N. 48 ORDINANZA 25 gennaio - 8 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Dipendenti pubblici - Cessione di quote
  dello  stipendio - Garanzia dell'INPDAP - Esclusivita' - Denunciata
  lesione  del diritto di iniziativa economica in danno delle imprese
  private  di  assicurazione  -  Omessa  considerazione  di modifiche
  legislative  anteriori  all'ordinanza  di  rimessione  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1032, art. 47; legge 23 dicembre 1996,
  n. 662, art. 1, commi 243, 244 e 245.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.7 del 15-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 dicembre   1973,   n. 1032
(Approvazione   del   testo   unico  delle  norme  sulle  prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
e  dell'art. 1,  commi 243,  244 e 245, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso
con ordinanza del 3 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato, sul ricorso
proposto  dalla  Net  Insurance  s.p.a.  ed  altra  contro l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  ed  altra, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ยช serie
speciale, dell'anno 2005;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  dalla Net
Insurance  s.p.a.  e  dall'Unione  Finanziarie  Italiane  al  fine di
ottenere  l'annullamento del provvedimento dell'Istituto nazionale di
previdenza  per  i  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
del  3 gennaio  2002 con il quale si era stabilito che le cessioni di
quote  dello  stipendio  per  prestiti  concessi a tutti i dipendenti
pubblici  non possono avere garanzia diversa da quella prestata dallo
stesso  Istituto, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 3 febbraio
2005,   ha   sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  41  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 47
del  d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico
delle  norme  sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili  e militari dello Stato), e dell'art. 1, commi 243, 244 e 245,
della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica),  nella parte in cui riconoscono all'INPDAP
l'esclusiva per il rilascio della predetta garanzia;
        che il giudice rimettente ha ricordato che originariamente la
disciplina  di  tale  garanzia era diversa per i dipendenti statali e
per quelli di enti pubblici diversi dallo Stato;
        che,   in  particolare,  il  d.P.R.  5 gennaio  1950,  n. 180
(Approvazione  del  testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il  pignoramento  e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti   delle   Pubbliche  Amministrazioni),  prevedeva,  per  i
prestiti  contratti dagli impiegati civili e militari e dai salariati
delle  amministrazioni  dello  Stato,  la  garanzia  del Fondo per il
credito  e  l'art. 47  del  d.P.R.  n. 1032  del  1973  aveva imposto
l'esclusiva  garanzia dell'ente di previdenza, mentre, per i prestiti
dei  dipendenti pubblici non statali, l'art. 54 del d.P.R. n. 180 del
1950  prevedeva  la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i
rischi di impiego stipulata con imprese operanti nel settore;
        che  il  giudice  a  quo  ha affermato che il predetto quadro
normativo e' stato profondamente inciso dall'art. 1, commi 243, 244 e
245, della legge n. 662 del 1996, perche' tali norme hanno stabilito,
per  i dipendenti iscritti alle Casse pensioni confluite nell'INPDAP,
l'obbligo  dell'iscrizione  al  Fondo  per  il  credito  per  le sole
prestazioni  creditizie  ed  il conseguente obbligo al versamento del
contributo  obbligatorio  per  il  credito  previsto,  a carico degli
iscritti  aventi  diritto alle prestazioni creditizie, dal precedente
comma 242;
        che  da  una simile omogeneizzazione del regime dei diritti e
degli  obblighi  di  dipendenti  statali  e non e, soprattutto, degli
obblighi  gravanti  sull'ente  previdenziale nei confronti di tutti i
dipendenti  conseguirebbe  -  a  giudizio  del  Consiglio  di Stato -
l'armonizzazione  anche  del  regime  delle garanzie, con correlativa
abrogazione  implicita  dell'art. 54  del d. P. R. n. 180 del 1950 ed
estensione  anche  agli  impiegati  di  enti  diversi dallo Stato del
dettato  dell'art. 47  del  d. P. R. n. 1032 del 1973, nella parte in
cui  prevede  che  le  cessioni  di quote di retribuzione non possano
avere altra garanzia che quella dell'INPDAP;
        che,  secondo  il  rimettente,  il  regime  cosi'  delineato,
imponendo  a  tutti  i  dipendenti pubblici - statali e non statali -
l'obbligo  di  richiedere garanzie all'INPDAP ed escludendo in radice
la  praticabilita'  di  soluzioni alternative, contrasterebbe con gli
artt. 41  e  3  della  Costituzione  poiche'  il  regime di esclusiva
comporta  per  definizione  un'incisione  del  diritto  di iniziativa
economica in danno delle imprese operanti nel settore nella misura in
cui  sottrae  al  mercato l'attivita' di erogazione delle garanzie in
parola  e  detto  vulnus  non  sarebbe  sorretto  da  idonee  ragioni
giustificative;
        che  il  rimettente,  infine, ha affermato la rilevanza della
questione  poiche'  il  giudizio a quo ha ad oggetto la pretesa delle
assicurazioni private ad accedere al mercato di cui e' discorso.
    Considerato che il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli
artt. 3  e  41  della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 47  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del
testo  unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti  civili e militari dello Stato), e dell'art. 1, commi 243,
244   e   245,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662  (Misure  di
razionalizzazione   della  finanza  pubblica),  nella  parte  in  cui
riconoscono all'INPDAP l'esclusiva per il rilascio della garanzia per
le  cessioni  di  quote  dello  stipendio  per  prestiti  concessi ai
dipendenti pubblici;
        che  antecedentemente  alla  pubblicazione  dell'ordinanza di
rimessione, e precisamente il 1 gennaio 2005, e' entrata in vigore la
legge  30 dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005),
la quale, da un lato (art. 1, comma 137), ha modificato l'art. 54 del
d.P.R.  5 gennaio  1950,  n. 180,  nel  senso  di consentire anche ai
dipendenti  statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private
e, dall'altro (art. 1, comma 138), ha abrogato l'art. 47 del d. P. R.
29 dicembre 1973, n. 1032;
        che  il  rimettente non ha preso in considerazione le novita'
legislative   ora  ricordate;  in  particolare,  nell'argomentare  la
propria  tesi  secondo la quale le disposizioni contenute nella legge
n. 662   del   1996  avrebbero  determinato  l'implicita  abrogazione
dell'art. 54  del  d.P.R.  n. 180  del 1950, non ha spiegato come una
simile  interpretazione  sia  compatibile  con  una  norma (l'art. 1,
comma 137,   della   legge  n. 311  del  2004)  che,  successivamente
all'entrata  in  vigore della legge n. 662 del 1996, ha espressamente
modificato  il  medesimo art. 54; ne' ha dato conto delle ragioni per
le  quali  lo scrutinio di una disposizione ormai abrogata (l'art. 47
del  d.P.R.  n. 1032  del  1973) manterrebbe rilevanza nel giudizio a
quo;
        che,  pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032  (Approvazione  del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali  a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)
e  dell'art. 1,  commi 243,  244 e 245, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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