N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  febbraio 2006 (del Commissione dello Stato per la
Regione Siciliana)

Turismo  -  Regione  Siciliana  -  Campeggi  esistenti e regolarmente
  autorizzati  -  Previsione  della  possibilita'  di insediamento di
  tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982, anche
  in  deroga  allo  strumento  urbanistico  nonche'  dell'obbligo del
  comune  di provvedere anche successivamente a recepirla in apposita
  variante allo strumento urbanistico - Ricorso del Commissario dello
  Stato   per  la  Regione  Siciliana  -  Denunciata  violazione  con
  riferimento  alle  argomentazioni  sviluppate nel ricorso n. 99/05,
  dei  principi  di  ragionevolezza,  di  tutela  del  paesaggio,  di
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana 20  gennaio  2006,
  (Disegno di legge 1095, Stralcio VI) art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114.
Turismo  -  Regione  Siciliana  -  Campeggi  esistenti e regolarmente
  autorizzati  -  Possibilita'  di  esecuzione  negli stessi di opere
  previste  dalla  legge  regionale  n. 14/1982  anche nelle fasce di
  rispetto  del  demanio  e dei boschi e dei parchi di cui alla legge
  regionale  n. 788/1976 - Ricorso del Commissario dello Stato per la
  Regione  Siciliana  -  Denunciata  violazione,  con  richiamo  alle
  argomentazioni  sviluppate  nel  ricorso  n. 99/05, dei principi di
  ragionevolezza,  di  tutela  del paesaggio, di imparzialita' e buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana 20  gennaio  2006,
  (Disegno di legge 1095, Stralcio VI) art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97 e 114.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
    L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di legge n. 1095 - stralcio VI dal
titolo  «Riproposizione  di norme in materia di turismo», pervenuto a
questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  bi1ancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    L'iniziativa   legislativa,   pur   riproponendo   con  modifiche
sostanziali  l'analoga  disposizione  dell'art. 27,  quinto comma del
disegno  di  legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 9,
97 e 114 della Costituzione, non e' esente da censura in relazione ai
parametri  costituzionali  indicati  secondo le argomentazioni svolte
nel  precedente  atto  di  gravame che si intendono qui integralmente
richiamate.
    ll  provvedimento  legislativo prevede infatti, all'art. 1, terzo
comma,  che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizati tutte le
strutture  previste  dalla  legge regionale n. 14/1982 possano essere
insediate  anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune
provvede  anche  successivamente a recepire in apposita variante allo
strumento urbanistico stesso.
    Inoltre  il  quarto  comma  del medesimo articolo consente, per i
campeggi  esistenti  e  regolarmente  autorizzati, l'esecuzione delle
opere  previste  dalla cennata legge regionale n. 14/1982 anche nelle
fasce  di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di
cui all'art. 15 della legge regionale n. 788/1976.
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
termini  di  legge,  il  sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace,
Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello  statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, terzo
comma,  limitatamente  alle  parole  «anche  in deroga allo strumento
urbanistico;  il  comune provvede anche successivamente a recepire in
apposita   variante  allo  strumento  urbanistico»,  e  quarto  comma
limitatamente  alle  parole  «i  campeggi  regolannente  autorizzati,
possono   eseguire,   in  deroga,  le  opere  previste»,  del  d.d.l.
1095/stralcio  VI  dal  titolo «Riproposizione di norme in materia di
turismo»,  approvato  dall'A.R.S.  il 20 gennaio 2006, per violazione
degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione.
        Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
06C0107