N. 78 ORDINANZA 22 - 24 febbraio 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita' parlamentare - Processo penale nei confronti
  di  un  deputato  per  il  delitto  di  ingiuria - Deliberazione di
  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse,  resa  dalla Camera di
  appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale -
  Denunciata  lesione  della sfera di attribuzioni costituzionalmente
  garantite  -  Sussistenza  dei requisiti oggettivo e soggettivo per
  l'esistenza di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilita'
  del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37,  terzo  e  quarto  comma;  norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26.
(GU n.9 del 1-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
4 febbraio   2004,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse dall'on. Stefano Stefani, promosso con ricorso del Tribunale
di  Roma,  nona  sezione  penale,  nei  confronti  della  Camera  dei
deputati,  depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto al
n. 31  del  registro  conflitti  tra poteri dello Stato 2005, fase di
ammissibilita'.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  deliberata  il 30 maggio 2005, il
Tribunale  di  Roma,  nona  sezione  penale, ha promosso conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati,  in  relazione alla delibera con la quale, nella seduta del
4 febbraio  2004, e' stato dichiarato che i fatti per cui il deputato
Stefano Stefani e' sottoposto a procedimento penale, relativamente al
delitto   di   ingiuria,   concernono   opinioni   da   lui  espresse
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono,  quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  Tribunale  premette  di  procedere nei confronti del
deputato  Stefani  a  seguito  della  querela sporta dall'on. Daniele
Apolloni,  in data 1° giugno 2000, relativamente ad un fatto avvenuto
il  giorno  prima  a  Roma,  nella  sede  del  «Palazzo  dei gruppi»,
allorquando  il  deputato  Stefani,  trovandosi in compagnia di altro
parlamentare,  nell'incrociare  il  querelante,  gli aveva rivolto un
appellativo   ingiurioso,   aggiungendo   poi,   rivolto  al  proprio
accompagnatore,  che un giudice l'avrebbe autorizzato a rivolgersi in
tal modo alla persona offesa;
        che, secondo quanto chiarito dal Tribunale, il riferimento ad
una  pretesa  autorizzazione giudiziale si connette ad una precedente
ed  analoga  condotta  attribuita  al  deputato  Stefani, il quale, a
commento  della  decisione  dell'on.  Apolloni  di lasciare il gruppo
parlamentare  della  Lega  Nord  per  iscriversi a quello di un'altra
formazione   politica,   avrebbe  utilizzato  le  stesse  espressioni
insultanti  nel  corso  di  un  comizio;  fatto,  questo, costituente
oggetto  di  procedimento penale per il quale la competente autorita'
giudiziaria aveva poi disposto l'archiviazione, sul presupposto della
riferibilita'  della  condotta  all'esercizio  del diritto di critica
politica;
        che    il   Tribunale,   preso   atto   della   delibera   di
insindacabilita'  adottata  dalla  Camera  dei  deputati per il fatto
sottoposto  a  giudizio,  contesta  che  nel  caso  di  specie  possa
sussistere l'immunita' riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost.,
non  invocabile  per  espressioni  che, pure in ipotesi pertinenti al
dibattito  politico,  abbiano  sconfinato «nella pura contumelia», in
«offese gratuite ed espresse con gergo di basso profilo», consistendo
in «argumenta ad hominem, con capacita' esclusivamente offensiva»;
        che  il  Tribunale,  di  conseguenza,  solleva  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti della Camera dei deputati, assumendo che
con  la  citata  delibera  si  sarebbe  determinata  una  illegittima
interferenza   nel  procedimento  penale  in  corso,  e  sollecitando
l'annullamento della delibera stessa.
    Considerato  che  la  Corte  e' chiamata in questa fase, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  valutare esclusivamente, senza contraddittorio tra le parti, se il
promosso  conflitto  di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i
prescritti  requisiti  a  carattere soggettivo ed oggettivo, restando
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita';
        che,  sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma, nona
sezione  penale,  e'  legittimato a sollevare il conflitto, in quanto
organo     giurisdizionale,     in    posizione    di    indipendenza
costituzionalmente     garantita,     competente     a     dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene;
        che  analoga  legittimazione  ad  essere  parte del conflitto
sussiste  per  la  Camera dei deputati, in quanto organo competente a
dichiarare  in modo definitivo la volonta' del potere che rappresenta
in  merito  alla ricorrenza dell'immunita' riconosciuta dall'art. 68,
primo comma, Cost;
        che,  in  relazione  al  profilo  oggettivo del conflitto, il
ricorrente   denuncia   la   menomazione   della   propria  sfera  di
attribuzione,   garantita  da  norme  costituzionali,  attraverso  la
deliberazione,  asseritamente  illegittima,  che  il fatto per cui e'
processo  sarebbe  insindacabile  in applicazione dell'art. 68, primo
comma, Cost;
        che,   infine,  dal  ricorso  si  rilevano  le  «ragioni  del
conflitto»  e «le norme costituzionali che regolano la materia», come
stabilito  dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma,  nona  sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati,
con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente  Tribunale  di  Roma, nona
sezione penale;
        b) che  l'atto  introduttivo  e  la  presente ordinanza siano
notificati  alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per  essere  poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la
prova  dell'avvenuta  notifica,  entro  il  termine  di  venti giorni
previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0174