N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2005

Ordinanza  emessa il 9 novembre 2005 dal G.I.P. del Tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Basso Miriam

Ambiente  -  Regime  dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa
  dei rifiuti - Contrasto con la nozione di «rifiuto» della Direttiva
  CEE  91/1956  e  della Corte di giustizia delle Comunita' europee -
  Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
- Legge   15 dicembre   2004,   n. 308,   art. 1,   commi 25   e  29,
  limitatamente  alla lett. a), aggiuntivo all'art. 6, comma 1, lett.
  q-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 117.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del procedimento penale emarginato nei confronti
di  Basso  Miriam,  nata  a  Canale  l'11  agosto  1980 e residente a
Castagnole  Lanze,  via Vittoria, 8, per il reato di cui all'art. 51,
comma  1,  d.lgs.  22  febbraio 1997, n. 22, accertato in Castigliole
d'Asti  il  4 marzo 2003 iscritto nel registro delle notizie di reato
in data 7 aprile 2003.
    Esaminata  la  richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero   dott.   Vincenzo  Paone  in  data  14  gennaio  2005,  ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato che:
        a)  la  Procura  della  Repubblica di Asti ha svolto indagini
preliminari nei confronti di Basso Miriam, quale amministratore unico
dall'8  ottobre  2002  della  societa'  Magifer  S.r.l.,  con sede in
Costigliole d'Asti, strada Chiaberto 1;
        b)   questa   societa'  e'  autorizzata  all'esercizio  delle
operazioni  di  smaltimento  rifiuti  descritte  nei  punti D13 e D15
dell'allegato  B)  al  d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22, (raggruppamento
preliminare  e  deposito  preliminare dei rifiuti in luogo diverso da
quello  di produzione) nonche' all'operazione di recupero indicata al
punto  R13  dell'allegato  C del predetto d.lgs. n. 22/1977 (messa in
riserva  dei  rifiuti);  essa  ha inoltre trasmesso alla provincia di
Asti la comunicazione di inizio dell'attivita' di recupero di rifiuti
non  pericolosi  soggetta  alla procedura semplificata in conformita'
agli  artt. 31, secondo comma, 33 del d.lgs. n. 22/1977 relativamente
ai  rifiuti  di  ferro,  ai  rifiuti  3.1, 3.2, 5.1 dell'allegato 1 -
suballegato  1  del d.m. 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei
rifiuti  non  pericolosi,  sottoposti  alle procedure semplificate di
recupero  ai  sensi  degli  artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1977,
n. 22»;
        c) nei sopralluoghi compiuti nel corso degli anni 2003 e 2004
i   funzionari   dell'ARPA  (Agenzia  regionale  per  la  prevenzione
ambientale) Piemonte hanno accertato che:
          c1)  la  societa'  riceve  materiali  ferrosi (quali ad es.
fusti  di  lamiera  e  imballaggi  in metallo classificati con il CER
150104)  e  non  ferrosi provenienti da vari produttori; tali rottami
sono correttamente accompagnati da formulari di identificazione quali
rifiuti,  trattandosi di scarti o residui di lavorazioni, dei quali i
produttori  si  sono  disfatti non potendo utilizzarli altrimenti nel
proprio ciclo produttivo;
          c2)  su  questi  rifiuti  la  Magifer  avolge operazioni di
cernita e di adeguamento volumetrico finalizzato a ottenere materiali
di  dimensioni  conformi  alle  c.d.  specifiche  CECA, richieste per
l'invio alle fonderie;
          c3)   stando  alle  stesse  dichiarazioni  del  responsbile
tecnico  della  societa',  i materiali derivanti da queste operazioni
sono  «recuperati»  e  vengono  percio'  considerati  «materia  prima
secondaria» pronta per la destinazione in acciaieria;
          c4)  secondo  i  responsabili della Magifer S.r.l., quindi,
una volta eseguite le operazioni di recupero su delineate, il rottame
perderebbe   la  natura  di  «rifiuto»  ed  infatti  non  viene  piu'
movimentato  ne' dalla Magifer ne' dalle acciaierie destinatarie, nel
rispetto  delle  norme del d.lgs. n. 22/1997, proprio sul presupposto
che  il  rifiuto verrebbe trasformato dalle operazioni di recupero in
«materia prima secondaria»;
        d)  questa impostazione non condivisa dal pubblico ministero,
il  quale ritiene che la cessione alle acciaierie dei rottami e degli
sfridi  ferrosi  e  non, derivanti dalla cernita, integri il reato di
gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi previsto dall'art.
51, primo comma, lett. a) del d.lgs. n. 22/1997;
        e)  il  rappresentante  della pubblica accusa reputa tuttavia
che essa trovi un fondamento normativo, oltre che nel d.m. 5 febbraio
1998,  nella  lettera  q-bis) dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, introdotta dall'art. 1, comma 29 della legge 15 dicembre 2004,
n. 308,  recante  «Deleghe  per  il  riordino  della  legislazione in
materia  ambientale»,  e  nel  disposto dei commi 25, 26, 27 e 28 del
medesimo art. 1 della legge n. 308/2004;
        f)   il   pubblico   ministero   ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  di tutte le norme primarie sopra citate
per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, perche' esse
determinerebbero   un'ingiustificata   restrizione   della  sfera  di
operativita'  della  direttiva  CEE,  sottraendo  alla disciplina del
«rifiuti»  gli scarti di lavorazione o i residui dei cicli produttivi
consistenti  in  rottami  ferrosi  o  non  ferrosi  e  ha chiesto, in
subordine,    qualora   la   questione   sollevata   fosse   ritenuta
manifestamente infondata, l'archiviazione del procedimento:
    Ritenuto che:
        1)  l'art.  6,  lett.  a)  del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
definisce  rifiuto  «qualsiasi  sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A) e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi»; come si vede
si  tratta  di una definizione assai ampia in forza della quale tutte
le  sostanze  e  gli  oggetti  inclusi nell'allegato A) costituiscono
rifiuti e sono, quindi, soggetti alla relativa disciplina, a meno che
essi  non  siano legalmente (ossia senza violare un obbligo giuridico
di  disfarsene)  utilizzati  dal produttore nel suo ciclo produttivo;
essa  riproduce  fedelmente  la definizione data dall'art. 1 lett. a)
della Direttiva del Consiglio della CEE n. 91/156 del 18 marzo 1991;
        2)  il  d.m.  5  febbraio  1998  recante  «Individuazione dei
rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle  procedure semplificate di
recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997» all'art.
3, comma 3, statuisce che «restano sottoposti al regime dei rifiuti i
prodotti,  le  materie  prime  e le materie prime secondarie ottenuti
dalle  attivita'  di  recupero  che  non  vengono  destinati  in modo
effettivo  ed  oggettivo  all'utilizzo  nei  cicli  di  consumo  o di
produzione»;  ne  consegue che a contrario, debbono ritenersi esclusi
dalla disciplina dei rifiuti quei residuui derivanti dalle operazioni
di  recupero,  che,  come  quelli  trattati  dalla  Magifer,  vengano
effettivamente   utilizzati   come   materia  prima  in  altri  cicli
produttivi;  tuttavia,  come  ricorda il p.m., l'art. 3, comma 3, del
predetto   decreto  ministeriale,  trattandosi  di  norma  secondaria
contrastante  con  quella  priomaria  dell'art. 6, lett. a)del d.lgs.
n. 22/1997 deve essere disapplicato dall'autorita' giudiziaria;
        3) l'art. 1, comma 29 della legge n. 308/2004 nell'introdurre
la  lettera  q-bis)  dell'art.  6  del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
recante   «Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti  di  imballaggio  definitivo  «materia  prima  secondaria per
attivita'  siderurgiche  e  metallurgiche  i  rottami  ferrosi  e non
ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispndenti a specifiche
CECA,  AISI,  CAEF,  UNI,  EURO  o  ad  altre  specifiche nazionali e
internazionali, nonche' i rottami scarti di lavorazioni industriali o
artigianali  o  provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa
la  raccolta  differenziata,  che  possiedono  in origine le medesime
carattestiche riportate nelle speciffiche sopra menzionate»;
        4) l'art. 1, comma 25 della legge n. 308/2004 statuisce che i
rottami  derivati  da  scarti  di  lavorazione  o  prodotti  da cicli
produttivi  o  di  consumo, individuati dal comma 29 «sono definibili
come  materie  prime  secondarie  per  le  attivitia'  siderurgiche e
metallurgiche» e sono «sottoposti al regime delle materie prime e non
a quello dei rifiuti»;
        5)  l'art.  1,  comma  26  della legge n. 208/2004, dopo aver
fatto  salvo il disposto dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138,
conv. con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, stabilisce
che  le  materie prime secondarie come definite dal comma 29 non sono
sottoposte  al  regime  dei rifiuti se di detti rottami «il detentore
non  si disfi o non abbia deciso di disfarsi o non abbia l'obbligo di
disfarsi»  e  quindi  non  li  conferisca  a  «sistemi  di raccolta o
trasporto  di  rifiuti  ai  fini del recupero e dello smaltimento, ma
siano  destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli
produttivi siderurgici o metallurgici»;
        6)  l'art.  1,  comma  27 della legge predetta attribuisce ai
fornitori  o produttori esteri di rottami la facolta' di certificarne
la  natura  di  materie  prime  secondarie,  a  condizione che questi
soggetti si iscrivano all'albo nazionale delle imprese effettuanti la
gestione dei rifiuti ai sensi del successivo comma 28;
        7)  l'art.  1,  comma  28  della  legge  n. 308/2004  prevede
l'istituzione  di  una  sezione  speciale  dell'Albo  nazionale delle
imprese  esercenti  la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 30 del
d.lgs.  n. 22/1997,  precisando  che  tale sezione sia riservata alle
imprese  straniere, anche exstraeuropee, che effettuino le operazioni
di   recupero   dei  rottami  elencate  nell'allegato  C)  al  d.lgs.
n. 22/1997,   osservando   le  condizioni  e  le  modalita'  tecniche
riportate nell'allegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998;
        8)  l'art.  14  del  d.l.  8  luglio  2002, n. 138, conv. con
modificazioni    nella   legge   8   agosto   2002,   n. 178,   detta
l'interpretazione  autentica  della  definizione di rifiuto contenuta
nell'art.  6,  lett.  a)  del d.lgs. n. 22/1997, articolandola in due
commi:  nel  primo definisce il significato delle formule «si disfi»,
«abbia  deciso»  e «abbia l'obbligo di disfarsi»; nel secondo esclude
che ricorra in capo al produttore la volonta' o l'obbligo di disfarsi
del  rifiuto  limitatamente  ai  residui  di  produzione o consumo, a
condizione  che tali residui siano riutilizzati in un qualunque ciclo
produttivo,  anche  diverso da quello che li ha prodotti, tal quali e
senza recare pregiudizio all'ambiente o dopo un trattamento che pero'
non   comporti  nessuna  delle  operazioni  di  recupero  individuate
nell'allegato C) del d.lgs. n. 22/1997, di seguito elencate:
          «R1.  Utilizzazione  principale  come  combustibile  o come
altro mezzo per produrre energia;
          R2. rigenerazione/recupero di solventi;
          R3.   riciclo/recupero   delle   sostanze   organiche   non
utilizzate  come  solventi  (comprese le operazioni di compostaggio e
altre trasformazioni biologiche);
          R4. riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
          R5. riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
          R6. rigenerazione degli acidi o delle basi;
          R7.  recupero  dei  prodotti  che  servono  a  captare  gli
inquinanti;
          R8. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
          R9. rigenerazione o altri impieghi degli oli;
          R10.  spandimento  sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia;
          R.11.  utilizzazione  di  rifiuti  ottenuti  da  una  delle
operazioni indicate da R1 a R10;
          R12.   scambio  di  rifiuti  per  sottoporli  a  una  delle
operazioni indicate da R1 a R11;
          R13. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni  indicate  nei  punti  da  R1  a  R12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti».
        9)  allorche'  venga  eccepita  una questione di legittimita'
costituzionale,  l'autorita' giudiziaria deve dapprima verificarne la
rilevanza  e  successivamente  deliberare  se sussista quanto meno il
dubbio circa la fondatezza della stessa;
        10)  la  rilevanza  implica  che il giudizio non possa essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione della questione ossia
che essa abbia natura pregiudiziale;
        11) i commi 27 e 28 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004,
n. 308,  sono  senz'altro  irrilevanti,  perche' l'indagato non e' un
produttore estero di rottami, bensi' un operatore nazionale;
        12)  parimenti  irrilevante e' l'art. 14, comma 2, del d.l. 8
luglio  2002,  n. 138,  conv.  con modificazioni nella legge 8 agosto
2002, n. 178, che detta l'interpretazione autentica della definizione
di  rifiuto  contenuta nell'art. 6, lettera a) del d.lgs. n. 22/1997,
perche'  se e' vero che esso comporta una restrizione della categoria
dei  rifiuti,  tuttavia questa norma non si applica al caso in esame;
infatti  i  rottami  trattati dalla Magifer S.r.l., secondo la stessa
prospettazione  del rappresentante della pubblica accusa, non vengono
utilizzati tal quali dalle acciaierie, bensi' dopo un trattamento che
comporta proprio una delle operazioni tipiche di «recupero», elencate
nell'allegato C) ossia quella sub R13; essi in ogni caso sono beni di
cui  i  produttori  si  sono  disfatti oggettivamente, cedendoli alla
Magifer  per  il  recupero  e  che  quindi  gia' hanno la qualita' di
rifiuti, con la conseguenza che non occorre indagare sull'esistenza o
meno della volonta' o dell'obbligo di disfarsi in capo ai produttori,
perche'  gia'  avendo  acquisito  la  qualita'  di «rifiuti» non puo'
trovare  applicazione  la  deroga prevista dal secondo commma; questa
deroga  e', infatti, limitata a due dei tre presupposti del «rifiuto»
ossia  la  volonta'  o  l'obbligo di disfarsi, che possono riguardare
soltanto  il produttore del rifiuto e non gia' colui che lo gestisce,
perche'  quando  la  sostanza  giunge  al gestore dei rifiuti ha gia'
acquisito  la  qualifica  di  «rifiuto»,  dalla  quale  non puo' piu'
giuridicamente  liberarsi;  in  altre  parole  la norma dell'art. 14,
comma  2  della  legge n. 178/2002 non puo' essere utilmente invocata
dalla  Magifer  per  escludere  la  sussumibilita'  dei rottami dalla
stessa gestiti nella categoria dei «rifiuti»;
        13)  sono  invece  rilevanti  l'art.  14, comma 1 della legge
n. 178/2002  e  i  commi  25 e 29 dell'art. 1 della legge 15 dicembre
2004,  n. 308,  perche'  i  rifiuti  trattati  dalla Magifer sono per
l'appunto  i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero  e  rispondenti  a  specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o
altre  specifiche nazionali e internazionali, menzionati nei predetti
commi  25 e 29 dell'art. 1 della legge n. 308/2004 ed e' evidente che
essi sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti in forza del combinato
disposto  di  queste  due  norme,  mentre  ove  esse  fossero rimosse
dall'ordinamento  giuridico  anche  la  loro cessione alle acciaierie
verrebbe disciplinata dal d.lgs. n. 22/1997; e' altresi' evidente che
ad   essi   si   applicherebbe   anche   l'interpretazione  autentica
contemplata dall'art. 14, comma 1, della legge n. 178/2002, una volta
che,  rimosse  dall'ordinamento  giuridico  le  due  norme  le  quali
attribuiscono loro la natura giuridica di «materie prime secondarie»,
dovessero essere restituite alla disciplina giuridica dei «rifiuti»;
        14)  tuttavia,  la  questione e' manifestamente infondata con
riferimento  all'art.  14,  comma 1, della legge n. 178/2002, perche'
questa  norma  nell'interpretare le parole «si disfi o abbia deciso o
abbia  l'obbligo  di disfarsi» non attribuisce ad esse un significato
diverso  e  piu'  circoscritto  di  quello loro pertinente in base al
significato letterale delle parole usate e all'interpretazione logica
di esse;
        15)  la  questione e' invece non manifestamente infondata con
riferimento al combinato disposto dei commi 25 e 29 dell'art. 1 della
legge  308/2004,  perche'  esso esclude dalla disciplina dei rifiuti,
qualificandoli «materie prime secondarie per attivita' siderurgiche e
metallurgiche i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni
di  recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o
ad altre specifiche nazionali e internazionali»;
        16)  e'  noto  che  la  Direttiva del Consiglio n. 156 del 19
marzo 1991 ha modificato la precedente Direttiva 75/442/CEE e ha:
          16a)  posto  a  base delle modifiche «un livello elevato di
protezione dell'ambiente» (1° considerando);
          16b)    stabilito    in    via   generale   la   necessita'
dell'autorizzazione   per  tutte  le  imprese  che  «provvedono  alla
smaltimento  e al recupero dei rifiuti», nonche' per le imprese che a
qualsiasi   titolo  «si  occupano  di  rifiuti,  come  gli  operatori
intermedi  addetti  alla  raccolta,  al trasporto e alla mediazione»,
statuendo  che  tale  autorizzazione debba essere conseguita da tutti
gli  stabilimenti  o imprese che svolgano operazioni di smaltimento o
di   recupero  (artt. 9  e  10),  sul  presupposto  che  tale  scelta
legislativa  sia  indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo
della tutela dell'ambiente (8° e 10° considerando; artt. 9 e 10);
          16c)   consentito   in   via  eccezionale  la  sostituzione
dell'autorizzazione  con  una iscrizione in favore degli stabilimenti
che   «trattano  i  propri  rifiuti  o  recuperano  rifiuti»,  ma  «a
determinate  condizioni  e  purche'  rispettino le esigenze di tutela
dell'ambiente»  (9°  considerando),  statuendo  che  siano  tenuti ad
osservare   la   formalita'   dell'iscrizione  presso  le  competenti
autorita'  nazionali  gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono i
propri  rifiuti  nei  luoghi  di  produzione  e quelli che recuperano
rifiuti prodotti da terzi, purche':
          16c.1) non si tratti di rifiuti tossici e nocivi;
          16c.2)   «le  autorita'  competenti  abbiano  adottato  per
ciascun  tipo  di  attivita'  norme  generali che fissano i tipi e le
quantita'  di  rifiuti  e  le  condizioni alle quali l'attivita' puo'
essere dispensata dall'autorizzazione»;
          16c.3)   lo  smaltimento  e  il  recupero  avvengano  senza
pericolo  per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi
che  potrebbero  recare pregiudizio all'ambiente (aria, acqua, suolo,
fauna,  flora,  rumori,  odori,  danni  al  paesaggio  e  a  siti  di
particolare interesse) (art. 11);
          16d)   dato   del   «rifiuto»   la  definizione  riprodotta
dall'art. 6, lett. a) del d.lgs. n. 22/1977 (art. 1, lett. a);
          16e)  fatto  obbligo  agli  Stati  membri,  per  quanto qui
interessa,  di  «promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo,
reimpiego,  riutilizzo  o ogni altra azione intesa a ottenere materie
prime  secondarie  o l'uso di rifiuti come fonte di energia» (art. 3,
comma 1, lett. b);
        17) come si vede la Direttiva CEE impone agli Stati membri di
sottoporre a controlli amministrativi tutte le operazioni di gestione
dei  rifiuti e consente soltanto una graduazione di questi controlli,
ma  esclude  che  una  qualsivoglia attivita' di gestione dei rifiuti
possa essere liberamente svolta;
        18)  sul  punto  si e' gia' pronunciata la Corte di Giustizia
delle  Comunita'  europee,  la quale nella sentenza 11 novembre 2004,
causa  C-457/02, occupandosi in sede di interpretazione pregiudiziale
dell'art. 14,  legge 178/2002, ha stabilito che la nozione di rifiuto
ai  sensi  dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442
non  deve  essere  interpretata  nel senso di escludervi i residui di
produzione   o   di   consumo  quand'anche  possano  essere  o  siano
effettivamente  riutilizzati  in  un  nuovo  ciclo di produzione o di
consumo, con o senza trattamento preventivo;
        19)  da  ultimo  la Commissione dell'Unione europea in data 5
luglio  2005  ha contestato alla Repubblica italiana di essere venuta
meno  agli obblighi derivanti dalla Direttiva 75/442 modificata dalla
Direttiva  91/156, «avendo adottato e mantenendo in vigore l'articolo
1, commi da 25 a 27 e comma 29 della n. 308 del l5 dicembre 2004, per
mezzo  del  quale  alcune  sostanze o oggetti, i quali ai sensi della
Direttiva  75/442  modificata  sono  da considerarsi rifiuti, vengono
invece  sottratti all'ambito della legislazione italiana sui rifiuti»
(vedila in www.dirittoambiente.com);
        20)  alla  luce  di  quanto  precede  non  e'  manifestamente
infondato  il  dubbio  che  i  commi  25 e 29 dell'art. 1 della legge
308/2004   si   pongano  in  contrasto  con  la  normativa  di  fonte
comunitaria,   perche'   sottraggono  alla  disciplina  dei  rifiuti,
nell'accezione  dell'art. 1,  lett. a) della Direttiva, i rottami ivi
descritti, cosi' restringendo la sfera di operativita' sul territorio
nazionale della Direttiva CEE;
        21)  a  differenza  dei  Regolamenti CEE, la Direttiva non e'
immediatamente   efficace   nell'ordinamento  giuridico  degli  Stati
membri,   per   cui   il  giudice  nazionale  non  e'  legittimato  a
disapplicare   o   non   applicare   la   legge  nazionale  con  essa
contrastante;
        22)  le norme sopra citate devono quindi essere applicate con
la  conseguenza  che  la richiesta di archiviazione del p.m. dovrebbe
essere  accolta  perche'  il  fatto non sussiste, giacche' sulla base
della  normativa  nazionale  i  rottami  trattati  dalla  Magifer non
costituiscono «rifiuti» in senso giuridico;
        23)   va   quindi  sollevata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale:   come   argomentato  dal  p.m.,  i  commi  25  e  29
dell'art. 1  della legge 308/2004 appaiono porsi in contrasto con gli
articoli 11 e 117 della Costituzione, perche' essi violano i precetti
costituzionali  che  fanno  obbligo  all'Italia  di  consentire  alle
limitazioni di sovranita' necessarie a un ordinamento che assicuri la
pace  e  la  giustizia  fra  le  nazioni  (art. 11) e di rispettare i
vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della
potesta' legislativa (art. 117);
        24) la  questione  sollevata e' ammissibile, perche' con essa
non  si  chiede  alla  Corte  costituzionale  di invadere la sfera di
discrezionalita'  riservata  al  potere  legislativo,  creando  nuove
fattispecie  di  reati,  ma  di  verificare  se  una  norma  di legge
ordinaria  contrasti  o  meno  con  la  Costituzione  e  quindi se il
legislatore ordinario, nell'esercizio della propria discrezionalita',
abbia  o  meno  violato  un principio (quello della subordinazione al
diritto comunitario), recepito nella nostra Costituzione e, come tale
inderogabile   stante   il   carattere   rigido  della  nostra  legge
fondamentale;   ove   la   Corte   costituzionale  dovesse,  infatti,
accogliere la questione proposta, verrebbe semplicemente ripristinata
la  sfera  di  operativita'  della nozione di «rifiuto» come definito
dall'art. 1,  lett.  a)  della  Direttiva  CEE  91/156, gia' recepito
dall'art. 6,   lett.   a)   del  d.lgs  n. 22/1997,  senza  con  cio'
intervenire   sulla  disciplina  sanzionatoria,  gia'  stabilita  dal
legislatore   nazionale   e   da   questo  eventualmente  liberamente
modificabile.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi 25 e 29 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino,
il  coordinamento  e  l'integrazione  della  legislazione  in materia
ambientale   e   misure   di   diretta   applicazione»,   il  secondo
limitatamente alla lettera q-bis introdotta nell'art. 6, comma 1, del
d.lgs.  5  febbraio  1997, n. 22, per violazione degli artt. 11 e 117
Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  e  sospende il procedimento in corso nei confronti di
Basso Miriam.
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
Presidente  del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti
delle  due Camere del Parlamento, nonche' di notificarla all'indagato
e comunicarla al p.m.
        Asti, addi' 8 novembre 2005
                         Il giudice: Tirone
06C0147