MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 1 febbraio 2006 

Riconoscimento,  in  favore  del  cittadino  italiano  prof. Corneliu
Melinte,  di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario
(Romania),  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in Italia della
professione  di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
(GU n.41 del 18-2-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto ministeriale 21
ottobre   1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni;  il  decreto
ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39;  il decreto ministeriale 28
maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26  maggio 1998; il decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4  giugno 2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53;  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e
37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito in paese non comunitario dal prof. Corneliu
Melinte,  nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza
medesima,  rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di
formazione sottoindicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessato  e'
abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2; del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del  18  gennaio 2005, indetta ai sensi degli
articoli  49,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto
la  formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse
quelle  contemplate  nella  formazione professionale prescritta dalla
legislazione vigente in Italia;
l'esperienza    posseduta    integra   e   completa   la   formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione  superiore:  «Diploma  de  Licenta¬  in
filozofie-istorie»  conseguito  nella  sessione  di giugno  dell'anno
1979,   presso   l'Universita'  di  «Alexandru  Ioan  Cuza»  di  Iasi
(Romania);
    titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   «Certificat   de
definitivat»    (Certificato   di   abilitazione   all'insegnamento),
conseguito  presso  l'Universita'  di  «Alexandru  Ioan Cuza» di Iasi
(Romania) nella sessione di settembre del 1982,
posseduto dal cittadino italiano Corneliu Melinte, nato a Tirgu Neamt
(Romania) il 6 novembre 1955, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e'  titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
  37/A «Filosofia e storia»;
  36/A «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.
  2. Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 1° febbraio 2006

                                     Il direttore generale: Criscuoli