LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59 

Modifica  all'articolo  52  del  codice  penale in materia di diritto
all'autotutela in un privato domicilio.
(GU n.51 del 2-3-2006)
 
 Vigente al: 17-3-2006  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Diritto all'autotutela in un privato domicilio
  1.  All'articolo  52  del  codice  penale  sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Nei  casi  previsti  dall'articolo  614,  primo  e  secondo comma,
sussiste  il  rapporto  di  proporzione  di  cui  al  primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi
ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo
al fine di difendere:
    a) la propria o la altrui incolumita':
    b)  i  beni  propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e'
pericolo d'aggressione.
  La  disposizione  di cui al secondo comma si applica anche nel caso
in  cui  il  fatto  sia  avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove
venga    esercitata   un'attivita'   commerciale,   professionale   o
imprenditoriale".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli