N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2005
Ordinanza emessa il 20 dicembre 2005 dal giudice di pace di Scicli nel procedimento vertente tra Jachininoto Bartolomeo contro Ufficio territoriale del Governo di Ragusa Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.9 del 1-3-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 dicembre 2005 e letti gli atti di causa; Dato atto dell'eccezione di incostituzionalita' della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente; Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonche' la violazione del diritto alla proprieta' privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana; Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;
P. Q. M. Dispone la rimessione degli atti del presente provvedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-sexies del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005. Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituziona1e. Sicli, addi' 20 dicembre 2005 Il giudice di pace: De Agostino 06C0151