N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2005
Ordinanza emessa l'8 novembre 2005 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Campus Salvatore ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Disparita' di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di agire in giudizio - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, artt. 87, comma 3, 438 e 440. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.10 del 8-3-2006 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale 804/2001 R.G.N.R. 4620/2001 R.G.G.LP. nei confronti di Campus Salvatore, Sanna Salvatore, Lippi Brunella, Cabigliera Maria Francesca, Cabigliera Nina, Murgia Cesare Mario Domenico e Deiana Mario imputati: a) del delitto di cui all'art. 416, commi 1 e 2 c.p. per avere Campus e Sanna promosso, costituito e organizzato un'associazione allo scopo di commettere i delitti di cui ai capi b), c), d) ed e), a cui si associavano gli altri; b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 646, commi 1 e 3, 61 n. 11 c.p. perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con persone allo stato non compiutamente identificate, il Campus in qualita' di promotore finanziario della AXA S.I.M. S.p.a. (S.I.M.: Societa' di Intermediazione Mobiliare), facente parte del gruppo AXA World Funds S.A. di diritto lussemburghese, gli altri di soci di fatto della sua attivita' e concorrenti materiali del reato (in particolare Cabigliera Nina, moglie del Campus, e la sorella Cabigliera Maria Francesca, compiendo operazioni materiali relative ai contatti con i clienti, alla predisposizione della modulistica, al ritiro e all'incasso delle somme di danaro versate; il Sanna e la moglie Lippi Brunella procacciando i clienti, concordando con gli stessi le modalita' di pagamento e il tipo di investimento prodotto e compiendo le necessarie operazioni materiali; Murgia Cesare Dario e Deiana Mario provvedendo al compimento di operazioni materiali concernenti l'incasso di titoli versati dai clienti in violazione della normativa bancaria), commettendo il fatto con abuso di prestazione d'opera, si appropriavano di somme di danaro loro consegnate dai clienti contattati senza provvedere al versamento alla detta societa' per le operazioni di investimento richieste, in particolare (con espressione in lire): L. 352.981.800 di Bacciu Antonio e Saba Adriana affidate al Campus e al Sanna; L. 100.000.000 di Bacciu Leonardo e Masia Piera affidate al Campus e al Sanna; L. 700.000.000 di Bacciu Gavino e Cocco Maria Vittoria affidate al Campus e al Sanna; L. 5.000.000 di Pani Maria Antonietta affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 65.000.000 di Me Antonio affidate al Campus, al Sanna e alla Lippi; L. 320.000.000 di Manca Mario e Urzati Dina affidate al Campus, al Sanna e alla Lippi; L. 95.607.498 di Pani Sebastiano e Deledda Maria affidate al Campus; L. 80.000.000 di Giua Rosangela affidate al Campus; L. 15.000.000 di Pinna Luigia Rita affidate al Campus; L. 500.000.000 di Mecchia Andrea affidate al Campus e al Sanna; L. 160.000.000 di Palmas Luigi e Masia Antonia affidate al Campus e al Sanna; L. 460.000.000 di Palmas Giovanni Antonio affidate al Campus e al Sanna; L. 165.000.000 di Masala Caterina affidate al Campus; L. 30.000.000 di Mellino Antonio Francesco affidate al Campus; L. 140.000.000 di Masala Giovanna Maria affidate al Campus; L. 400.000.000 di Maureddu Giovanni Battista affidate al Campus; L. 2.455.000.000 di Me Cosimo e Cola Maddalena affidate al Campus e al Sanna; L. 44.837.000 di Deiosso Agostino affidate al Campus; L. 521.759.375 di Mecchia Innocenzo affidate al Campus e al Sanna; L. 485.000.000 di Puddinu Mario affidate al Campus e al Sanna; L. 97.000.000 di Mecchia Roberto affidate al Campus e al Sanna; L. 570.000.000 di Puddinu Fiorentina affidate al Campus e al Sanna; L. 1.216.336.234 di Puddinu Maria Teresa affidate al Campus e al Sanna; L. 74.996.125 di Saba Giovanni Antonio e Saba Gabriella affidate al Campus; L. 35.000.000 di Vita Paolo e Saba Patrizia affidate al Campus e al Sanna; L. 6.000.000 di Fogarizzu Giommaria affidate al Campus; L. 89.800.000 di Fogarizzu Salvatore e Sotgia Anna affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 2.200.000.000 di Canu Giovanni Maria affidate al Campus; L. 70.000.000 di Giagu Salvatore e Sechi Giuseppa affidate al Campus, a Cabigliera Maria Francesca e a Cabigliera Nina; L. 137.000.000 di Farina Salvatore e Marchinu Mario affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 5.700.000 di Zucca Giovanni Antonio e Zucca Maria Giovanna affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 43.000.000 di Secchi Gianfranco affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 93.000.000 di Fogarizzu Antonio, Fogarizzu Gerarda Giuseppa e Fogarizzu Gianmaria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 10.000.000 di Arcadu Gavino affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 18.000.000 di Dessena Giuliana Gabriella affidate al Campus; L. 28.000.000 di Fogarizzu Gerarda Giuseppa e Cuguttu Francesco affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 378.000.000 di Mulas Lucrezia affidate al Campus; L. 50.000.000 di Campus Sebastiana affidate al Campus; L. 40.000.000 di Manchia Maria Grazia affidate al Campus e al Sanna; L. 40.000.000 di Carboni Giovanni Battista affidate al Campus e al Sanna; L. 125.700.000 di Sanna Giovanna, Saba Maria Luisa e Saba Angela affidate al Campus e al Sanna; L. 195.967.499 di Sanna Antonio e Mazza Stella affidate al Campus e al Sanna; L. 80.000.000 di Fogarizzu Pietro affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 1.725.490 di Pizzadili Maria Piera affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 9.730.817 di Bellu Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 39.300.000 di Pizzadili Giovanna Vincenza affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 33.500.000 di Deledda Giovanni Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 32.350.000 di Piga Angelo affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 53.313.000 di Deiosso Caterina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 260.000.000 di Cabigliera Giovanni affidate al Campus e alla sorella Cabigliera Maria Francesca; L. 82.750.000 di Pizzadili Giommaria affidate al Campus; L. 85.000.000 di Pizzadili Giovanni affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 64.000.000 di Fiori Piera affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 15.000.000 di Deliperi Francesco affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 42.500.000 di Spanu Caterina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 5.000.000 di Deliperi Sabina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 16.196.452 di Amadu Immacolata affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 2.500.000 di Pizzadili Francesco affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 90.000.000 di Becciu Antonio e Mazza Angela affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 34.840.000 di Marche Mario Sabino affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 80.000.000 di Bellu Giovanni affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 25.500.000 di Taras Giovanni affidate al Campus; L. 80.000.000 di Tola Michele affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 70.000.000 di Cau Giammaria e Ogana Giannina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 20.640.789 di Multinu Enrico affidate a Campus Salvatore e Cabigliera Maria Francesca; L. 28.914.299 di Deiana Santina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 45.000.000 di Zucca Angelo e Solinas Maria affidate al Campus; L. 15.000.000 di Secchi Salvatore affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 32.600.000 di Falconi Francesca affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 234.492.000 di Rusceglias Raimondo affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 231.756.850 di Taras Maria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 14.000.000 di Falconi Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 13.000.000 di Demelas Anna e Falconi Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 43.000.000 di Gallittu Giovanna Maria e Canalis Cristoforo affidate al Campus; L. 186.830.120 di Rusceglias Ignazio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 25.300.000 di Sechi Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 38.350.000 di Rusciellas Giovanni affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 5.700.000 di Rusciellas Anna Maria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 536.520.000 di Fogarizzu Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 52.094.765 di Congiu Giovanni Gavino affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 21.845.000 di Fogarizzu Andrea e Nonnis Maddalena affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 25.650.000 di Solinas Caterina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 50.000.000 di Arcadu Nicolo' affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 57.000.000 di Deliperi Salvatore e Solinas Antonina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 22.500.000 di Deliperi Maddalena affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 13.469.224 di Pazzottu Emilia Giovanna affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 8.660.000 di Brai Francesca Raimonda affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 50.000.000 dei coniugi Brai affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 75.000.000 di Becciu Francesco affidate al Campus; L. 54.000.000 di Gallittu Agnese affidate al Campus; L. 7.200.000 di Falconi Piero affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 40.800.000 di Demarcus Giacomino affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 5.000.000 di Secchi Pasquale affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 12.700.000 di Fenu Giuseppe affidate al Campus; L. 88.350.000 di Becciu Gianni affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 75.000.000 di Amadu Giuseppe affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 7.100.000 di Fenu Giuseppe affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 255.000.000 di Vargiu Nunziata affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 30.000.000 di Amadu Maria Rosaria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 61.967.000 di Pau Fabiano affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 4.500.000 di Pau Antonella affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 14.714.380 di Zarra Battistina affidate al Campus; L. 25.000.000 di Malduca Giovanni Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 42.000.000 di Malduca Giovanna Antonia affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 202.446.000 di Canalis Lucia affidate al Campus; L. 75.000.000 di Demontis Francesca Giuseppa affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 2.573.000 di Porcu Salvatore e Deiana Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 5.980.000 di Virdis Giammaria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 55.031.000 di Fois Salvatore affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 18.000.000 di Virdis Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 20.050.000 di Pau Antonella affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 11.700.000 di Arcadu Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 25.138.000 di Floris Giovanna Maria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 7.158.000 di Malduca Giuseppina affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 179.860.000 di Mesina Mattia affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 19.700.000 di Amadu Maddalena affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 14.400.000 di Taras Giovanni Antonio affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 93.388.677 di Manca Lorenzo affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 10.000.000 di Deroma Enrica affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 22.580.000 di Pizzadili Salvatore affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 1.380.638 di Pizzadili Piera affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 416.000.000 di Fogarizzu Angela affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 20.000.000 di Masia Antonia affidate al Campus e al Sanna; L. 100.000.000 di Chiama Giulia affidate al Campus e al Sanna; L. 470.000.000 di Saba Adriana affidate al Campus e al Sanna; L. 27.050.000 di Deiosso Agostino affidate al Campus e al Sanna; L. 27.850.000 di Senes Elena affidate al Campus e al Sanna; L. 8.574.000 di Amadu Graziella affidate al Campus; L. 135.000.000 di Fumu Annunziata affidate al Campus; L. 187.257.000 di Fumu Anna affidate al Campus; L. 115.000.000 di Crobe Mario affidate al Campus; L. 80.000.000 di Nelson Maurizio affidate al Campus; L. 55.000.000 di Sechi Elia affidate al Campus; L. 50.000.000 di Soro Giovanni affidate al Campus; L. 13.000.000 di Mura Giovanna affidate al Campus; L. 10.000.000 di Mura Maria Anna affidate al Campus; L. 50.000.000 di Palimodde Luigi affidate al Campus; L. 40.000.000 di Malduca Margherita affidate al Campus; L. 120.000.000 di Pedde Isabella affidate al Campus; L. 885.228.980 di Fumu Salvatore affidate al Campus; L. 75.000.000 di Malduca Salvatore affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 4.000.000 di Malduca Sceila affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 28.600.000 di Sanna Monica affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 50.000.000 di Ferreli Antonio affidate al Campus; L. 50.000.000 di Piroddi Manfredi affidate al Campus; L. 40.540.000 di Sechi Rossana affidate al Campus; L. 1.700.000 di Pani Valeria affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 10.000.000 di Taras Ignazio Leonardo affidate al Campus e a Cabigliera Nina; L. 250.000.000 di Marrone Sebastiano e Marongiu Maria Anna affidate al Campus; L. 20.000.000 di Altana Francesca affidate al Campus; L. 181.175.000 di Mellino Angelo affidate al Campus; L. 12.946.000 di Mellino Giuseppina affidate al Campus; L. 43.204.000 di Mellino Maria Grazia affidate al Campus; L. 5.000.000 di Sechi Giambattista affidate al Campus; L. 5.000.000 di Punzurudu Giovanna Maria affidate al Campus; L. 410.000.000 di Fumu Giuseppe Ignazio affidate al Campus; L. 30.000.000 di Crobe Danilo affidate al Campus; L. 268.000.000 di Satta Mario affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 10.000.000 di Pedde Giuseppa affidate al Campus; L. 32.000.000 di Satta Giovanni affidate al Campus; L. 73.000.000 di Satta Giuseppe Maria affidate al Campus; L. 78.000.000 di Satta Maria Anna affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 4.000.000 di Usai Pier Mario affidate al Campus; L. 525.000.000 di Monni Giovanni affidate al Campus e al Sanna; L. 99.443.000 di Del Duca Tania e Sanna Giovanni affidate al Campus; L. 87.667.000 di Pez Marzia e Sauna Giovanni affidate al Campus; L. 6.000.000 di Arcadu Franco affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 90.000.000 di Fraghi' Nicola affidate al Campus; L. 1.900.000 di Falqui Maria Paola affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 1.200.000 di Falqui Giovanna Piera affidate al Campus; L. 100.000.000 di Chiama Maria Giulia affidate al Campus e al Sanna; L. 60.155.000 di Falqui Elena affidate al Campus; L. 10.000.000 di Dore Giuseppe Gesuino affidate al Campus; L. 70.000.000 di Dore Maria Teresa affidate al Campus; L. 18.500.000 di Zanza Francesco e Zucca Gabriella affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 18.000.000 di Pani Gianni e Fogarizzu Silvana affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca; L. 5.000.000 di Panunzio Angela affidate al Campus; L. 308.000.000 di Tondini Daniela affidate al Campus; L. 20.000.000 di Cocco Angeletta affidate al Campus; L. 120.000.000 di Monti Salvatore affidate al Campus; L. 300.000.000 della Cooperativa Allevatori Villanovesi a r.l. (rappresentati da Monti Salvatore) affidate al Campus, per un totale di L. 24.352.921.012 (euro 12.577.234,07); e) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma 1, 3, 61 n. 2 e 11 c.p. perche', in concorso fra loro e con persone allo stato non compiutamente identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle medesime qualita' di cui al capo b), con artifizi e raggiri consistenti nel far firmare e nel mostrare ai clienti modulistica della AXA S.p.a. falsa o comunque in bianco, provvedendo all'abusivo riempimento, nel sostenere che le somme investite avevano fruttato interessi considerevoli che poi venivano virtualmente ricapitalizzati o comunque dicendo loro che i soldi da loro consegnati sarebbero stati investiti regolarmente tramite la detta societa' e nel contempo promettendo interessi considerevoli sulle somme investite fino al 35-36%, nel compimento di operazioni bancarie come da capo d) e in violazione dell'art. 3, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, nel consegnare a garanzia degli investimenti assegni bancari scoperti, inducendo loro in errore sulla natura dell'attivita' svolta e sulla convenienza dell'investimento, cosi' si procuravano l'ingiusto profitto descritto al capo b) con danno degli investitori ivi elencati. d) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2, 485, 486, 491, 482 c.p. per avere, in concorso fra loro e con persone allo stato non compiutamente identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere i reati di cui ai capi b) e c), apposto su assegni consegnati da alcuni clienti ivi indicati e all'insaputa degli stessi delle false firme di girata ovvero riempito abusivamente il titolo firmato in bianco con l'aggiunta del nominativo del beneficiano, facendo successivamente uso mediante incasso del titolo, e in particolare sui seguenti titoli: ass. circolare n. 8/000121621-11 Credito Emiliano - Filiale di Milano dell'importo di L. 79.000.000 (Cola Maddalena); ass. n. 0010009124-08 Credito Italiano di Ozieri dell'importo di L. 50.000.000 (Sanna Giovanna); ass. n. 0010009l33-04 Credito Italiano di Ozieri dell'importo di L. 15.000.000 (Sanna Giovanna); ass. n. 34 00.305.781-02 Banco di Sardegna all'ordine di Nelson Maurizio dell'importo di L. 80.000.000; ass. n. 34 00.300.580-01 Banco di Sardegna all'ordine di Fogarizzu Antonio dell'importo di L. 45.920.126; ass. circolare n. 1501416390-06 e n. 1501416390-07 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza dell'importo di L. 5.000.000 (Solinas Maria); ass. n. 30-l2308122-05 di L. 3.922.880 dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - Agenzia di Milano (Cau Giammaria); ass. n. 0075660675-12 Banco di Sardegna dell'importo di L. 30.000.000 (Ferreli Antonio); ass. n. 0075660676-00 Banco di Sardegna dell'importo di L. 20.000.000 (Ferreli Antonio); ass. n. 51-910.579-06 Banca di Sassari dell'importo di L. 75.000.000 (Fumu Giuseppe Ignazio); ass. Banco di Sardegna nn. 18235576/08 dell'importo di L. 6.638.000, 0096605182/11 dell'importo di L. 7.509.500, 0022192262/00 dell'importo di L. 6.391.500 e ass. n. 220043348907 Banca Nazionale del Lavoro dell'importo di L. 14.448.900 (Pizzadili Giovanna e Pizzadili Giovanna Maria); e) del delitto di cui agli artt. 1l0 c.p., 166, comma 1, lettera a), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per avere, in concorso fra loro e con persone allo stato non compiutamente identificate, secondo quanto indicato al capo b), svolto abusivamente attivita' di gestione collettiva del risparmio. Tutti tranne Campus: f) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 166 comma 2 d.l.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 per avere, in concorso fra loro, esercitato l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritti nell'albo unico nazionale. Campus: g) della contravvenzione di cui all'art. 168 d.l.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 per avere, nell'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto di cui al capo b), violato le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale degli investitori, cagionando loro un danno. In Pattada e altre localita' fino al febbraio 2001; Esaminati gli atti; O s s e r v a Promossa l'azione penale nei confronti degli imputati per i reati di cui sopra, in apertura di udienza preliminare n. 73 pp.oo. si costituivano parte civile. In corso di udienza le parti civili richiedevano, con riguardo alle proposte domande di risarcimento, la citazione del responsabile civile individuandolo nel legale rappresentate pro tempore della AXA S.I.M. S.p.a., Societa' di Intermediazione Mobiliare, facente parte del «Gruppo AXA World Found S.A., con sede legale in Milano, via Leopardi n. 15. Al momento - e in attesa di valutare le specifiche argomentazioni che sarebbero state esposte dalle parti nella discussione ex art. 421 c.p.p. - il giudicante non riteneva sussistenti i presupposti legittimanti la chiamata in causa della AXA S.I.M. S.p.a. quale responsabile civile per i fatti contestati al Campus ed agli altri imputati. Nel prosieguo il p.m. esponeva le ragioni della richiesta di rinvio a giudizio e successivamente, gli imputati Campus Salvatore, Cabigliera Nina, Cabigliera Maria Francesca e Lippi Brunella chiedevano e venivano sottoposti ad interrogatorio; Sanna Salvatore, invece, rendeva dichiarazioni. Il Campus, in relazione alla sua pluriennale attivita' di promotore finanziario della AXA S.I.M. S.p.a., ammetteva di aver realizzato una parallela gestione illegale delle somme - circa 13 milioni di euro - investite suo tramite da oltre 200 persone; somme che egli non aveva versato alla AXA S.I.M. (come aveva fatto credere ai clienti anche grazie all'uso di moduli contrattuali della S.I.M. predetta) ma destinato ad altri fini. Alla luce delle dichiarazioni anzidette un difensore di parte civile riproponeva la richiesta di citazione del responsabile civile in persona del legale rappresentate della AXA S.I.M. S.p.a. Nelle more della decisione e dell'adozione del relativo provvedimento, il Campus, Cabigliera Nina e Cabigliera Maria Francesca chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato incondizionato; Lippi Brunella chiedeva di essere giudicata con rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia grafologica. Con ordinanza ex art. 438 c.p. e' stato disposto il giudizio abbreviato nei confronti di Campus Salvatore, Cabigliera Nina, Cabigliera Francesca e Lippi Brunella (essendo stata ritenuta l'integrazione probatoria richiesta da quest'ultima necessaria ai fini della decisione e compatibile con il rito richiesto). E' stato altresi' conferito l'incarico peritale per gli accertamenti richiesti. Formato un autonomo fascicolo processuale (n. 804/ 2001 R.G.N.R. - n. 1272/2005 R.G.G.I.P.) per il giudizio abbreviato nei confronti dei quattro imputati sopra indicati, e' stata dichiarata l'inammissibilita' della richiesta di citazione del responsabile civile non essendo consentita la sua presenza nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato; tanto che, ai sensi dell'art. 87, terzo comma, c.p.p., una volta radicato il rito de quo il responsabile civile deve essere estromesso anche se gia' costituito nell'udienza preliminare Il difensore di parte civile prima citato ha quindi chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 87, terzo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione. Le argomentazioni proposte evidenziano, in particolare, gli effetti che deriverebbero dall'esclusione ex lege del responsabile civile una volta instaurato il giudizio abbreviato. Detta esclusione determinerebbe «l'inopponibilita' della sentenza, quale che essa sia, nei confronti del responsabile civile ... fatta salva la possibilita' di riproporre la questione all'attenzione del giudice civile ... per i profili di competenza». La scelta fatta dal legislatore con l'art. 87, terzo comma, del codice di rito del 1988 dovrebbe essere riguardata alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 479/1999 che ha reso la richiesta di giudizio abbreviato un diritto potestativo dell'imputato ed ha introdotto il c.d. giudizio abbreviato condizionato. Cio' determinerebbe contrasto con «l'art. 24 Costituzione che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi e quello di difesa. Il c.d. diritto di azione, in particolare ha lo scopo specifico di rendere effettive le enunciazioni costituzionali dei diritti fornendo ai titolari di essi (diritti) il potere di farli valere davanti ad un giudice qualora vengano lesi da altri soggetti ... il fatto che, rispetto alla parte civile, il Legislatore abbia discrezionalmente disposto nel senso di consentire l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, non comporta che .... il Legislatore stesso sia libero di vanificare il suddetto riconoscimento adottando norme ingiustificatamente afflittive di un diritto soggettivo costituzionale .... pertanto risulta costituzionalmente illegittimo riconoscere un diritto a chiedere un risarcimento se poi il soggetto chiamato a garantire proprio l'effettiva soddisfazione di tale diritto potra' fuoriuscire dal processo stesso .... costringendo il soggetto danneggiato ad intraprendere in altra sede un nuovo processo ...». Da cio' deriverebbe un ulteriore contrasto con l'art. 111 Costituzione che esige una definizione celere della controversia e la conclusione del processo in tempi ragionevoli. Condivise le argomentazioni sopra riportate, pare opportuno al giudicante approfondire ed esaminare la ratio e le norme che hanno disciplinato e disciplinano il giudizio abbreviato. La legge 16 febbraio 1987, n. 31 (delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) con la direttiva n. 53 prevedeva tra i principi e criteri della delega «il potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi e' richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti ...». Nella relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale si legge in proposito (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988; pag. 104) che «il procedimento speciale cosi' configurato dalla delega e' stato denominato "giudizio abbreviato" perche' consente di anticipare all'udienza preliminare la sentenza di assoluzione o di condanna quando l'imputato ne faccia richiesta ed il pubblico ministero vi consenta ... nel giudizio abbreviato la scelta delle parti in ordine al rito non forma oggetto di controllo del giudice se non sotto il limitato aspetto - essenziale all'esercizio della funzione giudiziaria - che egli ritenga di poter decidere allo stato degli atti e cioe' di poter emanare la pronuncia conclusiva sulla base dei soli atti esistenti nel momento in cui, recependo l'accordo delle parti, dispone il giudizio abbreviato». Il nuovo codice di procedura penale, emanato in esecuzione della delega anzidetta con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 477, disciplinando il giudizio abbreviato (artt. 438 e segg.) disponeva: «l'imputato puo' chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare» (art. 438); «sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti» (art. 440); «in caso di condanna la pena che il giudice determinera' ... e' diminuita di un terzo» (art. 442). In estrema sintesi, nell'impianto originario del nuovo codice di procedura penale il giudizio abbreviato poteva essere richiesto dall'imputato, ma poteva essere disposto e celebrato al verificarsi di due condizioni: 1) il consenso del pubblico ministero a che il processo venisse definito allo stato degli atti; 2 ) la positiva valutazione del giudice sulla decidibilita' allo stato degli atti. Peraltro lo stesso codice all'art. 87 (Esclusione di ufficio del responsabile civile) sanciva, e sancisce, al terzo comma «L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato». La ratio della norma appena detta si rinviene nella citata relazione al progetto ed al testo definitivo del codice di rito (pag. 40) «tale precetto e' stato formulato per non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerita', dalla presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione puo' restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale». Il quadro normativo del codice di rito e' rimasto immutato per quanto concerne l'art. 87, ma nel tempo ha subito sostanziali modifiche in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato; cio' a seguito di alcune pronunce dell'Alta Corte e della innovativa riformulazione dell'istituto in questione con la legge 16 dicembre 1999, n. 479. Nell'ordine: la Corte costituzionale, con sentenza n. 81 del 15 dicembre 1991, ha dichiarato l'illegittimita' del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, era tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedeva che il giudice, a dibattimento concluso, ove avesse ritenuto ingiustificato tale dissenso, potesse applicare la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato.»; la Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 31 dicembre 1992 ha dichiarato l'illegittimita' delle norme predette nella parte in cui non prevedevano che il giudice potesse applicare la riduzione di pena, all'esito del dibattimento, qualora avesse ritenuto ingiustificato il diniego del g.i.p. Le regole del giudizio abbreviato mutavano con riguardo al consenso del p.m. ed alla valutazione del giudice sulla decidibilita' allo stato degli atti: il p.m. doveva enunciare le ragioni del suo eventuale dissenso e se questo all'esito del dibattimento fosse stato dal giudice ritenuto ingiustificato l'imputato si sarebbe giovato comunque della diminuzione di pena prevista dalla legge; se il g.i.p. avesse ritenuto il processo non definibile allo stato degli atti e l'udienza preliminare si fosse conclusa con il rinvio a giudizio, il giudice del dibattimento, in caso di condanna, avrebbe potuto applicare la prevista riduzione di pena qualora avesse ritenuto ex ante la decidibilita' allo stato degli atti. Ritiene il giudicante che nessun effetto diretto o indiretto dette pronunce abbiano dispiegato nei confronti dell'art. 78, terzo comma, c.p.p. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi a seguito delle radicali e strutturali modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 all'istituto del giudizio abbreviato. Le norme del titolo I del libro VI del codice di rito sono state interamente riscritte. Il nuovo giudizio abbreviato, alla luce delle disposizioni in vigore, si presenta sotto una duplice veste puo' essere, infatti, introdotto da una richiesta incondizionata (cioe' caratterizzata da mera scelta del rito) oppure da una richiesta condizionata (cioe' subordinata ad una integrazione probatoria). E' in entrambe i casi un vero e proprio diritto dell'imputato. Non e' piu' previsto il consenso del pubblico ministero. Non e' piu' necessaria una valutazione del giudice sulla decidibilita' allo stato degli atti al momento della richiesta dell'imputato. A fronte di rituale richiesta incondizionata di abbreviato il giudice non ha piu' alcuna discrezionalita': deve provvedere con ordinanza disponendo il giudizio speciale. Nel caso di richiesta condizionata di abbreviato il giudice dispone il rito speciale in presenza di una duplice condizione: l'integrazione probatoria deve essere necessaria ai fini della decisione, compatibile con le finalita' proprie del procedimento. Tuttavia, sia nel caso di abbreviato «incondizionato», sia in quello di abbreviato «condizionato», quando all'esito della discussione il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti puo' assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione. L'art. 442, comma 1-bis, inserito dall'art. 30, comma 1, lett. a), della legge n. 479/1999, stabilisce che ai fini della decisione il giudice deve utilizzare gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dal p.m. con la richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la presentazione della richiesta predetta, le prove assunte nell'udienza. Come ben si vede il nuovo abbreviato e' radicalmente diverso da quello previsto dal codice del 1988. A parte l'esclusione del consenso del pubblico ministero e la previsione del dovere-potere del giudice di disporre il giudizio de quo a fronte della sola rituale richiesta dell'imputato, sono fortemente innovative sia la richiesta di integrazione probatoria da parte dell'imputato sia la potesta' affidata al giudice, indipendentemente dall'eventuale richiesta appena detta, di acquisire tutti gli elementi (altri e diversi rispetto a quelli contenuti nelle carte processuali) che ritenga necessari ai fini della decisione. L'integrazione probatoria a richiesta dell'imputato e' definita in termini generali e puo' astrattamente riguardare qualunque elemento di prova; potrebbe essere richiesto l'esame di una o piu' persone, un accertamento peritale, un'acquisizione documentale, un sopralluogo (ed altro). Unico limite e' la valutazione del giudice sulla indispensabilita' ai fini della decisione e sulla compatibilita' con le finalita' di economia processuale proprie del rito; limite che comunque consente l'acquisizione di elementi di prova come quelli indicati e che potrebbero introdurre nel processo nuovi dati conoscitivi e valutativi, circostanze e situazioni prima ignorate. Insomma, all'esito dell'integrazione richiesta e disposta potrebbe cambiare, anche radicalmente, il quadro probatorio; ci si potrebbe trovare di fronte ad un processo in parte (o molto) diverso da quello risultante dalle carte originarie. Lo stesso discorso vale anche con riferimento ai nuovi elementi che il giudice puo' assumere anche d'ufficio ex art. 441, quinto comma, c.p.p. Anzi, a ben vedere, il potere del giudice previsto dalla disposizione appena citata e' ancora piu' ampio perche' puo' riguardare qualunque elemento egli ritenga necessario acquisire o assumere per poter decidere e definire il giudizio. Le nuove aperture del giudizio abbreviato sul piano dell'acquisizione delle prove hanno reso il giudizio in questione strutturalmente diverso da quello disegnato e voluto dal Legislatore del 1988. Senza dimenticare che il giudizio abbreviato puo' essere celebrato per qualunque reato di competenza del tribunale e della Corte d'assise e che il g.u.p., nei casi indicati dal secondo comma, terzo periodo, dell'art. 442 c.p.p. (periodo aggiunto dall'art. 7 del d.l. n. 341/2000, convertito, con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4) puo' infliggere l'ergastolo. Quest'ultima previsione non era contenuta nel testo del c.p.p. del 1988. Ma le modifiche anzidette non sono le sole che, hanno interessato il codice di procedura penale con riferimento alle problematiche in esame. Pare opportuno ricordare, in proposito, che con legge 7 dicembre 2000, n. 397 e' stato introdotto nel libro V (Indagini Preliminari e Udienza Preliminare) il Titolo VI-bis sulle «Investigazioni Difensive» che prevede, tra l'altro, la formazione di un fascicolo del difensore (contenente gli elementi di prova a favore dell'assistito); fascicolo che nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare puo' essere presentato direttamente al giudice. L'innovazione non e' di poco conto perche' ha l'idoneita' di determinare una modificazione additiva degli atti di indagine, prima monopolio esclusivo del pubblico ministero. Sotto la vigenza del codice di procedura penale, nel testo licenziato nel 1988, perveniva in udienza preliminare, con la richiesta di rinvio a giudizio, il fascicolo confezionato dal p.m.; e sugli atti contenuti in detto fascicolo si basava il giudizio allo stato degli atti proprio del rito abbreviato. Il modello originario di abbreviato (giudizio allo stato degli atti che poteva essere richiesto solo previo consenso del pubblico ministero e che il giudice disponeva se ne avesse, allo stato, ritenuto la decidibilita) era ragionevolmente e coerentemente collegato alle disposizioni di cui all'art. 87, terzo comma, del nuovo codice. La ratio illustrata dalle citate relazioni al progetto del nuovo codice era chiara ed organica al sistema processuale delineato: non bisognava appesantire con la presenza del responsabile civile un giudizio allo stato degli atti che doveva essere caratterizzato dalla massima celerita'. L'armonia tra le norme in questione e' ora venuta meno; e' diventata contrasto. Il vigente giudizio abbreviato (salve le altre differenze gia' evidenziate) potrebbe anche essere un giudizio allo stato degli atti (che potrebbero non essere solo quelli prodotti dal p.m. perche' agli stessi potrebbero aggiungersi quelli derivanti da indagini difensive), ma cio' solo nel caso di richiesta incondizionata e qualora il giudice dovesse ritenere di non attivare le procedure di cui all'art. 441, quinto comma, c.p.p. Peraltro, il giudizio abbreviato (anche e soprattutto per il suo contenuto premiale in caso di condanna) dopo la riforma introdotta con la legge n. 479/1999 e' diventato sempre piu' frequente nella prassi giudiziaria, tanto da poter essere considerato un vero e proprio giudizio di merito, alternativo a quello ordinario. Giudizio alternativo attivabile comunque solo da parte dell'imputato. Nel caso in esame, il nuovo fascicolo che ha riunito le posizioni processuali dei quattro imputati che hanno richiesto il rito abbreviato contiene anche un abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia grafologica che, regolarmente espletata, ha introdotto nuovi elementi nel quadro probatorio e processuale. Senza dimenticare le risultanze dell'interrogatorio di tre imputati e le dichiarazioni del quarto. Peraltro non puo' escludersi che all'esito della discussione delle parti il giudicante possa disporre l'acquisizione di ulteriori elementi ritenuti necessari per la decisione. Ora, a fronte del vigente, nuovo, giudizio abbreviato pare al giudicante che non abbia piu' ragion d'essere l'esclusione del responsabile civile disposta dall'art. 87, terzo comma, c.p.p. in caso di scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato. La norma anzidetta appare in contrasto: con i principi della pari dignita' e dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge sanciti dall'art. 3 della Costituzione; con la salvaguardia, prevista dal successivo art. 24 della Carta costituzionale, del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; con conseguente inammissibilita' di limitazioni al diritto medesimo; con le disposizioni dell'art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo; precetto che deve essere inteso come garanzia non solo per l'imputato ma per tutte le parti processuali e per la collettivita' in generale. Invero: considerato il nuovo giudizio abbreviato nel quale e' venuta meno, a seguito delle integrazioni probatorie richieste dall'imputato o disposte d'ufficio dal giudice, quella massima celerita' che improntava il modello originario; tenuto conto dell'esclusione automatica del responsabile civile disposta dall'art. 87 c.p.p.; appare non manifestamente infondata la disparita' di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie. Pretese che, nel caso in questione, non potranno essere assistite, in caso di pronuncia di condanna nei confronti del Campus e dei coimputati, dalla solidale responsabilita' della AXA S.I.M. Risulterebbero cosi' violati: il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione; il diritto di agire in giudizio tutelato dal successivo art. 24; la disposizione sulla ragionevole durata del processo proclamata dall'art. 111 della Carta costituzionale. Peraltro la rilevanza della questione appare con evidenza ove si pensi alle condotte contestate al Campus - ed ai coimputati - in ordine all'indebita appropriazione di oltre 13 milioni di euro, condotte realizzate (anche secondo le ammissioni dell'imputato) con l'uso di moduli e contratti intestati alla AXA S.I.M. e predisposti e fatti firmare agli investitori da un promotore finanziario della stessa S.I.M. nell'esercizio della sua attivita' professionale. Cio' solo se si raffrontano le norme che, allo stato, regolano in materia de qua i due diversi procedimenti: il giudizio ordinario ed il giudizio speciale abbreviato. Nel primo, ex art. 538 c.p.p., «se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando e' riconosciuta la sua responsabilita». Mentre nel giudizio abbreviato, che e' un diritto garantito all'imputato solo che lo richieda, continua ad aversi, con la celebrazione di un processo diverso ed altro rispetto a quello introdotto nel 1988, l'esclusione automatica del responsabile civile da detto giudizio; con le conseguenze gia' dette per le eventuali pretese risarcitorie della parte civile.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, terzo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 438 e 440 stesso codice, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui detto art. 87 dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, ai loro difensori ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Si comunichi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Sassari, addi' 8 novembre 2005 Il giudice: Demuro 06C0162