AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2006 

Definizione  dei  corrispettivi  ai  fini  della reintegrazione degli
stoccaggi  strategici,  di  cui  all'articolo  15, commi 7 e 8, della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 21/06).
(GU n.55 del 7-3-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 30 gennaio 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre
2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre
2005;
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: delibera
n. 26/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2005, n. 119/05 (di
seguito: deliberazione n. 119/05);
  Considerato che:
    i  valori  dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi di
cui  all'art.  11 della delibera n. 26/02 erano stati definiti in uno
scenario  di  prezzi  internazionali  dei  greggi  caratterizzato  da
quotazioni del Brent di poco superiori ai 20 $/barile; e che la media
del  mese  di gennaio 2006 della quotazione del Brent si e' attestata
intorno ai 63 $/barile;
    l'art.  15,  comma  7, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra
l'altro,  che  l'utente  che  ha effettuato il prelievo di stoccaggio
strategico   debba  reintegrare  la  quantita'  prelevata  destinando
primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
      a) nel  caso  di  erogazione  autorizzata  ai sensi del decreto
ministeriale  26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della
reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato  alla  massima  quantita'
cumulata  di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per
il gas reintegrato;
      b) nel  caso  di  utilizzo  non autorizzato ovvero di quantita'
aggiuntive  rispetto  a  quelle  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  26  settembre  2001, l'utente versa un corrispettivo ai
fini  della  reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato alla massima
quantita'  cumulata  di  gas  prelevato  e  si  vede  riconoscere  un
corrispettivo  per  il  gas  reintegrato,  decurtato  di un ulteriore
corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
    l'art.  15,  comma  8,  della deliberazione n. 119/05 prevede che
l'Autorita'  fissi  annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il
31 gennaio di ogni anno;
  Ritenuto che:
      sia  opportuno  fissare  il  valore  dei  corrispettivi  per la
reintegrazione   degli   stoccaggi   strategici,   tenuto  conto  sia
dell'andamento  dei costi della materia prima in Italia e sui mercati
internazionali, sia della necessita' di disincentivare l'utilizzo del
gas detenuto a fini di stoccaggio strategico, anche in considerazione
della attuale fase di emergenza e del livello gia' raggiunto di svaso
progressivo da stoccaggi;
                              Delibera:

  1.  Di  prevedere  che i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 7,
della  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, siano
pari a:
    a)  nel  caso  di  erogazione  autorizzata  ai  sensi del decreto
ministeriale 26 settembre 2001:
      i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del
sopra  citato  articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di
gas prelevato;
      ii.  17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del
sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
    b)  nel  caso  di  utilizzo  non autorizzato, ovvero di quantita'
aggiuntive   non  autorizzate,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale
26 settembre 2001:
      i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del
sopra  citato  articolo  applicato alla massima quantita' cumulata di
gas prelevato;
      ii.  17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del
sopra  citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale
si  applica  l'ulteriore  decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla
medesima lettera b).
  2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  e  sul  sito  Internet  dell'Autorita',
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 30 gennaio 2006
                                                 Il presidente: Ortis