MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 febbraio 2006 

Modifiche  al  decreto  del Ministro della marina mercantile 3 maggio
1984,  recante  norme  per  gli  allibi  di  oli  minerali  e  di gas
compressi,  gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti
sotto pressione e miscele di gas.
(GU n.45 del 23-2-2006)

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della marina mercantile 3 maggio
1984,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984,
recante  norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas
liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione
e miscele di gas;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare il succitato decreto al
fine di ammettere al trasferimento da una nave all'altra anche il gas
metano;
  Sentito  il  parere  espresso nella seduta del 13 dicembre 2005 dal
Gruppo di lavoro merci pericolose costituito con decreto dirigenziale
19 maggio 2005;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984,
in premessa citato, e' modificato nel modo seguente:
    a) all'art.  1,  comma 3, dopo la parola: «isobutano» e' inserita
la seguente: «metano,»;
    b) all'art.  3,  punto 9), le parole: «l'art. 24» sono sostituite
dalle seguenti: «l'art. 25»;
    c) all'art.  14,  comma  2,  dopo  la  parola:  «manichette» sono
inserite  le  seguenti:  «o  bracci  di  carico»,  al comma 3 dopo la
parola:  «manichette»  sono  inserite  le  seguenti: «o dei bracci di
carico»,  al  comma  4,  ultimo periodo, dopo la parola: «manichette»
sono  inserite  le  seguenti: «o dei bracci» e dopo l'ultimo comma e'
inserito   il   seguente:   «Il   sistema  di  ormeggio  deve  essere
dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le due unita',
ormeggiate  nelle  condizioni  ambientali previste, siano compatibili
con  la  flessibilita'  delle  manichette  o  dei  bracci  di  carico
utilizzati.»;
    d) dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
  «Art.  25  (Bracci  per il trasferimento del carico). - I bracci di
carico  da  impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente
tecnico   o   da   un  altro  registro  di  classificazione  aderente
all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.).
  I  relativi  certificati,  copia dei quali deve essere conservata a
bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
    massima pressione di esercizio;
    minima pressione di esercizio;
    massima temperatura di esercizio;
    minima temperatura di esercizio;
    inviluppo  di  tutte  le  posizioni di esercizio della flangia di
connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;
    rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;
    massima velocita' del vento ammissibile per l'esercizio;
    certificati dei seguenti test:
      test di bilanciamento;
      test di connessione/sconnessione rapida;
      test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);
      test  dei  circuiti idraulici pressati a 1.5 volte la pressione
di progetto.
  La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita
in accordo ad uno standard riconosciuto.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2006
                                     Il comandante generale: Dassatti