N. 74 ORDINANZA 20 - 24 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Tassa  automobilistica  regionale - Norme della
  Regione  Liguria - Recupero delle tasse automobilistiche dovute per
  l'anno 1999  - Proroga di un anno, al 31 dicembre 2003, del termine
  triennale  stabilito dalla legge statale - Denunciata lesione della
  competenza  esclusiva del legislatore statale in materia di termini
  di  decadenza  per  l'accertamento  e il recupero, violazione delle
  norme  dello  statuto  del  contribuente,  lesione  dei principi di
  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema tributario -
  Intervenuto  mutamento  del  quadro  normativo  anteriormente  alle
  ordinanze  di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione
  sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilita'.
- Legge Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione,  artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
  comma.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano  VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
della  Regione  Liguria  7 maggio  2002,  n. 20  (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge finanziaria 2002), promossi con due ordinanze del 15 marzo 2005
dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nelle controversie
vertenti  tra  Federica  Gemelli,  Antonio  Borzonasca  e  la Regione
Liguria,  iscritte  ai numeri 479 e 480 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  nel corso di due giudizi, promossi da altrettanti
contribuenti  avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione
Liguria   per   il  mancato  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale   relativa   all'anno 1999,   la   Commissione   tributaria
provinciale    di   Genova,   con   due   ordinanze,   di   contenuto
sostanzialmente identico, deliberate il 14 febbraio 2005 e depositate
il   giorno   successivo,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
dell'art. 10  della  legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Liguria - Legge finanziaria 2002), il quale prevede che
«il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla
Regione  Liguria,  viene  effettuato, unitamente al recupero previsto
per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;
        che,    secondo   la   Commissione   tributaria   provinciale
rimettente,  la  norma  censurata  contrasterebbe sia con l'art. 117,
secondo  comma (recte: secondo comma, lettera e), della Costituzione,
in  relazione  alla  norma  statale  interposta  di  cui  all'art. 5,
cinquantunesimo  comma,  primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
1982,   n. 953   (Misure  in  materia  tributaria),  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   28 febbraio  1983,  n. 53,  sia  con
l'art. 119,  secondo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione  al
combinato  disposto degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della legge
27 luglio  2000,  n. 212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
diritti del contribuente);
        che i giudici a quibus, in punto di fatto, premettono: a) che
detti  avvisi  di  accertamento  sono stati notificati il 1° dicembre
2003;   b)  che  i  contribuenti  hanno  chiesto  l'annullamento  dei
provvedimenti  impugnati,  eccependo  l'illegittimita' costituzionale
della  norma  censurata per contrasto con gli evocati parametri della
Costituzione,  correlati  alle  menzionate  norme  statali; c) che la
Regione  Liguria, costituitasi in giudizio, nel chiedere la reiezione
dei  ricorsi,  ha  affermato  che la tassa automobilistica, in quanto
tributo  proprio  della  Regione,  puo' essere da questa disciplinata
anche per cio' che attiene ai termini prescrizionali;
        che,  quanto  alla non manifesta infondatezza, la Commissione
rimettente  richiama  i  principi  affermati  da  questa  Corte nelle
sentenze  di  accoglimento  nn. 296 e 297 del 2003, aventi ad oggetto
questioni del tutto analoghe, relative a norme delle Regioni Piemonte
e  Veneto  sostanzialmente  identiche  a quella censurata e deduce in
particolare:  a) che la norma censurata, nel prorogare di un anno, al
31 dicembre  2003,  il  termine triennale per il recupero delle tasse
automobilistiche  di cui al citato art. 5, cinquantunesimo comma, del
decreto-legge  n. 953  del  1982,  si  porrebbe in contrasto con tale
norma statale interposta e, quindi, con gli artt. 117, secondo comma,
lettera e),   e   119,  secondo  comma,  Cost.,  che  riservano  alla
competenza  esclusiva  del  legislatore  statale  la disciplina degli
aspetti  sostanziali  delle  tasse  automobilistiche,  quali  sono  i
termini  di decadenza per l'accertamento ed il recupero delle stesse;
b)  che  il  denunciato  contrasto  della  stessa norma censurata con
l'art. 119,  secondo comma, Cost. conseguirebbe anche alla violazione
degli  artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, dello statuto del contribuente
(legge  n. 212 del 2000), costituenti principi di coordinamento della
finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  ai sensi dell'evocato
parametro  costituzionale,  il  rispetto dei quali avrebbe imposto al
legislatore   regionale   di   conformarsi  al  principio,  stabilito
all'art. 1,  comma 1,  per  cui  le  norme  statutarie possono essere
derogate o modificate solo «espressamente», e, quindi, di esplicitare
la  deroga  al  divieto  di  proroga dei termini di prescrizione e di
decadenza  per  gli  accertamenti  di  imposta,  sancito dall'art. 3,
comma 3;
        che,  quanto alla rilevanza, la stessa Commissione rimettente
afferma  che,  ove  la  questione sollevata fosse accolta, la pretesa
fiscale   esercitata   nei   confronti   dei   contribuenti   sarebbe
illegittima,  perche'  la notificazione degli avvisi di accertamento,
eseguita  in  data  1° dicembre 2003 entro il termine prorogato dalla
norma censurata, risulterebbe invece intempestiva rispetto al termine
triennale  di  decadenza  di  cui  al  citato art. 5, cinquantunesimo
comma,  del  decreto-legge  n. 953  del  1982, scaduto il 31 dicembre
2002.
    Considerato  che la Commissione tributaria provinciale di Genova,
con  due  ordinanze  di  contenuto  sostanzialmente identico, solleva
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10 della legge
della  Regione  Liguria  7 maggio  2002,  n. 20  (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge  finanziaria  2002),  il  quale  prevede che «il recupero delle
tasse  automobilistiche  dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria,
viene  effettuato,  unitamente  al recupero previsto per l'anno 2000,
entro il 31 dicembre 2003»;
        che,  secondo  la  Commissione rimettente, la norma regionale
denunciata,  avendo  prorogato di un anno il termine decadenziale per
l'esercizio dell'azione di accertamento delle tasse automobilistiche,
avrebbe  ecceduto  il  termine triennale stabilito per il recupero di
dette  tasse  dalla  norma  statale  interposta  di  cui  all'art. 5,
cinquantunesimo  comma,  primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
1982,   n. 953   (Misure  in  materia  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
        che,  di  conseguenza,  la  norma  censurata  si  porrebbe in
contrasto  con  gli  artt. 117,  secondo  comma,  lettera e),  e 119,
secondo  comma,  della  Costituzione,  che  attribuiscono invece allo
Stato  la  competenza  esclusiva  a  legiferare in materia di tributi
erariali;
        che,  per i giudici a quibus, la norma censurata stabilirebbe
detta  proroga  anche in violazione dell'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio  2000,  n. 212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e di
decadenza   per  gli  accertamenti  di  imposta  non  possono  essere
prorogati;  e cio' senza nemmeno menzionare espressamente la deroga a
detto  art. 3,  comma 3,  come invece richiesto dall'art. 1, comma 1,
della stessa legge n. 212 del 2000;
        che,  sempre  ad  avviso  dei giudici a quibus, la violazione
delle  norme  dello  statuto  del  contribuente si risolverebbe nella
violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, Cost;
        che,  quanto  alla  rilevanza,  la  Commissione rimettente si
limita  ad  affermare  che  gli  avvisi  di  accertamento  impugnati,
relativi   al   recupero   della   tassa   automobilistica  regionale
dell'anno 1999,  sono  stati notificati ai contribuenti il 1 dicembre
2003,  e  cioe'  oltre il termine triennale (nella specie, scaduto il
31 dicembre  2002)  stabilito  dal menzionato art. 5, cinquantunesimo
comma,  primo  periodo, del decreto-legge n. 953 del 1982, e che, ove
la  norma  censurata  fosse  dichiarata  incostituzionale, la pretesa
fiscale  risulterebbe  esercitata illegittimamente, per il decorso di
detto termine;
        che, attesa l'identita' delle questioni sollevate, i relativi
giudizi debbono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
        che,  anteriormente  alle ordinanze di rimessione, e' entrato
in  vigore,  il  1 gennaio  2004,  l'art. 2,  comma 22,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale
ha  disposto in via di sanatoria l'applicabilita', fino al 1° gennaio
2007,   delle   disposizioni   legislative   regionali   sulla  tassa
automobilistica,  anteriormente  emanate, che non siano conformi alla
normativa  statale  (v.,  in  tema,  la  sentenza  n. 455  del 2005 e
l'ordinanza n. 476 del 2005);
        che,   nella  specie,  i  giudici  a  quibus,  pur  deducendo
l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  censurata  in ragione
della sua non conformita' alla legislazione statale, non hanno tenuto
conto della incidenza sulla stessa norma del citato art. 2, comma 22,
della legge n. 350 del 2003, senza motivare al riguardo;
        che le questioni sono, pertanto, manifestamente inammissibili
per  carente  motivazione  sulla rilevanza, in relazione al mutamento
del quadro normativo intervenuto nel corso dei giudizi principali.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 10  della legge della Regione
Liguria  7 maggio  2002,  n. 20  (Disposizioni  per la formazione del
bilancio   annuale  e  pluriennale  della  Regione  Liguria  -  Legge
finanziaria  2002), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo
comma,  lettera e),  e  119, secondo comma, della Costituzione, dalla
Commissione   tributaria  provinciale  di  Genova  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0170