BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006 

Disposizioni  di vigilanza - Partecipazioni per recupero crediti e in
imprese in temporanea difficolta' finanziaria.
(GU n.55 del 7-3-2006)

  Le  Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili
dalle  banche  e  dai  gruppi  bancari  (Titolo  IV,  cap. 9, sez. V)
prevedono    specifiche    disposizioni    per    l'acquisizione   di
partecipazioni  non  finanziarie per recupero crediti o in imprese in
temporanea difficolta' finanziaria nonche' per la comunicazione delle
predette iniziative all'Organo di Vigilanza.
  Su quest'ultimo aspetto, nell'agosto 2003, sono state modificate le
modalita' con cui le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia
le iniziative della specie. E' stato previsto l'invio, in luogo della
documenta-zione  relativa  all'operazione - delibera del Consiglio di
amministrazione,  principali  elementi  caratterizzanti  l'iniziativa
(nel caso di interessenze per recupero crediti), piano di risanamento
dell'impresa  debitrice  (con riguardo alle partecipazioni in imprese
in   temporanea   difficolta)   -  di  una  comunicazione  successiva
attestante  il  rispetto  delle condizioni previste dalla normativa e
recante gli elementi necessari ai fini della valutazione dei riflessi
delle   iniziative   sugli   equilibri  tecnici  delle  banche  (cfr.
Bollettino di Vigilanza n. 8/2003).
  Alla luce dell'esperienza maturata, la suddetta procedura viene ora
ulteriormente  modificata in un'ottica di semplificazione operativa e
riduzione  degli  oneri  informativi in capo ai soggetti vigilati. In
particolare,  le  iniziative  della specie dovranno essere comunicate
alla Banca d'Italia successivamente alla loro realizzazione, non piu'
con  una  specifica  informativa,  bensi'  nell'ambito dell'ordinaria
segnalazione  relativa agli «Assetti partecipativi Enti (APE)» (i cui
schemi   saranno  opportunamente  modificati).  Con  la  segnalazione
riferita al 31 marzo 2006 gli intermediari provvederanno, altresi', a
trasmettere  l'informativa in ordine alle operazioni in essere a tale
data.
  Le   presenti   disposizioni  verranno  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                               Il Governatore: Draghi