N. 52 ORDINANZA 6 - 10 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento   giudiziario   -   Spese   di  giustizia  -  Decreto  di
  liquidazione  di  compensi professionali - Opposizione - Competenza
  del  giudice  in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui
  il  provvedimento  opposto  sia  stato  pronunciato  dal giudice in
  composizione  collegiale  -  Denunciata  lesione  del  principio di
  eguaglianza  e del canone di ragionevolezza, del diritto di difesa,
  del  principio  del giudice naturale, eccesso di delega - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, come riprodotto nel d.P.R.
  30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.7 del 15-2-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del decreto
legislativo  30 maggio  2002,  n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  spese  di  giustizia  -  Testo B), come
riprodotto  nel  d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115  (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia - Testo A), promosso con ordinanza del 25 novembre 2004 dal
Tribunale  di  Siracusa  sul  ricorso  proposto  da  Cancemi  Nunzio,
iscritta  al  n. 249  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 19,  1ยช  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di giudizio di opposizione avverso un
decreto  di  liquidazione  di compensi professionali, il Tribunale di
Siracusa,  sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza
depositata  il  25 novembre  2004  (reg.  ord.  n. 249  del 2005), ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B),
come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia  - Testo A), per
violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente,  esaminati  gli  atti  relativi
all'opposizione  a  decreto  di  liquidazione  di  onorari  difensivi
proposta  dall'avvocato  Nunzio  Cangemi, assume che, per decidere la
questione  sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le
disposizioni  sopra  richiamate e, segnatamente, quelle relative alla
competenza  che  e'  specificamente individuata in capo al giudice in
composizione monocratica;
        che  tali  norme appaiono al giudice a quo in contrasto con i
parametri  costituzionali  invocati, nella parte in cui attribuiscono
al  giudice  in  composizione  monocratica  la competenza a conoscere
dell'opposizione  avverso  il  decreto  di  liquidazione dei compensi
professionali,  anche  nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui
il  provvedimento  opposto  sia  stato  pronunciato  dal  giudice  in
composizione collegiale;
        che   la   previsione   sarebbe  contraria  al  principio  di
ragionevolezza  e,  in definitiva, al principio di uguaglianza di cui
all'art. 3  della  Costituzione,  apparendo  del tutto incongruo, sul
piano   della   coerenza   sistematica,   prevedere   quale   giudice
dell'impugnazione  avverso  un  provvedimento  emesso  dal giudice in
composizione  collegiale,  un  giudice  in  composizione monocratica,
tanto piu' trattandosi di contenzioso relativo a diritti soggettivi;
        che  la  medesima disposizione violerebbe anche il diritto di
difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacche' le garanzie
che  compongono  tale  diritto  subiscono  un  concreto  e  oggettivo
affievolimento,  essendo  riconosciuto  al  giudice  in  composizione
monocratica  il  potere di rimuovere o riformare un provvedimento del
giudice collegiale;
        che  vi  sarebbe  altresi'  vulnus  al  principio del giudice
naturale  di  cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo
l'ordinamento,  il  giudice  di  appello  competente  a  decidere dei
provvedimenti  emessi in composizione collegiale e' sempre un giudice
in composizione collegiale;
        che,  infine,  sarebbe  violato  l'art. 76 della Costituzione
sotto  il  profilo  del  mancato  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi   fissati   nella   legge   delega   8 marzo   1999,  n. 50
(Delegificazione  e  testi  unici  di  norme concernenti procedimenti
amministrativi  - Legge di semplificazione 1998), che non menziona il
criterio   relativo   al   mutamento   di   composizione  dell'organo
giudiziario;
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
declaratoria di infondatezza della questione proposta.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Siracusa, sezione penale, in
composizione  monocratica,  dubita  della legittimita' costituzionale
dell'art. 170  del  decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo
unico   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di  spese  di
giustizia),  come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia),  nella  parte in cui attribuisce al giudice in
composizione  monocratica  la competenza a conoscere dell'opposizione
avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nell'ipotesi in
cui  il  provvedimento  opposto  sia stato pronunciato dal giudice in
composizione collegiale, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 76
della Costituzione;
        che  questa  Corte,  con  sentenza  n. 53  del  2005, ha gia'
dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 170  del predetto decreto legislativo n. 113 del 2002, come
riprodotto  nel  d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115 (v. anche ordinanze
n. 334 e n. 289 del 2005), e che con la stessa sentenza ha dichiarato
non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, censurato in riferimento all'art. 76
della Costituzione;
        che,   quanto   al  dedotto  contrasto  con  l'art. 25  della
Costituzione,   richiamato   per  rafforzare  la  dedotta  violazione
dell'art. 76   della  Costituzione  in  riferimento  a  materia  che,
concernendo  la  competenza  del  giudice  sarebbe coperta da riserva
assoluta di legge, e' sufficiente sottolineare che la norma impugnata
disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la
competenza  (cosi'  ancora  la sentenza n. 53 del 2005 e le ordinanze
n. 334 e 289 del 2005);
        che,   inoltre,   non   sussiste   la   lamentata  violazione
dell'art. 3  della Costituzione, apparendo, al contrario, ragionevole
il  sistema  di  attribuzione  del reclamo al giudice monocratico (in
senso  analogo  v.  sentenza  n. 52  del 2005, in tema di opposizione
avverso  il  provvedimento  di  rigetto dell'istanza di ammissione al
patrocinio  ovvero  avverso  la revoca del decreto di ammissione gia'
accordato),   in  rapporto  ad  esigenze  di  buona  amministrazione,
rapidita', economia delle risorse (cfr. ordinanze n. 334 e n. 289 del
2005);
        che, da ultimo, non e' in alcun modo ravvisabile il lamentato
vulnus all'art. 24 della Costituzione;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 170  del  decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di spese di giustizia - Testo B), come riprodotto nel d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata,
in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  25 e 76 della Costituzione, dal
Tribunale  di  Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica,
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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