REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005, n. 14 

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'Art. 9 della direttiva
comunitaria  n.  79/409  del  2 aprile 1979 sulla conservazione degli
uccelli selvatici per la stagione 2005-2006.
(GU n.8 del 25-2-2006)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Modalita' di attuazione deroghe
    1.  In  attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre
2002,  n.  221  (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia  di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio,
in  attuazione dell'Art. 9 della direttiva 79/409 CEE) e nel rispetto
di  quanto  previsto  dalla  legge  regionale  5  ottobre 2001, n. 34
(Attuazione  dell'Art.  9  della  direttiva  comunitaria 79/409 del 2
aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) e successive
modificazioni,  e'  approvato  l'elenco  delle  specie prelevabili in
regime  di  deroga  per  la  stagione  2005-2006,  nei limiti e nelle
condizioni di cui ai seguenti commi.
    2. Per la specie storno:
      a) limite  massimo  di  prelievo giornaliero per cacciatore: 15
capi;
      b) limite  massimo  di  prelievo stagionale per cacciatore: 135
capi;
      c) periodo  di  prelievo: dalla data di entrata in vigore della
presente legge al 31 gennaio 2006;
      d) modi  di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure
in forma vagante;
      e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non piu' di tre
colpi.
    3. Per la specie fringuello:
      a) limite  massimo  di  prelievo giornaliero per cacciatore: 10
capi;
      b) limite  massimo  di  prelievo  stagionale per cacciatore: 40
capi;
      c) periodo  di  prelievo: dalla data di entrata in vigore della
presente legge al 31 dicembre 2005;
      d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo;
      e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non piu' di tre
colpi.
    4.  Le  funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui
all'Art. 27 della legge n. 157/1992.
    5. Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono stati
stabiliti  secondo le procedure previste dall'Art. 19-bis della legge
n.  157/92,  a seguito di specifico e autonomo procedimento nel quale
sono  stati  valutati  i  presupposti  di  fatto  e  le condizioni di
diritto.
    6.  La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in
vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 9 novembre 2005
                              BURLANDO