LEGGE 20 febbraio 2006, n. 95 

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
(GU n.63 del 16-3-2006)
 
 Vigente al: 31-3-2006  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  In  tutte  le  disposizioni  legislative  vigenti,  il  termine
«sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo».
  2.  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e' sostituito dal seguente:
  «Agli  effetti  della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale  dell'udito  affetto  da  sordita'  congenita  o acquisita
durante  l'eta'  evolutiva  che  gli  abbia  compromesso  il  normale
apprendimento  del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura  esclusivamente  psichica  o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio».
  3.  Al  primo  comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.
381,  le  parole:  «L'accertamento  del sordomutismo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «L'accertamento  della  condizione  di  sordo  come
definita dal secondo comma dell'articolo 1».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli