N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2005

Ordinanza   emessa   l'8   novembre  2005  dal  giudice  dell'udienza
preliminare del Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico
di Campus Salvatore ed altri

Processo  penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta
  -  Esclusione  del  responsabile civile - Disparita' di trattamento
  riservata  alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie -
  Violazione   del  principio  di  uguaglianza  e  del  principio  di
  ragionevolezza  -  Lesione  del  diritto  di  agire  in  giudizio -
  Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
- Codice di procedura penale, artt. 87, comma 3, 438 e 440.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.10 del 8-3-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel procedimento penale 804/2001 R.G.N.R. 4620/2001 R.G.G.LP. nei
confronti  di  Campus  Salvatore,  Sanna  Salvatore,  Lippi Brunella,
Cabigliera  Maria  Francesca,  Cabigliera  Nina,  Murgia Cesare Mario
Domenico e Deiana Mario imputati:
        a) del  delitto  di  cui  all'art. 416,  commi 1 e 2 c.p. per
avere   Campus   e   Sanna   promosso,   costituito   e   organizzato
un'associazione allo scopo di commettere i delitti di cui ai capi b),
c), d) ed e), a cui si associavano gli altri;
        b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 646, commi 1 e
3,  61  n. 11  c.p.  perche',  in  esecuzione  di un medesimo disegno
criminoso,  in  concorso  fra  loro  e  con  persone  allo  stato non
compiutamente  identificate,  il  Campus  in  qualita'  di  promotore
finanziario   della   AXA   S.I.M.   S.p.a.   (S.I.M.:   Societa'  di
Intermediazione  Mobiliare), facente parte del gruppo AXA World Funds
S.A.  di diritto lussemburghese, gli altri di soci di fatto della sua
attivita'   e   concorrenti   materiali  del  reato  (in  particolare
Cabigliera  Nina,  moglie  del  Campus, e la sorella Cabigliera Maria
Francesca,  compiendo operazioni materiali relative ai contatti con i
clienti,   alla   predisposizione  della  modulistica,  al  ritiro  e
all'incasso delle somme di danaro versate; il Sanna e la moglie Lippi
Brunella  procacciando  i  clienti,  concordando  con  gli  stessi le
modalita' di pagamento e il tipo di investimento prodotto e compiendo
le  necessarie  operazioni  materiali;  Murgia  Cesare Dario e Deiana
Mario  provvedendo  al compimento di operazioni materiali concernenti
l'incasso di titoli versati dai clienti in violazione della normativa
bancaria),  commettendo il fatto con abuso di prestazione d'opera, si
appropriavano   di  somme  di  danaro  loro  consegnate  dai  clienti
contattati  senza provvedere al versamento alla detta societa' per le
operazioni di investimento richieste, in particolare (con espressione
in lire):
            L. 352.981.800  di Bacciu Antonio e Saba Adriana affidate
al Campus e al Sanna;
            L. 100.000.000  di Bacciu Leonardo e Masia Piera affidate
al Campus e al Sanna;
            L. 700.000.000  di  Bacciu  Gavino e Cocco Maria Vittoria
affidate al Campus e al Sanna;
            L. 5.000.000  di Pani Maria Antonietta affidate al Campus
e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 65.000.000  di Me Antonio affidate al Campus, al Sanna
e alla Lippi;
            L. 320.000.000  di  Manca Mario e Urzati Dina affidate al
Campus, al Sanna e alla Lippi;
            L. 95.607.498 di Pani Sebastiano e Deledda Maria affidate
al Campus;
            L. 80.000.000 di Giua Rosangela affidate al Campus;
            L. 15.000.000 di Pinna Luigia Rita affidate al Campus;
            L. 500.000.000  di Mecchia Andrea affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 160.000.000  di  Palmas Luigi e Masia Antonia affidate
al Campus e al Sanna;
            L. 460.000.000  di  Palmas  Giovanni  Antonio affidate al
Campus e al Sanna;
            L. 165.000.000 di Masala Caterina affidate al Campus;
            L. 30.000.000  di  Mellino  Antonio Francesco affidate al
Campus;
            L. 140.000.000  di  Masala  Giovanna  Maria  affidate  al
Campus;
            L. 400.000.000  di Maureddu Giovanni Battista affidate al
Campus;
            L. 2.455.000.000  di  Me Cosimo e Cola Maddalena affidate
al Campus e al Sanna;
            L. 44.837.000 di Deiosso Agostino affidate al Campus;
            L. 521.759.375  di Mecchia Innocenzo affidate al Campus e
al Sanna;
            L. 485.000.000  di  Puddinu Mario affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 97.000.000  di Mecchia Roberto affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 570.000.000 di Puddinu Fiorentina affidate al Campus e
al Sanna;
            L. 1.216.336.234  di  Puddinu  Maria  Teresa  affidate al
Campus e al Sanna;
            L. 74.996.125  di  Saba Giovanni Antonio e Saba Gabriella
affidate al Campus;
            L. 35.000.000  di  Vita Paolo e Saba Patrizia affidate al
Campus e al Sanna;
            L. 6.000.000 di Fogarizzu Giommaria affidate al Campus;
            L. 89.800.000   di  Fogarizzu  Salvatore  e  Sotgia  Anna
affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 2.200.000.000  di  Canu  Giovanni  Maria  affidate  al
Campus;
            L. 70.000.000   di   Giagu  Salvatore  e  Sechi  Giuseppa
affidate al Campus, a Cabigliera Maria Francesca e a Cabigliera Nina;
            L. 137.000.000  di  Farina  Salvatore  e  Marchinu  Mario
affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 5.700.000  di  Zucca  Giovanni  Antonio  e Zucca Maria
Giovanna affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 43.000.000 di Secchi Gianfranco affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 93.000.000  di  Fogarizzu  Antonio,  Fogarizzu Gerarda
Giuseppa  e  Fogarizzu  Gianmaria  affidate  al Campus e a Cabigliera
Maria Francesca;
            L. 10.000.000  di  Arcadu  Gavino  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 18.000.000  di  Dessena Giuliana Gabriella affidate al
Campus;
            L. 28.000.000  di  Fogarizzu  Gerarda  Giuseppa e Cuguttu
Francesco affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 378.000.000 di Mulas Lucrezia affidate al Campus;
            L. 50.000.000 di Campus Sebastiana affidate al Campus;
            L. 40.000.000  di Manchia Maria Grazia affidate al Campus
e al Sanna;
            L. 40.000.000  di  Carboni  Giovanni Battista affidate al
Campus e al Sanna;
            L. 125.700.000 di Sanna Giovanna, Saba Maria Luisa e Saba
Angela affidate al Campus e al Sanna;
            L. 195.967.499  di  Sanna Antonio e Mazza Stella affidate
al Campus e al Sanna;
            L. 80.000.000  di Fogarizzu Pietro affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 1.725.490  di Pizzadili Maria Piera affidate al Campus
e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 9.730.817  di  Bellu  Antonio  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 39.300.000  di Pizzadili Giovanna Vincenza affidate al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 33.500.000  di  Deledda  Giovanni  Antonio affidate al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 32.350.000  di  Piga  Angelo  affidate  al  Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 53.313.000  di Deiosso Caterina affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 260.000.000  di Cabigliera Giovanni affidate al Campus
e alla sorella Cabigliera Maria Francesca;
            L. 82.750.000 di Pizzadili Giommaria affidate al Campus;
            L. 85.000.000  di Pizzadili Giovanni affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 64.000.000  di  Fiori  Piera  affidate  al  Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 15.000.000  di Deliperi Francesco affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 42.500.000  di  Spanu  Caterina affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 5.000.000  di  Deliperi  Sabina affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 16.196.452  di Amadu Immacolata affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 2.500.000  di Pizzadili Francesco affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 90.000.000  di  Becciu Antonio e Mazza Angela affidate
al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 34.840.000 di Marche Mario Sabino affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 80.000.000  di  Bellu  Giovanni affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 25.500.000 di Taras Giovanni affidate al Campus;
            L. 80.000.000  di  Tola  Michele  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 70.000.000  di Cau Giammaria e Ogana Giannina affidate
al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 20.640.789   di   Multinu  Enrico  affidate  a  Campus
Salvatore e Cabigliera Maria Francesca;
            L. 28.914.299  di  Deiana  Santina affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 45.000.000 di Zucca Angelo e Solinas Maria affidate al
Campus;
            L. 15.000.000  di Secchi Salvatore affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 32.600.000 di Falconi Francesca affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 234.492.000  di Rusceglias Raimondo affidate al Campus
e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 231.756.850  di  Taras  Maria  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 14.000.000  di  Falconi Antonio affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 13.000.000  di Demelas Anna e Falconi Antonio affidate
al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 43.000.000   di  Gallittu  Giovanna  Maria  e  Canalis
Cristoforo affidate al Campus;
            L. 186.830.120 di Rusceglias Ignazio affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 25.300.000  di  Sechi  Antonio  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 38.350.000 di Rusciellas Giovanni affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 5.700.000  di Rusciellas Anna Maria affidate al Campus
e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 536.520.000  di Fogarizzu Antonio affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 52.094.765  di  Congiu  Giovanni  Gavino  affidate  al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 21.845.000  di  Fogarizzu  Andrea  e  Nonnis Maddalena
affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 25.650.000  di Solinas Caterina affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 50.000.000  di  Arcadu  Nicolo' affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 57.000.000  di  Deliperi  Salvatore e Solinas Antonina
affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 22.500.000  di Deliperi Maddalena affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 13.469.224  di  Pazzottu  Emilia  Giovanna affidate al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 8.660.000  di  Brai  Francesca  Raimonda  affidate  al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 50.000.000  dei  coniugi  Brai  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 75.000.000 di Becciu Francesco affidate al Campus;
            L. 54.000.000 di Gallittu Agnese affidate al Campus;
            L. 7.200.000  di  Falconi  Piero  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 40.800.000  di Demarcus Giacomino affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 5.000.000  di  Secchi  Pasquale affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 12.700.000 di Fenu Giuseppe affidate al Campus;
            L. 88.350.000  di  Becciu  Gianni  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 75.000.000  di  Amadu  Giuseppe affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 7.100.000  di  Fenu  Giuseppe  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 255.000.000  di Vargiu Nunziata affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 30.000.000 di Amadu Maria Rosaria affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 61.967.000  di  Pau  Fabiano  affidate  al  Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 4.500.000  di  Pau  Antonella  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 14.714.380 di Zarra Battistina affidate al Campus;
            L. 25.000.000  di  Malduca  Giovanni  Antonio affidate al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 42.000.000  di  Malduca  Giovanna  Antonia affidate al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 202.446.000 di Canalis Lucia affidate al Campus;
            L. 75.000.000  di Demontis Francesca Giuseppa affidate al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 2.573.000 di Porcu Salvatore e Deiana Antonio affidate
al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 5.980.000  di  Virdis Giammaria affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 55.031.000  di  Fois  Salvatore affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 18.000.000  di  Virdis  Antonio affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 20.050.000  di  Pau  Antonella  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 11.700.000  di  Arcadu  Antonio affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 25.138.000 di Floris Giovanna Maria affidate al Campus
e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 7.158.000 di Malduca Giuseppina affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 179.860.000  di  Mesina  Mattia affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 19.700.000  di  Amadu Maddalena affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 14.400.000  di  Taras  Giovanni  Antonio  affidate  al
Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 93.388.677  di  Manca  Lorenzo  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 10.000.000  di  Deroma  Enrica  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 22.580.000 di Pizzadili Salvatore affidate al Campus e
a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 1.380.638  di  Pizzadili  Piera affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 416.000.000 di Fogarizzu Angela affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 20.000.000  di  Masia  Antonia affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 100.000.000  di  Chiama Giulia affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 470.000.000  di  Saba  Adriana affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 27.050.000 di Deiosso Agostino affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 27.850.000  di  Senes  Elena  affidate  al Campus e al
Sanna;
            L. 8.574.000 di Amadu Graziella affidate al Campus;
            L. 135.000.000 di Fumu Annunziata affidate al Campus;
            L. 187.257.000 di Fumu Anna affidate al Campus;
            L. 115.000.000 di Crobe Mario affidate al Campus;
            L. 80.000.000 di Nelson Maurizio affidate al Campus;
            L. 55.000.000 di Sechi Elia affidate al Campus;
            L. 50.000.000 di Soro Giovanni affidate al Campus;
            L. 13.000.000 di Mura Giovanna affidate al Campus;
            L. 10.000.000 di Mura Maria Anna affidate al Campus;
            L. 50.000.000 di Palimodde Luigi affidate al Campus;
            L. 40.000.000 di Malduca Margherita affidate al Campus;
            L. 120.000.000 di Pedde Isabella affidate al Campus;
            L. 885.228.980 di Fumu Salvatore affidate al Campus;
            L. 75.000.000 di Malduca Salvatore affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 4.000.000  di  Malduca  Sceila  affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 28.600.000  di  Sanna  Monica  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 50.000.000 di Ferreli Antonio affidate al Campus;
            L. 50.000.000 di Piroddi Manfredi affidate al Campus;
            L. 40.540.000 di Sechi Rossana affidate al Campus;
            L. 1.700.000  di  Pani  Valeria  affidate  al  Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 10.000.000  di  Taras  Ignazio  Leonardo  affidate  al
Campus e a Cabigliera Nina;
            L. 250.000.000  di  Marrone  Sebastiano  e Marongiu Maria
Anna affidate al Campus;
            L. 20.000.000 di Altana Francesca affidate al Campus;
            L. 181.175.000 di Mellino Angelo affidate al Campus;
            L. 12.946.000 di Mellino Giuseppina affidate al Campus;
            L. 43.204.000 di Mellino Maria Grazia affidate al Campus;
            L. 5.000.000 di Sechi Giambattista affidate al Campus;
            L. 5.000.000  di  Punzurudu  Giovanna  Maria  affidate al
Campus;
            L. 410.000.000  di  Fumu  Giuseppe  Ignazio  affidate  al
Campus;
            L. 30.000.000 di Crobe Danilo affidate al Campus;
            L. 268.000.000  di  Satta  Mario  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 10.000.000 di Pedde Giuseppa affidate al Campus;
            L. 32.000.000 di Satta Giovanni affidate al Campus;
            L. 73.000.000 di Satta Giuseppe Maria affidate al Campus;
            L. 78.000.000  di Satta Maria Anna affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 4.000.000 di Usai Pier Mario affidate al Campus;
            L. 525.000.000  di Monni Giovanni affidate al Campus e al
Sanna;
            L. 99.443.000 di Del Duca Tania e Sanna Giovanni affidate
al Campus;
            L. 87.667.000  di Pez Marzia e Sauna Giovanni affidate al
Campus;
            L. 6.000.000  di  Arcadu  Franco  affidate  al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 90.000.000 di Fraghi' Nicola affidate al Campus;
            L. 1.900.000 di Falqui Maria Paola affidate al Campus e a
Cabigliera Maria Francesca;
            L. 1.200.000 di Falqui Giovanna Piera affidate al Campus;
            L. 100.000.000  di Chiama Maria Giulia affidate al Campus
e al Sanna;
            L. 60.155.000 di Falqui Elena affidate al Campus;
            L. 10.000.000   di  Dore  Giuseppe  Gesuino  affidate  al
Campus;
            L. 70.000.000 di Dore Maria Teresa affidate al Campus;
            L. 18.500.000   di  Zanza  Francesco  e  Zucca  Gabriella
affidate al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 18.000.000 di Pani Gianni e Fogarizzu Silvana affidate
al Campus e a Cabigliera Maria Francesca;
            L. 5.000.000 di Panunzio Angela affidate al Campus;
            L. 308.000.000 di Tondini Daniela affidate al Campus;
            L. 20.000.000 di Cocco Angeletta affidate al Campus;
            L. 120.000.000 di Monti Salvatore affidate al Campus;
            L. 300.000.000 della Cooperativa Allevatori Villanovesi a
r.l. (rappresentati da Monti Salvatore) affidate al Campus,
per un totale di L. 24.352.921.012 (euro 12.577.234,07);
        e) del  delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, comma 1,
3, 61 n. 2 e 11 c.p. perche', in concorso fra loro e con persone allo
stato  non  compiutamente  identificate, in esecuzione di un medesimo
disegno  criminoso,  nelle  medesime  qualita' di cui al capo b), con
artifizi  e  raggiri  consistenti  nel  far firmare e nel mostrare ai
clienti  modulistica  della  AXA  S.p.a.  falsa o comunque in bianco,
provvedendo  all'abusivo  riempimento,  nel  sostenere  che  le somme
investite  avevano  fruttato interessi considerevoli che poi venivano
virtualmente  ricapitalizzati  o comunque dicendo loro che i soldi da
loro  consegnati  sarebbero  stati  investiti regolarmente tramite la
detta  societa'  e  nel  contempo promettendo interessi considerevoli
sulle  somme  investite  fino al 35-36%, nel compimento di operazioni
bancarie  come  da capo d) e in violazione dell'art. 3, d.l. 3 maggio
1991,  n. 143,  nel  consegnare a garanzia degli investimenti assegni
bancari   scoperti,   inducendo   loro   in   errore   sulla   natura
dell'attivita' svolta e sulla convenienza dell'investimento, cosi' si
procuravano  l'ingiusto profitto descritto al capo b) con danno degli
investitori ivi elencati.
        d) del  delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2, 485,
486, 491, 482 c.p. per avere, in concorso fra loro e con persone allo
stato  non  compiutamente  identificate, in esecuzione di un medesimo
disegno  criminoso, al fine di commettere i reati di cui ai capi b) e
c),  apposto  su  assegni consegnati da alcuni clienti ivi indicati e
all'insaputa degli stessi delle false firme di girata ovvero riempito
abusivamente   il   titolo  firmato  in  bianco  con  l'aggiunta  del
nominativo  del  beneficiano,  facendo  successivamente  uso mediante
incasso del titolo, e in particolare sui seguenti titoli:
          ass. circolare n. 8/000121621-11 Credito Emiliano - Filiale
di Milano dell'importo di L. 79.000.000 (Cola Maddalena);
          ass.    n. 0010009124-08   Credito   Italiano   di   Ozieri
dell'importo di L. 50.000.000 (Sanna Giovanna);
          ass.    n. 0010009l33-04   Credito   Italiano   di   Ozieri
dell'importo di L. 15.000.000 (Sanna Giovanna);
          ass.  n. 34  00.305.781-02  Banco di Sardegna all'ordine di
Nelson Maurizio dell'importo di L. 80.000.000;
          ass.  n. 34  00.300.580-01  Banco di Sardegna all'ordine di
Fogarizzu Antonio dell'importo di L. 45.920.126;
          ass. circolare n. 1501416390-06 e n. 1501416390-07 Cassa di
Risparmio  di  Parma e Piacenza dell'importo di L. 5.000.000 (Solinas
Maria);
          ass.   n. 30-l2308122-05   di   L. 3.922.880  dell'Istituto
Centrale  delle  Banche  Popolari  Italiane  - Agenzia di Milano (Cau
Giammaria);
          ass.  n. 0075660675-12  Banco  di  Sardegna dell'importo di
L. 30.000.000 (Ferreli Antonio);
          ass.  n. 0075660676-00  Banco  di  Sardegna dell'importo di
L. 20.000.000 (Ferreli Antonio);
          ass.  n. 51-910.579-06  Banca  di  Sassari  dell'importo di
L. 75.000.000 (Fumu Giuseppe Ignazio);
          ass.  Banco  di  Sardegna  nn. 18235576/08  dell'importo di
L. 6.638.000,    0096605182/11    dell'importo    di    L. 7.509.500,
0022192262/00  dell'importo  di  L. 6.391.500  e ass. n. 220043348907
Banca  Nazionale  del Lavoro dell'importo di L. 14.448.900 (Pizzadili
Giovanna e Pizzadili Giovanna Maria);
        e) del  delitto  di  cui  agli  artt. 1l0 c.p., 166, comma 1,
lettera  a),  d.lgs.  24 febbraio 1998, n. 58, per avere, in concorso
fra  loro  e  con  persone allo stato non compiutamente identificate,
secondo  quanto indicato al capo b), svolto abusivamente attivita' di
gestione collettiva del risparmio.
    Tutti tranne Campus:
        f) del  delitto  di  cui  agli  artt. 110  c.p.,  166 comma 2
d.l.gs.  24  febbraio  1998,  n. 58  per avere, in concorso fra loro,
esercitato l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritti
nell'albo unico nazionale.
    Campus:
        g) della  contravvenzione  di  cui  all'art. 168  d.l.gs.  24
febbraio  1998,  n. 58  per  avere,  nell'esercizio dell'attivita' di
promotore  finanziario,  al fine di procurarsi l'ingiusto profitto di
cui  al  capo  b), violato le disposizioni concernenti la separazione
patrimoniale degli investitori, cagionando loro un danno.
    In Pattada e altre localita' fino al febbraio 2001;
    Esaminati gli atti;

                            O s s e r v a

    Promossa l'azione penale nei confronti degli imputati per i reati
di  cui  sopra,  in  apertura  di udienza preliminare n. 73 pp.oo. si
costituivano parte civile.
    In  corso  di  udienza le parti civili richiedevano, con riguardo
alle  proposte domande di risarcimento, la citazione del responsabile
civile  individuandolo nel legale rappresentate pro tempore della AXA
S.I.M.  S.p.a.,  Societa' di Intermediazione Mobiliare, facente parte
del  «Gruppo  AXA  World  Found  S.A., con sede legale in Milano, via
Leopardi n. 15.
    Al momento - e in attesa di valutare le specifiche argomentazioni
che sarebbero state esposte dalle parti nella discussione ex art. 421
c.p.p.  -  il  giudicante  non  riteneva  sussistenti  i  presupposti
legittimanti  la  chiamata  in  causa  della  AXA S.I.M. S.p.a. quale
responsabile  civile  per  i fatti contestati al Campus ed agli altri
imputati.
    Nel  prosieguo  il  p.m.  esponeva  le ragioni della richiesta di
rinvio  a  giudizio e successivamente, gli imputati Campus Salvatore,
Cabigliera   Nina,   Cabigliera  Maria  Francesca  e  Lippi  Brunella
chiedevano  e venivano sottoposti ad interrogatorio; Sanna Salvatore,
invece, rendeva dichiarazioni.
    Il  Campus,  in  relazione  alla  sua  pluriennale  attivita'  di
promotore  finanziario  della  AXA  S.I.M.  S.p.a., ammetteva di aver
realizzato  una  parallela  gestione  illegale delle somme - circa 13
milioni  di  euro - investite suo tramite da oltre 200 persone; somme
che  egli non aveva versato alla AXA S.I.M. (come aveva fatto credere
ai  clienti  anche grazie all'uso di moduli contrattuali della S.I.M.
predetta)  ma  destinato ad altri fini. Alla luce delle dichiarazioni
anzidette  un  difensore  di parte civile riproponeva la richiesta di
citazione del responsabile civile in persona del legale rappresentate
della AXA S.I.M. S.p.a.
    Nelle   more   della   decisione  e  dell'adozione  del  relativo
provvedimento,   il   Campus,  Cabigliera  Nina  e  Cabigliera  Maria
Francesca   chiedevano   di  essere  giudicati  con  rito  abbreviato
incondizionato;  Lippi Brunella chiedeva di essere giudicata con rito
abbreviato condizionato all'espletamento di perizia grafologica.
    Con  ordinanza  ex  art. 438  c.p.  e' stato disposto il giudizio
abbreviato  nei  confronti  di  Campus  Salvatore,  Cabigliera  Nina,
Cabigliera   Francesca  e  Lippi  Brunella  (essendo  stata  ritenuta
l'integrazione  probatoria  richiesta  da  quest'ultima necessaria ai
fini della decisione e compatibile con il rito richiesto).
    E'   stato   altresi'   conferito  l'incarico  peritale  per  gli
accertamenti  richiesti.  Formato  un  autonomo fascicolo processuale
(n. 804/  2001  R.G.N.R.  -  n. 1272/2005 R.G.G.I.P.) per il giudizio
abbreviato  nei  confronti  dei  quattro  imputati sopra indicati, e'
stata  dichiarata l'inammissibilita' della richiesta di citazione del
responsabile  civile  non  essendo  consentita  la  sua  presenza nel
processo  celebrato  con  le forme del rito abbreviato; tanto che, ai
sensi  dell'art. 87,  terzo comma, c.p.p., una volta radicato il rito
de  quo  il  responsabile civile deve essere estromesso anche se gia'
costituito nell'udienza preliminare
    Il  difensore  di  parte civile prima citato ha quindi chiesto di
sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale  in  relazione
all'art. 87, terzo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 24 e 111
della Costituzione.
    Le  argomentazioni  proposte  evidenziano,  in  particolare,  gli
effetti  che  deriverebbero  dall'esclusione ex lege del responsabile
civile  una volta instaurato il giudizio abbreviato. Detta esclusione
determinerebbe «l'inopponibilita' della sentenza, quale che essa sia,
nei confronti del responsabile civile ... fatta salva la possibilita'
di  riproporre la questione all'attenzione del giudice civile ... per
i  profili  di  competenza».  La  scelta  fatta  dal  legislatore con
l'art. 87,  terzo  comma, del codice di rito del 1988 dovrebbe essere
riguardata alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge
n.  479/1999  che  ha  reso  la  richiesta  di giudizio abbreviato un
diritto  potestativo  dell'imputato ed ha introdotto il c.d. giudizio
abbreviato condizionato. Cio' determinerebbe contrasto con «l'art. 24
Costituzione  che  riconosce  a tutti il diritto di agire in giudizio
per  la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi e
quello  di  difesa.  Il  c.d. diritto di azione, in particolare ha lo
scopo  specifico  di rendere effettive le enunciazioni costituzionali
dei diritti fornendo ai titolari di essi (diritti) il potere di farli
valere  davanti  ad un giudice qualora vengano lesi da altri soggetti
...  il  fatto  che, rispetto alla parte civile, il Legislatore abbia
discrezionalmente  disposto  nel  senso  di  consentire l'inserimento
dell'azione  civile  nel  processo  penale,  non comporta che .... il
Legislatore   stesso   sia   libero   di   vanificare   il   suddetto
riconoscimento  adottando  norme ingiustificatamente afflittive di un
diritto    soggettivo    costituzionale    ....    pertanto   risulta
costituzionalmente  illegittimo  riconoscere un diritto a chiedere un
risarcimento   se  poi  il  soggetto  chiamato  a  garantire  proprio
l'effettiva  soddisfazione  di  tale  diritto  potra' fuoriuscire dal
processo   stesso   ....  costringendo  il  soggetto  danneggiato  ad
intraprendere   in  altra  sede  un  nuovo  processo  ...».  Da  cio'
deriverebbe  un  ulteriore  contrasto con l'art. 111 Costituzione che
esige  una definizione celere della controversia e la conclusione del
processo in tempi ragionevoli.
    Condivise  le  argomentazioni  sopra riportate, pare opportuno al
giudicante  approfondire  ed  esaminare la ratio e le norme che hanno
disciplinato e disciplinano il giudizio abbreviato.
    La  legge  16 febbraio 1987, n. 31 (delega legislativa al Governo
della  Repubblica  per  l'emanazione  del  nuovo  codice di procedura
penale)  con  la  direttiva  n. 53 prevedeva tra i principi e criteri
della  delega  «il  potere  del  giudice  di pronunciare nell'udienza
preliminare   anche   sentenza   di   merito,   se  vi  e'  richiesta
dell'imputato  e  consenso  del  pubblico ministero a che il processo
venga  definito  nell'udienza  preliminare  stessa  e  se  il giudice
ritiene di poter decidere allo stato degli atti ...».
    Nella  relazione  al  progetto preliminare ed al testo definitivo
del  codice  di  procedura  penale  si  legge  in proposito (Gazzetta
Ufficiale  n. 250 del 24 ottobre 1988; pag. 104) che «il procedimento
speciale cosi' configurato dalla delega e' stato denominato "giudizio
abbreviato" perche' consente di anticipare all'udienza preliminare la
sentenza  di  assoluzione  o  di condanna quando l'imputato ne faccia
richiesta  ed  il  pubblico  ministero  vi  consenta ... nel giudizio
abbreviato  la scelta delle parti in ordine al rito non forma oggetto
di  controllo  del  giudice  se  non  sotto  il  limitato  aspetto  -
essenziale  all'esercizio  della  funzione  giudiziaria  -  che  egli
ritenga  di  poter  decidere  allo  stato degli atti e cioe' di poter
emanare  la  pronuncia  conclusiva sulla base dei soli atti esistenti
nel  momento  in  cui,  recependo  l'accordo  delle parti, dispone il
giudizio abbreviato».
    Il  nuovo codice di procedura penale, emanato in esecuzione della
delega  anzidetta con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 477, disciplinando
il giudizio abbreviato (artt. 438 e segg.) disponeva:
        «l'imputato  puo'  chiedere,  con  il  consenso  del pubblico
ministero,  che  il  processo  sia definito nell'udienza preliminare»
(art. 438);
        «sulla  richiesta  il  giudice provvede con ordinanza, con la
quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa
essere definito allo stato degli atti» (art. 440);
        «in  caso di condanna la pena che il giudice determinera' ...
e' diminuita di un terzo» (art. 442).
    In  estrema sintesi, nell'impianto originario del nuovo codice di
procedura  penale  il  giudizio  abbreviato  poteva  essere richiesto
dall'imputato,  ma  poteva essere disposto e celebrato al verificarsi
di due condizioni:
        1)  il  consenso  del  pubblico  ministero  a che il processo
venisse definito allo stato degli atti;
        2  )  la positiva valutazione del giudice sulla decidibilita'
allo   stato  degli  atti.  Peraltro  lo  stesso  codice  all'art. 87
(Esclusione  di ufficio del responsabile civile) sanciva, e sancisce,
al  terzo  comma  «L'esclusione  e'  disposta senza ritardo, anche di
ufficio,   quando  il  giudice  accoglie  la  richiesta  di  giudizio
abbreviato».
    La  ratio  della  norma  appena  detta  si  rinviene nella citata
relazione al progetto ed al testo definitivo del codice di rito (pag.
40)  «tale  precetto  e' stato formulato per non gravare tale tipo di
giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerita',
dalla presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione puo'
restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».
    Il  quadro  normativo  del codice di rito e' rimasto immutato per
quanto  concerne  l'art. 87,  ma  nel  tempo  ha  subito  sostanziali
modifiche  in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato; cio'
a  seguito  di  alcune  pronunce  dell'Alta  Corte e della innovativa
riformulazione  dell'istituto  in  questione con la legge 16 dicembre
1999, n. 479. Nell'ordine:
        la  Corte  costituzionale, con sentenza n. 81 del 15 dicembre
1991,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  del combinato disposto degli
artt. 438,  439 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il
pubblico  ministero, in caso di dissenso, era tenuto ad enunciarne le
ragioni  e  nella  parte  in  cui  non  prevedeva  che  il giudice, a
dibattimento   concluso,  ove  avesse  ritenuto  ingiustificato  tale
dissenso, potesse applicare la riduzione di pena prevista per il rito
abbreviato.»;
        la  Corte  costituzionale, con sentenza n. 23 del 31 dicembre
1992  ha dichiarato l'illegittimita' delle norme predette nella parte
in  cui non prevedevano che il giudice potesse applicare la riduzione
di   pena,   all'esito  del  dibattimento,  qualora  avesse  ritenuto
ingiustificato il diniego del g.i.p.
    Le  regole  del  giudizio  abbreviato  mutavano  con  riguardo al
consenso del p.m. ed alla valutazione del giudice sulla decidibilita'
allo stato degli atti:
        il  p.m.  doveva  enunciare  le  ragioni  del  suo  eventuale
dissenso  e  se  questo  all'esito  del  dibattimento fosse stato dal
giudice   ritenuto   ingiustificato  l'imputato  si  sarebbe  giovato
comunque della diminuzione di pena prevista dalla legge;
        se  il g.i.p. avesse ritenuto il processo non definibile allo
stato  degli  atti  e  l'udienza preliminare si fosse conclusa con il
rinvio  a giudizio, il giudice del dibattimento, in caso di condanna,
avrebbe potuto applicare la prevista riduzione di pena qualora avesse
ritenuto ex ante la decidibilita' allo stato degli atti.
    Ritiene  il  giudicante  che  nessun  effetto diretto o indiretto
dette  pronunce  abbiano dispiegato nei confronti dell'art. 78, terzo
comma, c.p.p.
    A  conclusioni  diverse  deve  invece  pervenirsi a seguito delle
radicali  e  strutturali  modifiche apportate dalla legge 16 dicembre
1999,  n. 479  all'istituto  del  giudizio  abbreviato.  Le norme del
titolo  I  del  libro  VI  del  codice di rito sono state interamente
riscritte. Il nuovo giudizio abbreviato, alla luce delle disposizioni
in  vigore, si presenta sotto una duplice veste puo' essere, infatti,
introdotto  da  una richiesta incondizionata (cioe' caratterizzata da
mera  scelta  del  rito)  oppure da una richiesta condizionata (cioe'
subordinata ad una integrazione probatoria).
    E'  in  entrambe  i casi un vero e proprio diritto dell'imputato.
Non e' piu' previsto il consenso del pubblico ministero.
    Non   e'  piu'  necessaria  una  valutazione  del  giudice  sulla
decidibilita'  allo  stato  degli  atti  al  momento  della richiesta
dell'imputato.
    A  fronte  di  rituale  richiesta incondizionata di abbreviato il
giudice  non  ha  piu'  alcuna  discrezionalita': deve provvedere con
ordinanza disponendo il giudizio speciale.
    Nel  caso  di  richiesta  condizionata  di  abbreviato il giudice
dispone  il  rito  speciale  in  presenza  di una duplice condizione:
l'integrazione  probatoria  deve  essere  necessaria  ai  fini  della
decisione, compatibile con le finalita' proprie del procedimento.
    Tuttavia,  sia  nel  caso  di abbreviato «incondizionato», sia in
quello   di   abbreviato   «condizionato»,   quando  all'esito  della
discussione il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli
atti  puo'  assumere  anche  d'ufficio gli elementi necessari ai fini
della decisione.
    L'art. 442,  comma  1-bis,  inserito dall'art. 30, comma 1, lett.
a),  della  legge n. 479/1999, stabilisce che ai fini della decisione
il giudice deve utilizzare gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso
dal  p.m.  con  la  richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione
relativa  alle indagini eventualmente espletate dopo la presentazione
della richiesta predetta, le prove assunte nell'udienza.
    Come  ben  si vede il nuovo abbreviato e' radicalmente diverso da
quello previsto dal codice del 1988.
    A  parte  l'esclusione  del  consenso del pubblico ministero e la
previsione  del  dovere-potere del giudice di disporre il giudizio de
quo  a  fronte  della  sola  rituale  richiesta  dell'imputato,  sono
fortemente  innovative sia la richiesta di integrazione probatoria da
parte   dell'imputato   sia   la   potesta'   affidata   al  giudice,
indipendentemente dall'eventuale richiesta appena detta, di acquisire
tutti gli elementi (altri e diversi rispetto a quelli contenuti nelle
carte  processuali)  che  ritenga  necessari ai fini della decisione.
L'integrazione  probatoria  a  richiesta dell'imputato e' definita in
termini  generali  e puo' astrattamente riguardare qualunque elemento
di prova; potrebbe essere richiesto l'esame di una o piu' persone, un
accertamento  peritale,  un'acquisizione  documentale, un sopralluogo
(ed  altro).  Unico  limite  e'  la  valutazione  del  giudice  sulla
indispensabilita'  ai fini della decisione e sulla compatibilita' con
le  finalita'  di  economia  processuale proprie del rito; limite che
comunque  consente  l'acquisizione  di  elementi di prova come quelli
indicati   e  che  potrebbero  introdurre  nel  processo  nuovi  dati
conoscitivi  e  valutativi,  circostanze e situazioni prima ignorate.
Insomma,  all'esito  dell'integrazione  richiesta e disposta potrebbe
cambiare,  anche  radicalmente,  il quadro probatorio; ci si potrebbe
trovare di fronte ad un processo in parte (o molto) diverso da quello
risultante dalle carte originarie.
    Lo  stesso  discorso vale anche con riferimento ai nuovi elementi
che  il  giudice  puo'  assumere  anche d'ufficio ex art. 441, quinto
comma, c.p.p.
    Anzi,  a  ben  vedere,  il  potere  del  giudice  previsto  dalla
disposizione   appena  citata  e'  ancora  piu'  ampio  perche'  puo'
riguardare  qualunque  elemento  egli  ritenga necessario acquisire o
assumere per poter decidere e definire il giudizio.
    Le   nuove   aperture   del   giudizio   abbreviato   sul   piano
dell'acquisizione  delle  prove  hanno  reso il giudizio in questione
strutturalmente  diverso da quello disegnato e voluto dal Legislatore
del 1988.
    Senza   dimenticare   che  il  giudizio  abbreviato  puo'  essere
celebrato  per  qualunque  reato  di competenza del tribunale e della
Corte  d'assise e che il g.u.p., nei casi indicati dal secondo comma,
terzo periodo, dell'art. 442 c.p.p. (periodo aggiunto dall'art. 7 del
d.l.  n. 341/2000,  convertito,  con  modificazioni  nella  legge  19
gennaio   2001,   n. 4)  puo'  infliggere  l'ergastolo.  Quest'ultima
previsione non era contenuta nel testo del c.p.p. del 1988.
    Ma le modifiche anzidette non sono le sole che, hanno interessato
il  codice  di procedura penale con riferimento alle problematiche in
esame.
    Pare  opportuno ricordare, in proposito, che con legge 7 dicembre
2000,  n. 397 e' stato introdotto nel libro V (Indagini Preliminari e
Udienza   Preliminare)   il   Titolo   VI-bis  sulle  «Investigazioni
Difensive»  che  prevede,  tra l'altro, la formazione di un fascicolo
del   difensore   (contenente   gli   elementi   di  prova  a  favore
dell'assistito); fascicolo che nel corso delle indagini preliminari e
dell'udienza  preliminare  puo'  essere  presentato  direttamente  al
giudice.
    L'innovazione  non  e'  di  poco  conto perche' ha l'idoneita' di
determinare  una modificazione additiva degli atti di indagine, prima
monopolio esclusivo del pubblico ministero.
    Sotto  la  vigenza  del  codice  di  procedura  penale, nel testo
licenziato  nel  1988,  perveniva  in  udienza  preliminare,  con  la
richiesta di rinvio a giudizio, il fascicolo confezionato dal p.m.; e
sugli  atti  contenuti  in detto fascicolo si basava il giudizio allo
stato degli atti proprio del rito abbreviato.
    Il  modello  originario  di abbreviato (giudizio allo stato degli
atti  che  poteva  essere richiesto solo previo consenso del pubblico
ministero  e  che  il  giudice  disponeva  se  ne avesse, allo stato,
ritenuto   la   decidibilita)  era  ragionevolmente  e  coerentemente
collegato  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 87, terzo comma, del
nuovo codice.
    La  ratio illustrata dalle citate relazioni al progetto del nuovo
codice  era  chiara ed organica al sistema processuale delineato: non
bisognava  appesantire  con  la  presenza  del responsabile civile un
giudizio allo stato degli atti che doveva essere caratterizzato dalla
massima celerita'.
    L'armonia  tra  le  norme  in  questione  e'  ora venuta meno; e'
diventata  contrasto.  Il vigente giudizio abbreviato (salve le altre
differenze  gia'  evidenziate) potrebbe anche essere un giudizio allo
stato  degli atti (che potrebbero non essere solo quelli prodotti dal
p.m.  perche'  agli stessi potrebbero aggiungersi quelli derivanti da
indagini   difensive),   ma   cio'   solo   nel   caso  di  richiesta
incondizionata  e qualora il giudice dovesse ritenere di non attivare
le  procedure  di cui all'art. 441, quinto comma, c.p.p. Peraltro, il
giudizio  abbreviato  (anche  e  soprattutto  per  il  suo  contenuto
premiale in caso di condanna) dopo la riforma introdotta con la legge
n. 479/1999   e'   diventato   sempre  piu'  frequente  nella  prassi
giudiziaria,  tanto  da  poter  essere  considerato un vero e proprio
giudizio di merito, alternativo a quello ordinario.
    Giudizio   alternativo   attivabile   comunque   solo   da  parte
dell'imputato.
    Nel caso in esame, il nuovo fascicolo che ha riunito le posizioni
processuali   dei  quattro  imputati  che  hanno  richiesto  il  rito
abbreviato contiene anche un abbreviato condizionato all'espletamento
di una perizia grafologica che, regolarmente espletata, ha introdotto
nuovi elementi nel quadro probatorio e processuale.
    Senza   dimenticare  le  risultanze  dell'interrogatorio  di  tre
imputati e le dichiarazioni del quarto.
    Peraltro  non  puo'  escludersi  che  all'esito della discussione
delle  parti il giudicante possa disporre l'acquisizione di ulteriori
elementi  ritenuti  necessari  per  la  decisione.  Ora, a fronte del
vigente,  nuovo, giudizio abbreviato pare al giudicante che non abbia
piu'  ragion  d'essere  l'esclusione del responsabile civile disposta
dall'art. 87,  terzo  comma,  c.p.p.  in  caso  di  scelta  del  rito
abbreviato da parte dell'imputato.
    La norma anzidetta appare in contrasto:
        con  i  principi  della  pari dignita' e dell'uguaglianza dei
cittadini dinanzi alla legge sanciti dall'art. 3 della Costituzione;
        con  la  salvaguardia,  prevista dal successivo art. 24 della
Carta  costituzionale, del diritto di agire in giudizio per la tutela
dei   propri   diritti   e   interessi   legittimi;  con  conseguente
inammissibilita' di limitazioni al diritto medesimo;
        con  le  disposizioni  dell'art. 111 della Costituzione sulla
ragionevole durata del processo; precetto che deve essere inteso come
garanzia  non solo per l'imputato ma per tutte le parti processuali e
per la collettivita' in generale.
    Invero:
        considerato  il nuovo giudizio abbreviato nel quale e' venuta
meno, a seguito delle integrazioni probatorie richieste dall'imputato
o  disposte  d'ufficio  dal  giudice,  quella  massima  celerita' che
improntava il modello originario;
        tenuto  conto  dell'esclusione  automatica  del  responsabile
civile disposta dall'art. 87 c.p.p.;
        appare   non   manifestamente   infondata  la  disparita'  di
trattamento  riservata  alla  parte  civile  sul  piano delle pretese
risarcitorie. Pretese che, nel caso in questione, non potranno essere
assistite,  in caso di pronuncia di condanna nei confronti del Campus
e dei coimputati, dalla solidale responsabilita' della AXA S.I.M.
    Risulterebbero cosi' violati:
        il   principio   di   uguaglianza  e  ragionevolezza  sancito
dall'art. 3 della Costituzione;
        il  diritto  di  agire  in  giudizio  tutelato dal successivo
art. 24;
        la   disposizione   sulla  ragionevole  durata  del  processo
proclamata dall'art. 111 della Carta costituzionale.
    Peraltro  la rilevanza della questione appare con evidenza ove si
pensi  alle  condotte  contestate  al  Campus - ed ai coimputati - in
ordine  all'indebita  appropriazione  di  oltre  13  milioni di euro,
condotte  realizzate  (anche secondo le ammissioni dell'imputato) con
l'uso di moduli e contratti intestati alla AXA S.I.M. e predisposti e
fatti  firmare  agli  investitori  da  un promotore finanziario della
stessa S.I.M. nell'esercizio della sua attivita' professionale.
    Cio' solo se si raffrontano le norme che, allo stato, regolano in
materia  de  qua i due diversi procedimenti: il giudizio ordinario ed
il giudizio speciale abbreviato.
    Nel  primo,  ex  art. 538  c.p.p.,  «se il responsabile civile e'
stato  citato  o  e'  intervenuto  nel  giudizio,  la  condanna  alle
restituzioni ed al risarcimento del danno e' pronunciata anche contro
di lui in solido, quando e' riconosciuta la sua responsabilita».
    Mentre  nel  giudizio  abbreviato,  che  e'  un diritto garantito
all'imputato  solo  che  lo  richieda,  continua  ad  aversi,  con la
celebrazione  di  un  processo  diverso  ed  altro  rispetto a quello
introdotto  nel 1988, l'esclusione automatica del responsabile civile
da  detto  giudizio;  con  le conseguenze gia' dette per le eventuali
pretese risarcitorie della parte civile.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 87,  terzo  comma,  c.p.p. in
relazione  agli  artt. 438  e 440 stesso codice, per violazione degli
artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione,  nella  parte in cui detto
art. 87  dispone  l'esclusione  di  ufficio  del  responsabile civile
quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle  parti,  ai  loro  difensori  ed al Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Si comunichi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
        Sassari, addi' 8 novembre 2005
                         Il giudice: Demuro
06C0162