MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005 

Recepimento  della  direttiva  2004/44/CE  della  Commissione  del 13
aprile  2004,  che  modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i
metodi  di  campionamento  e  d'analisi per il controllo ufficiale di
diossine  e  la  determinazione  di  PCB diossina-simili nei prodotti
alimentari.
(GU n.45 del 23-2-2006)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004
che  modifica  la  direttiva  2002/69/CE  che  stabilisce i metodi di
campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la
determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;
  Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
  Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica
del  regolamento  CE  n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001
che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle
derrate alimentari;
  Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile
2004  che  modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda
le diossine;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  luglio  2003,  concernente il
recepimento  della  direttiva  2002/69/CE  della  Commissione  del 26
luglio  2002  relativa  ai metodi di campionamento e d'analisi per il
controllo   ufficiale   di   diossine  e  la  determinazione  di  PCB
diossina-simili  nei  prodotti  alimentari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 e' modificato come segue:
    a) all'allegato I sono apportate le seguenti mo-difiche:
      1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il seguente punto 4.2:
    «4.2. Modalita'  specifiche  di  prelievo dei campioni di partite
contenenti pesci interi.
  Il  numero  di  campioni  elementari  prelevato  dalla  partita  e'
definito  alla  tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa
tutti  i  campioni  elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto
3.5).
  Se  la  partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da
pesci  di piccola dimensione (singoli pesci che pesano &60; 1 kg), il
pesce  intero viene prelevato come campione elementare per formare il
campione globale.
  Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari che
formano  il  campione  globale  possono essere costituiti dalla parte
centrale  dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di
almeno  100  grammi.  Il  campione  intero (parte intera) a cui viene
applicato  il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione
del campione.
  Se  la  partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da
pesci  di  grande dimensione (singoli pesci che pesano piu' di 1 kg),
il  campione elementare e' costituito dalla parte centrale del pesce.
Il  peso  di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi.
Se  la  partita e' costituita da pesci di taglia molto grande (&62; 6
kg),  tale  da far si' che il prelievo della parte centrale del pesce
comporti un danno economico significativo, e' considerato sufficiente
il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno,
indipendentemente dalla dimensione della partita.».
      2) Il punto 5 e' sostituito dal testo seguente:
      «5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.
  La  partita e' accettata se il risultato di una singola analisi non
supera  il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n.
466/2001  e  successive  modifica, tenuto conto dell'incertezza della
misura.
  La partita e' considerata non conforme al livello massimo stabilito
dal  regolamento  (CE)  n.  466/2001  e  successive  modifiche  se il
risultato  ottenuto  dall'analisi, confermato da una doppia analisi e
calcolato  come la media di due risultati distinti, supera il livello
massimo  oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza
della misura.
  Si  tiene  conto  dell'incertezza  della misurazione in base ad una
delle seguenti modalita':
    calcolando   l'incertezza   estesa,  utilizzando  un  fattore  di
sicurezza  di  2  corrispondente  ad un livello di confidenza del 95%
circa;
    stabilendo  il limite di decisione (CC\alpha ) conformemente alle
disposizioni  della  decisione  2002/657/CE della Commissione, del 12
agosto  2002,  che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa
al   rendimento   dei  metodi  analitici  e  all'interpretazione  dei
risultati  (punto  3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le
quali e' stato stabilito un limite consentito).
    b) all'allegato  II e' aggiunto alla fine del punto 2 Contesto il
seguente paragrafo:
    «Ai  soli fini del presente decreto, il limite di quantificazione
specifico  accettato di un congenere individuale e' la concentrazione
di  un  analita nell'estratto di un campione che produce una risposta
strumentale  a  due  diversi  ioni, da monitorare con un rapporto S/R
(segnale/rumore)  di  3:1 per il segnale meno sensibile, e risponde a
requisiti   identificativi   di  base  quali,  ad  esempio  tempo  di
ritenzione   o   rapporto   isotopico   secondo   la   procedura   di
determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2005
                                                 Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52