LEGGE 20 febbraio 2006, n. 95
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.(GU n.63 del 16-3-2006)
Vigente al: 31-3-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo». 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». 3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli