorrente Giada Bet non rientrava nella delega conferita al Governo dalla legge n. 288/1999 la modificazione del soggetto passivo, circostanza che invece si e' verificata in forza delle nuove disposizioni normative. La ricorrente evidenzia che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni l'allora vigente «imposta di lotteria» mirava a colpire in maniera forfetaria gli introiti lordi conseguiti dal CONI. La nuova imposta invece tende a colpire una differente capacita' contributiva costituita dalle risorse finanziarie che vengono impiegate da consumatori per scommettere. Il CONI allora svolgeva l'attivita' economica ed imprenditoriale di gestore di scommesse a totalizzatore, traendo da tale fonte le proprie risorse finanziarie. Tale attivita' veniva nominalmente definita «concorsi pronostici», anche se esiste solamente una differenza terminologica tra «concorsi pronostici» e «scommesse a totalizzatore»; infatti entrambe le suddette tipologie la cui base imponibile e' individuata dall'art. 2 del d.lgs. n. 504/1998, sono caratterizzate dal fatto che l'ammontare delle somme complessivamente corrisposte dagli scommettitori, detratto l'importo del prelievo lordo trattenuto dall'organizzatore, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti. Con la riforma, il CONI ha cessato di svolgere la predetta attivita' imprenditoriale e conseguentemente ha perso la qualifica ed il ruolo di soggetto passivo del nuovo tributo, assumendo piuttosto quella di soggetto attivo. I soggetti passivi sono diventati ora i singoli imprenditori privati che, in forza della concessione loro attribuita, svolgono l'attivita' di gestori di scommesse, a loro rischio economico. A carico di questi soggetti e solo di essi vengono posti i sacrifici economici e gli obblighi dell'esecuzione delle formalita' per la liquidazione e per il pagamento delle imposte sulle scommesse. Si intuisce che le radicali modificazioni delle scelte politiche e normative attuate a meta' degli anni novanta, siano dovute alla consapevolezza acquisita da parte del «Legislatore» di quegli anni che l'esercizio in monopolio legale delle scommesse, finalizzato preminentemente a far pervenire risorse finanziare al CONI ed all'UNIRE, in deroga ai principi comunitari in materia tributaria e di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea, non era piu' giustificato dal solo fatto che le risorse finanziarie attribuite ai monopolisti fossero destinate allo sport o ad altre attivita' sociali. Le innovazioni del quadro normativo in materie di scommesse attuate nel 1998 sono state suggerite anche alla volonta' di istituire, per contrastare la diffusione delle scommesse sportive illegali, oltre a sanzioni penali a carico degli operatori illegali, anche una tipologia di scommesse in concorrenza con l'offerta di questi ultimi, che in precedenza non era consentita anche se diffusa di fatto tra il pubblico: si tratta delle scommesse a quota fissa sugli esiti di avvenimenti sportivi consistenti nel puntare una somma di danaro sul verificarsi di un certo risultato. Sotto un profilo giuridico la scommessa e' un contratto privato tra gestore di scommesse e scommettitore, caratterizzato dal fatto che la somma da riscuotere in caso di vincita e' preventivamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse. Per tutti questi motivi si rileva che l'art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, individua «soggetti passivi» diversi rispetto a quelli individuati dal quadro normativo in precedenza vigente, senza che la relativa norma delegante avente per oggetto la revisione dell'imposta unica di cui alla legge n. 1379/1951 - ossia l'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288 - abbia previsto questa sostanziale innovazione. Cio' integra appunto la violazione dell'art. 76 Cost. La legge delega (3 agosto 1988, n. 288), concernente la revisione dell'imposta unica di cui alla precedente 22 dicembre 1951, n. 1379, l'art. 4 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, (decreto legislativo delegato) e ogni altra disposizione avente forza di legge non forniscono alcuna indicazione per definire il concetto di «prelievo riferito alle scommesse» e sopratutto non precisano i criteri per procedere alla sua quantificazione. E' rimasta cosi' indeterminata in una legge formale la quantificazione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sui risultati di avvenimenti sportivi. Tale indeterminatezza e' stata riempita dalla p.a., con il decreto del 15 febbraio 1999, che dichiarato nell'occasione di fare scelte di politica tributaria e di tutela dell'ordine pubblico, escluse pero', dalle sue competenze. La modalita' con cui la p.a. ha voluto riempire il vuoto normativo e' gia' stata censurata sotto altro profilo, ossia per violazione dell'art. 23 Cost., come pure sono state evidenziate le conseguenze giuridiche derivanti dalle anomalie evidenziate. Si conclude osservando anche che il riempimento con un atto amministrativo di un vuoto normativo riguardante elementi essenziali che devono essere inderogabilmente precisati in legge tributaria formale e' l'inevitabile conseguenza di una violazione dell'art 76 Cost. rilevabile nell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, per eccessiva indeterminatezza nella fissazione dei principi e dei criteri direttivi che devono essere presenti in qualsiasi legge formale che stabilisce una delega legislativa. C) Violazione del principio di cui all'art. 53 della Costituzione (capacita' contributiva). La difesa di Giada Bet eccepisce anche una violazione del principio di razionale ed indifferenziata tassazione di cui all'art. 53 Cost. nel quadro normativo in materia di scommesse istituito nel 1998. Viene rilevato che il nuovo quadro normativo, a causa del combinato disposto del decreto 15 febbraio 1999 e del d.lgs. n. 504/1998, colpisce una capacita' contributiva individuata e quantificata in maniera non razionale, al fine prevalente di procurare le dotazioni finanziarie richieste dal CONI per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, trascurando di perseguire gli obiettivi di politica fiscale e d'ordine pubblico dichiarati, nel rispetto dei principi generali. E' ovvio che l'applicazione dell'imposta sulle scommesse deve essere effettuata principalmente con scopi extra - fiscali come normalmente avviene per le altre imposte di consumo, le cui finalita' politiche principali e dichiarate sono il contenimento dei consumi di certi beni o servizi, a tutela di interessi ritenuti meritevoli di tutela, come si verifica ad esempio per gli idrocarburi, per le sigarette e per i prodotti alcoolici, per certi intrattenimenti ed una volta per i sacchetti di plastica, ecc. La legittimita' di imposte di consumo istituite e disciplinate con finalita' extratributarie non e' stata posta in discussione sotto un profilo costituzionale. Potrebbero, pero', essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale le modalita' con cui tali imposte di consumo sono in concreto applicate per verificare se le relative norme di supporto siano razionali e non discriminatorie, e se rispettino o meno i principi costituzionali. Un altro organo giurisdizionale potrebbe essere chiamato a valutare se tali modalita' siano coerenti o meno con i vincoli derivanti dai trattati comunitari. Per effettuare una corretta analisi preliminare della suddetta questione si deve partire dalla constatazione che stessa capacita' contributiva relativa alle scommesse, ossia l'insieme delle somme giocate, e' soggetta a due forme di imposte di consumo che sostanzialmente tra loro si sovrappongono e che sono costituite dalla imposta unica e dalle quote di prelievo destinate al CONI. La sovrapposizione di questi due tributi e' evidente in quanto quasi tutti gli elementi che li contraddistinguono sono tra loro coincidenti. Solo il soggetto attivo e le rispettive aliquote differiscono. Il soggetto attivo in un caso e' il CONI mentre nell'altro caso e' ora la Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. L'aliquota per il calco1o dell'imposta unica e' determinata attraverso l'esecuzione della moltiplicazione tra loro dei fattori sopra individuati, mentre l'importo a favore del CONI per ogni scommessa e' pari alla differenza tra quota di prelievo lordo, quantificato in base al decreto del 15 febbraio 1999, e l'imposta unica gia' applicata sullo stesso presupposto, ossia con riferimento a ciascuna ricevuta della scommessa, tenendo presente che per le scommesse a quota fissa e' destinato al CONI il 38% del prelievo fissato nella tabella al netto dell'imposta. Si osserva che per entrambi i tributi il soggetto passivo formale, ossia chi e' obbligato nei confronti della pubblica amministrazione, e' il concessionario. Per poter giudicare se le modalita' tecniche con cui viene tassata la predetta capacita' contributiva siano logiche, ragionevoli e non discriminatorie dovrebbero essere presi in considerazione gli effetti economici di entrambe le predette imposte di consumo, ossia quella attribuita al CONI e quella attribuita al bilancio dello Stato, nonche' l'intera struttura giuridica che li disciplina. Pero' le questioni relative alle quote di prelievo per il CONI, comprese la loro qualificazione giuridica, esulano dalla controversia all'esame, la quale ha per oggetto solamente un accertamento in materia d'imposta unica, originariamente notificato dall'Agenzia delle Entrate. La trattazione dell'eccezione sollevata con riferimento alla capacita' contributiva, nei termini sopra esposti, e' preclusa alla Commissione tributaria, in questa sede. La Commissione deve limitarsi a valutare il processo che determina il solo calcolo dell'imposta unica. L'imposta unica risulta comunque calcolata come conseguenza automatica ed acritica dell'applicazione di una formula e di parametri, in origine individuati con lo scopo preminente di far pervenire al CONI le risorse finanziarie dallo stesso richieste, senza tener conto della «capacita' contributiva» specifica dei soggetti passivi del rapporto tributario. III) Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. n. 504/1998 nel presente processo. La questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. n. 504/1998 e' sicuramente rilevante nel presente giudizio, giacche' l'esito dello stesso e' condizionato dall'esito dello scrutinio di costituzionalita', che dovra' essere svolto dalla Corte costituzionale, dipendendo l'accoglimento o il rigetto del ricorso dalla conformita', o meno, alla Costituzione delle norme che disciplinano l'imposta unica. Conclusioni Sulla base delle osservazioni sopra formulate, la Commissione ritiene che: non esistono vincoli procedurali che impediscano di risollevare una questione di legittimita' costituzionale, sopprimendo pero' nella nuova ordinanza tutti i riferimenti presenti in una precedente ordinanza di rinvio avente analogo oggetto e che secondo la Corte sono stati rappresentati in maniera contraddittoria; l'applicazione del principio di riserva di legge, anche se solo relativa, di cui all'art. 23 della Costituzione, richiede che la «aliquota effettiva» da applicare sulla base imponibile per calcolare una imposta sia determinata in atti aventi forza di legge; sia la legge delega [art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1988, n. 288, concernente la revisione dell'imposta di cui alla precedente legge 22 dicembre 1951, n. l379], sia il decreto legislativo delegato [art. 4, comma 1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504] sia ogni altro atto avente forza di legge in materia di scommesse sportive lasciano indeterminata la quantificazione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sportive; tale indeterminatezza e' stata riempita dal decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1999 ossia con un intervento autonomo della p.a., senza che la stessa abbia ricevuto da una legge formale idonei criteri principi direttivi; la p.a. ha cosi' fatto scelte di politica tributaria, escluse dalla sua competenza istituzionale; conseguentemente l'imposta unica sulle scommesse sportive e' calcolata utilizzando una aliquota non risultante da un atto avente forza di legge, ma sulla base di un decreto legislativo o di un atto amministrativo in eccesso di delega e quindi per definizione privi di base legale; le predette affermazioni sono effettuate senza dover esprimere alcun giudizio sulla natura giuridica della porzione delle cosiddette «quote di prelievo», attribuite direttamente al CONI, anche perche' tale giudizio esula dall'oggetto del presente processo; la mancata determinazione in un atto avente forza di legge dei criteri e dei principi per fissare le aliquote dell'imposta unica sulle scommesse sportive, provoca automaticamente anche una violazione dell'art. 76 Cost. per indeterminatezza della delega legislativa, riscontrabile nella norma delegante, ossia nell'art. 1, comma 2 della legge n. 288/1988; il d.lgs. n. 1998/504 individua un soggetto passivo in materia di imposta sulle scommesse diverso rispetto a quello individuato nella normativa in precedenza vigente, senza che tale innovazione sia stata prevista dalla norma delegante; pertanto il predetto d.lgs. istituisce di fatto una nuova imposta e non si limita a riordinare una precedente, come invece stabilito nella norma delegante 3 agosto 1988, n. 288; tutto cio' integra cosi' violazione dell'art. 76 Cost; l'ammontare dell'imposta unica sulle scommesse sportive risulta determinato in maniera sostanziale in base a formule ed a parametri fissati con lo scopo di far pervenire al CONI le risorse finanziarie dallo stesso richieste; l'ammontare dell'imposta e' cosi' svincolsto dalla «capacita' contributiva» dei soggetti passivi, individuati dall'art. 3 del d.lgs. n. 504/1999.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per violazione dell'art. 23 Cost. (riserva di legge); 2) dell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, per violazioni degli articoli 23 e 76 Cost. per indeterminatezza nel fissare l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse; 3) dell'intero d.lgs. n. 504 del 1998 in quanto adottato in eccesso di delega e quindi in violazione dell'art. 76; 4) dell'art. 4, comma 1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonche' dell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, per violazione dell'art. 53 Cost. (principio della capacita' contributiva). Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che a cura delle segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Pistoia, addi' 14 giugno 2004 Il Presidente: Lacava Il relatore: Giovannelli 06C0083