N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2005
Ordinanza emessa il 3 novembre 2005 dal giudice di pace di Fano nel procedimento civile vertente tra Free Shop s.a. contro l'Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace o al prefetto avverso il verbale di accertamento - Mancata previsione di un termine maggiore di sessanta giorni per l'interessato residente all'estero - Irragionevole disparita' di trattamento (in raffronto alla disciplina dei termini per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia e per la notifica del verbale) - Violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialita' amministrativa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 203 e 204-bis. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.12 del 22-3-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 63/2065 R.G., promossa da Free Shop s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Dogana (Repubblica di San Marino), via Tre Settembre n. 115, elettivamente domiciliato a Pesaro, via Mastro Giorgio n. 36, - ex lege presso l'intestata cancelleria - presso l'avv. Gianluca Bollici il quale lo rappresenta e difende in virtu' di procura speciale conferita a margine del ricorso introduttivo, ricorrente; Contro Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Pesaro-Urbino, in persona del sig. Prefetto pro tempore, rappresentato in giudizio da funzionario incaricato, convenuto. Oggetto: Opposizione ex art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992. Con atto depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2005 la societa' ricorrente proponeva opposizione avverso verbale n. ATX0000065409 redatto dalla Polizia Stradale di Pesaro in data 4 dicembre 2002 con cui si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 per avere il veicolo targato RSM/C3070, di proprieta' della societa' ricorrente, circolato, in data 24 ottobre 2002, lungo il km 169+200 sud della A14, in agro del Comune di Fano/(PU), alla velocita' di 160 km/h, eccedendo cosi' di 30 km/h il limite massimo di velocita' di 130 km/h previsto in sede autostradale. Dai documenti depositati dal ricorrente emerge che la notifica dell'illecito avveniva in data 11 ottobre 2004 a cura della Gendarmeria Sammarinese. Esponeva la societa' ricorrente di non essere proprietaria di veicoli di marca Alfa Romeo (cosi' come indicato a verbale) e che la notifica della violazione era avvenuta oltre il termine di giorni 360 previsto dall'art. 201, d.lgs. n. 285/1992 per i residenti all'estero. Di qui alla richiesta di declaratoria di illegittimita' del verbale contestato a soggetto non proprietario del veicolo ovvero di estinzione del procedimento amministrativo, con vittoria di spese. Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed ordinata all'Amministrazione convenuta il deposito degli atti tutti relativi all'accertamento eseguito, l'U.T.G. di Pesaro-Urbino depositava memoria difensiva in data 10 maggio 2005 con cui contestava le eccezioni della societa' ricorrente osservando preliminarmente che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di giorni 60 di cui all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 e dunque rilevava implicitamente che l'opposizione doveva ritenersi inammissibile ex art. 23, legge n. 689/1981. Esponeva il convenuto che essendo in corso lavori nei locali adibiti all'Archivio della sezione Polizia Stradale di Pesaro non era in grado di reperire l'originale del verbale ne' i relativi atti; depositava tuttavia una stampa dei dati archiviati in via informatica da cui emergeva che il verbale era stato immesso alla notifica in data 17 aprile 2003 e cioe' entro il termine di giorni 360 previsto per i residenti all'estero c.s. Affermava percio' la regolarita' della notificazione cosi' come eseguita essendosi la stessa perfezionata per il notificante - a mente pronuncia della Corte costituzionale n. 477/2002 - con il compimento delle formalita' impostegli dalla legge ossia con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario mentre eventuali ritardi imputabili al messo notificatore sammarinese (cursore) non potevano ricadere sull'Amministrazione convenuta. Concludeva quindi l'U.T.G. per l'inammissibilita' dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni 60 di cui all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 o, in subordine e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, il tutto con il favore delle spese. Con note autorizzate all'udienza del 19 maggio 2005 - in cui compariva il solo procuratore di parte ricorrente - quest'ultima eccepiva che il termine per proporre opposizione di che trattasi, per coloro che risiedono all'estero, doveva ritenersi di 120 giorni e non di 60 giorni invocando non meglio specificata dottrina e giurisprudenza e desumendo l'asserto dal fatto che poteva recepirsi analogicamente il disposto di cui all'art. 205, d.lgs. n. 285/1992 che prevede un termine raddoppiato per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per coloro che risiedono all'estero. Contestava inoltre il ricorrente il rispetto del termine di giorni 360 previsti per la notifica del verbale secondo propria interpretazione della sentenza n. 477/2002 sopra citata. Posto dunque quanto sopra puo' sollevarsi, cio' anche in assenza di espressa eccezione di parte, ipotesi di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 (come pure dell'art. 203, d.lgs. n. 285/1992) nella parte in cui non prevedono un termine maggiore per la proposizione dell'opposizione avanti l'autorita' giudiziaria (od amministrativa) avverso il verbale di accertamento inerente a violazioni del codice della strada - dalla sua notifica - per l'interessato che risieda all'estero. La questione ha effettiva rilevanza al fine della definizione del merito della controversia essendo l'applicazione della norma, cosi' come oggi vigente, determinante ai fini dell'ammissibilita' od inammissibilita' dell'opposizione intrapresa, regolata dalla legge n. 689/1981, il cui art. 23, primo comma prevede che qualora il ricorso non sia tempestivamente proposto l'opposizione debba esser dichiarata inammissibile; essa riveste quindi carattere assorbente rispetto al merito della controversia. Nella fattispecie infatti il ricorrente ha proposto opposizione con ricorso depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2005 mentre la notificazione del verbale impugnato avveniva in data 11 ottobre 2004 si che detta opposizione risulta radicata oltre il termine di giorni 60 di cui all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992. La questione appare percio' non manifestamente infondata emergendo il contrasto con l'art. 3 della Costituzione nonche' con l'art. 97 della stessa. Quanto all'art. 3 Cost. osserva lo scrivente che appare violato il principio di eguaglianza posto che l'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 (come pure l'art. 203 d.lgs. n. 285/1992) e' trattato diversamente da come invece e' trattato l'art. 205, d.lgs. n. 285/1992 - che prevede il raddoppio dei termini per l'opposizione per i residenti all'estero - cosi' da non essere garantita eguale disciplina stante l'uniformita' delle due situazioni. Si noti come all'amministrazione venga consentita una dilatazione dei termini di notificazione anche dall'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 in cui si prevede che la notifica per i residenti all' estero possa essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall' accertamento. Si viene quindi a creare un'irragionevole disparita' di trattamento fra i consociati non trovandosi ragioni obiettive o particolari esigenze di soddisfare finalita' costituzionali per il mantenimento della norma (delle norme) in questione. Quanto all'art. 97 Cost. osserva lo scrivente, per i motivi sopra espressi, come risulti violato il principio di imparzialita' che regola la disciplina amministrativa.
P. Q. M. A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 20 ottobre 2005, dispone la sospensione del giudizio in epigrafe e l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 dell'art. 203 stesso d.lgs. nella parte in cui rispettivamente non prevedono un maggior termine per l'opposizione avanti l'a.g. o davanti all'autorita' amministrativa del verbale di accertamento di violazione al codice stradale per l'interessato che risieda all'estero; il tutto ex art. 3 e 97 della Carta costituzionale. Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito. Fano (PU), addi' 3 novembre 2005 Il giudice di pace: Tajariol 06C0234