N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2005
Ordinanza del 26 aprile 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 2006) dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano sull'istanza proposta dal Conservatore del Registro delle imprese contro Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata entro il termine assegnato dal Conservatore - Potere del Giudice del registro di ordinarla con decreto - Denunciata mancanza di interesse pubblico che giustifichi l'intervento officioso del giudice (anziche' dell'autorita' amministrativa) - Esclusione di fatto della cognizione giurisdizionale di primo grado - Contrasto con il principio di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale. - Codice civile, art. 2190. - Costituzione, artt. 3, 24 «e seguenti», e 111 «e seguenti».(GU n.12 del 22-3-2006 )
IL TRIBUNALE Visto il ricorso suindicato; Visti gli atti; Rilevato che, ai sensi dell'art. 2190 cod. civ., quando un'iscrizione nel Registro delle iprese sia obbligatoria e non sia stata effettuata, nonostante invito del Conservatore, e' previso, per il Giudice del Registro, un' attivita' di disposizione d'ufficio, dell'iscrizione stessa; ricordato che, proposta alla Corte costituzionale la problematica della legittimita' costituzionale delle iniziative d'ufficio del giudice, in riferimento alla necessaria terzieta' dello stesso, prevista dall'art. 111 Cost., la medesima Corte (sent. n. 240/2003) ha sottolineato che un'iniziativa officiosa resti nei limiti della costituzionalita' e possa essere considerata legittima solo quando vi sia «...l'interesse pubblico sotteso...»; Condiviso pienamente tale indirizzo; Ritenuto che, nella previsione del citato art. 2190 ed, in particolar modo, nella fattispecie in esame, l'intervento del giudice non corrisponda ad alcuna tutela dell'interesse pubblico (posto che l'iscrizione ben potrebbe essere disposta, d'ufficio, dall'Autorita' amministrativa - il Conservatore - salvo il successivo intervento del giudice, sede di impugnazione del provvedimento amministrativo stesso); Considerato, inotre, che tale diretto intervento del giudice e la sola reclamabilita' del suo provvedimento, priva, di fatto, la parte interessata di una fase della cognizione giurisdizionale di primo grado (normalmente articolata nelle due fasi della cognizione del Giudice del Registro e della cognizione del Collegio del reclamo) ed appare, quindi, in contrasto con le previsioni degli artt. 3 e 24 Cost.; Ritenuto, inoltre, che risulti del tutto ingiustificata l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da parte del giudice (con la necessaria fissazione di udienze in contraddittorio ed avvisi ai soggetti interessati) e che cio' contrasti con il principio di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale, quale prevista dagli artt. 24 e ss. e 111 e ss. Cost. e quale reiteratamente evidenziata e riaffermata in numerose pronunzie della Corte, costituzionale; Ritenuta, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 cod. civ., con riferimento agli artt. 3, 24 e ss., 111 e ss. Cost.; Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente Conservatore del registro delle imprese nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 20 aprile 2005 Il giudice del registro imprese: Ciampi 06C0232