N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissione dello Stato per la Regione Siciliana) Turismo - Regione Siciliana - Campeggi esistenti e regolarmente autorizzati - Previsione della possibilita' di insediamento di tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982, anche in deroga allo strumento urbanistico nonche' dell'obbligo del comune di provvedere anche successivamente a recepirla in apposita variante allo strumento urbanistico - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione con riferimento alle argomentazioni sviluppate nel ricorso n. 99/05, dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, (Disegno di legge 1095, Stralcio VI) art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114. Turismo - Regione Siciliana - Campeggi esistenti e regolarmente autorizzati - Possibilita' di esecuzione negli stessi di opere previste dalla legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio e dei boschi e dei parchi di cui alla legge regionale n. 788/1976 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione, con richiamo alle argomentazioni sviluppate nel ricorso n. 99/05, dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, (Disegno di legge 1095, Stralcio VI) art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114.(GU n.9 del 1-3-2006 )
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di turismo», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione bi1ancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. L'iniziativa legislativa, pur riproponendo con modifiche sostanziali l'analoga disposizione dell'art. 27, quinto comma del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione, non e' esente da censura in relazione ai parametri costituzionali indicati secondo le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame che si intendono qui integralmente richiamate. ll provvedimento legislativo prevede infatti, all'art. 1, terzo comma, che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizati tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982 possano essere insediate anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico stesso. Inoltre il quarto comma del medesimo articolo consente, per i campeggi esistenti e regolarmente autorizzati, l'esecuzione delle opere previste dalla cennata legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 788/1976.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, terzo comma, limitatamente alle parole «anche in deroga allo strumento urbanistico; il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico», e quarto comma limitatamente alle parole «i campeggi regolannente autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste», del d.d.l. 1095/stralcio VI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di turismo», approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione. Palermo, addi' 27 gennaio 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace 06C0107