Iscrizione di talune varieta' di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.(GU n.45 del 23-2-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il
registro volontario delle varieta' di basilico;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione, nei registri nazionali,
delle varieta' indicate all'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo e al
reinserimento, nei relativi registri nazionali, delle varieta'
indicate all'art. 1, comma 3, del dispositivo, precedentemente
cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo
dell'iscrizione;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', le
cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo
anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei
registri delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi
possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi
certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
----> Vedere Tabelle da pag. 23 a pag. 24 della G.U. <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge
14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.