N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2005

Ordinanza  emessa  il 3 novembre 2005 dal giudice di pace di Fano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Free  Shop s.a. contro l'Ufficio
Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al giudice di pace o al prefetto avverso il verbale di accertamento
  -  Mancata previsione di un termine maggiore di sessanta giorni per
  l'interessato  residente  all'estero  - Irragionevole disparita' di
  trattamento   (in   raffronto   alla  disciplina  dei  termini  per
  l'opposizione   all'ordinanza  ingiunzione  prefettizia  e  per  la
  notifica del verbale) - Violazione dei principi di uguaglianza e di
  imparzialita' amministrativa.
- Codice  della  strada  (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 203 e
  204-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.12 del 22-3-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 63/2065 R.G., promossa da Free Shop s.a., in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  con  sede  a Dogana (Repubblica di San
Marino),  via  Tre  Settembre  n. 115,  elettivamente  domiciliato  a
Pesaro,  via  Mastro  Giorgio  n. 36,  -  ex  lege presso l'intestata
cancelleria  - presso l'avv. Gianluca Bollici il quale lo rappresenta
e  difende  in  virtu'  di  procura  speciale conferita a margine del
ricorso introduttivo, ricorrente;
    Contro   Ufficio   territoriale   del  Governo  -  Prefettura  di
Pesaro-Urbino,   in   persona   del   sig.   Prefetto   pro  tempore,
rappresentato in giudizio da funzionario incaricato, convenuto.
    Oggetto: Opposizione ex art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992.
    Con  atto  depositato  in  cancelleria in data 8 febbraio 2005 la
societa'    ricorrente    proponeva   opposizione   avverso   verbale
n. ATX0000065409  redatto  dalla Polizia Stradale di Pesaro in data 4
dicembre  2002  con  cui  si  contestava la violazione dell'art. 142,
comma  8,  d.lgs. n. 285/1992 per avere il veicolo targato RSM/C3070,
di  proprieta'  della  societa'  ricorrente,  circolato,  in  data 24
ottobre  2002,  lungo il km 169+200 sud della A14, in agro del Comune
di  Fano/(PU), alla velocita' di 160 km/h, eccedendo cosi' di 30 km/h
il  limite  massimo  di  velocita'  di  130  km/h  previsto  in  sede
autostradale.
    Dai  documenti  depositati  dal ricorrente emerge che la notifica
dell'illecito   avveniva  in  data  11  ottobre  2004  a  cura  della
Gendarmeria Sammarinese.
    Esponeva  la  societa'  ricorrente  di non essere proprietaria di
veicoli  di marca Alfa Romeo (cosi' come indicato a verbale) e che la
notifica della violazione era avvenuta oltre il termine di giorni 360
previsto   dall'art.   201,   d.lgs.   n. 285/1992  per  i  residenti
all'estero.
    Di  qui  alla  richiesta  di  declaratoria  di illegittimita' del
verbale  contestato a soggetto non proprietario del veicolo ovvero di
estinzione del procedimento amministrativo, con vittoria di spese.
    Fissata   l'udienza  di  comparizione  delle  parti  ed  ordinata
all'Amministrazione  convenuta  il deposito degli atti tutti relativi
all'accertamento   eseguito,  l'U.T.G.  di  Pesaro-Urbino  depositava
memoria  difensiva  in  data  10  maggio  2005  con cui contestava le
eccezioni  della  societa'  ricorrente osservando preliminarmente che
l'opposizione era stata proposta oltre il termine di giorni 60 di cui
all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 e dunque rilevava implicitamente
che  l'opposizione  doveva  ritenersi inammissibile ex art. 23, legge
n. 689/1981.
    Esponeva  il  convenuto  che  essendo  in corso lavori nei locali
adibiti all'Archivio della sezione Polizia Stradale di Pesaro non era
in  grado  di  reperire  l'originale del verbale ne' i relativi atti;
depositava tuttavia una stampa dei dati archiviati in via informatica
da  cui  emergeva  che  il verbale era stato immesso alla notifica in
data  17  aprile 2003 e cioe' entro il termine di giorni 360 previsto
per i residenti all'estero c.s.
    Affermava  percio'  la regolarita' della notificazione cosi' come
eseguita  essendosi  la  stessa  perfezionata  per il notificante - a
mente  pronuncia  della  Corte  costituzionale  n. 477/2002  - con il
compimento  delle  formalita'  impostegli  dalla  legge  ossia con la
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario mentre eventuali ritardi
imputabili  al  messo notificatore sammarinese (cursore) non potevano
ricadere sull'Amministrazione convenuta.
    Concludeva     quindi     l'U.T.G.     per     l'inammissibilita'
dell'opposizione  in quanto proposta oltre il termine di giorni 60 di
cui  all'art.  204-bis,  d.lgs.  n. 285/1992  o,  in  subordine e nel
merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, il tutto
con il favore delle spese.
    Con  note  autorizzate  all'udienza  del  19 maggio 2005 - in cui
compariva  il  solo  procuratore  di  parte ricorrente - quest'ultima
eccepiva che il termine per proporre opposizione di che trattasi, per
coloro che risiedono all'estero, doveva ritenersi di 120 giorni e non
di   60   giorni   invocando   non   meglio  specificata  dottrina  e
giurisprudenza  e  desumendo l'asserto dal fatto che poteva recepirsi
analogicamente  il  disposto  di cui all'art. 205, d.lgs. n. 285/1992
che    prevede    un    termine    raddoppiato    per   l'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione per coloro che risiedono all'estero.
    Contestava  inoltre  il  ricorrente  il  rispetto  del termine di
giorni  360  previsti  per  la  notifica  del verbale secondo propria
interpretazione della sentenza n. 477/2002 sopra citata.
    Posto  dunque quanto sopra puo' sollevarsi, cio' anche in assenza
di  espressa eccezione di parte, ipotesi di incostituzionalita' della
norma   di  cui  all'art.  204-bis,  d.lgs.  n. 285/1992  (come  pure
dell'art.  203,  d.lgs. n. 285/1992) nella parte in cui non prevedono
un  termine  maggiore  per  la  proposizione  dell'opposizione avanti
l'autorita'  giudiziaria  (od  amministrativa)  avverso il verbale di
accertamento  inerente  a  violazioni del codice della strada - dalla
sua notifica - per l'interessato che risieda all'estero.
    La questione ha effettiva rilevanza al fine della definizione del
merito  della  controversia essendo l'applicazione della norma, cosi'
come  oggi  vigente,  determinante  ai  fini  dell'ammissibilita'  od
inammissibilita'  dell'opposizione  intrapresa,  regolata dalla legge
n. 689/1981,  il  cui  art.  23,  primo  comma prevede che qualora il
ricorso  non  sia  tempestivamente proposto l'opposizione debba esser
dichiarata  inammissibile;  essa  riveste quindi carattere assorbente
rispetto al merito della controversia.
    Nella  fattispecie  infatti il ricorrente ha proposto opposizione
con  ricorso depositato in cancelleria in data 8 febbraio 2005 mentre
la  notificazione  del  verbale impugnato avveniva in data 11 ottobre
2004  si  che  detta opposizione risulta radicata oltre il termine di
giorni 60 di cui all'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992.
    La   questione   appare   percio'  non  manifestamente  infondata
emergendo  il  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione nonche' con
l'art. 97 della stessa.
    Quanto  all'art.  3 Cost. osserva lo scrivente che appare violato
il   principio  di  eguaglianza  posto  che  l'art.  204-bis,  d.lgs.
n. 285/1992  (come  pure  l'art.  203 d.lgs. n. 285/1992) e' trattato
diversamente   da   come   invece  e'  trattato  l'art.  205,  d.lgs.
n. 285/1992  - che prevede il raddoppio dei termini per l'opposizione
per  i  residenti  all'estero  - cosi' da non essere garantita eguale
disciplina stante l'uniformita' delle due situazioni.
    Si noti come all'amministrazione venga consentita una dilatazione
dei termini di notificazione anche dall'art. 201, comma 1, del d.lgs.
n. 285/1992  in  cui  si prevede che la notifica per i residenti all'
estero  possa  essere  effettuata entro trecentosessanta giorni dall'
accertamento.
    Si   viene   quindi   a  creare  un'irragionevole  disparita'  di
trattamento  fra  i  consociati  non  trovandosi  ragioni obiettive o
particolari  esigenze  di  soddisfare finalita' costituzionali per il
mantenimento della norma (delle norme) in questione.
    Quanto all'art. 97 Cost. osserva lo scrivente, per i motivi sopra
espressi,  come  risulti  violato  il  principio di imparzialita' che
regola la disciplina amministrativa.
                              P. Q. M.
    A  scioglimento  della  riserva di cui all'udienza del 20 ottobre
2005,  dispone  la sospensione del giudizio in epigrafe e l'immediata
trasmissione  degli  atti  di  causa alla Corte costituzionale per la
risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
204-bis,  d.lgs.  n. 285/1992 dell'art. 203 stesso d.lgs. nella parte
in   cui   rispettivamente  non  prevedono  un  maggior  termine  per
l'opposizione  avanti  l'a.g.  o davanti all'autorita' amministrativa
del  verbale  di  accertamento  di  violazione al codice stradale per
l'interessato  che  risieda all'estero; il tutto ex art. 3 e 97 della
Carta costituzionale.
    Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
        Fano (PU), addi' 3 novembre 2005
                    Il giudice di pace: Tajariol
06C0234