N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2005
Ordinanza emessa il 4 novembre 2005 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Fraia Scipione Vincenzo c/IPOST - Istituto Postelegrafonici - Gestione commissariale Fondo buonuscita Poste Italiane S.p.a. Previdenza e assistenza - Indennita' di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Poste italiane maturata alla data di trasformazione dell'ente stesso in S.p.A. (28 febbraio 1998) - Indicizzazione o adeguamento monetario per il periodo intercorrente tra detta data e la cessazione del rapporto - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti dell'Ente Poste rispetto agli altri dipendenti privati - Disparita' di trattamento degli stessi dipendenti postali in base a mero elemento temporale - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 36.(GU n.13 del 29-3-2006 )
IL TRIBUNALE Ha prununciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto come in epigrafe, vertente tra: Di Fraia Scipione Vincenzo, rappr.to e difeso dagli avv. E. Viggiano e L. Grasso; e IPOST - Istituto Postelegrafonici - Gestione Commisariale Fondo Buonuscita Poste Italiane S.p.a., rappr.to e difeso dall'avv. D. Buzzelli; Ritenuto, in fatto, che: con ricorso depositato il 3 marzo 2005 il Di Fraia, ex dipendente di Poste Italiane S.p.a. da epoca precedente al 28 febbraio 1998, cessato il 31 luglio 2000, ha convenuto in giudizio l'IPOST, chiedendo, in via principale, la rivalutazione, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c., dell'indennita' di buonuscita percepita all'atto della cessazione del rapporto nel mero importo maturato alla data del 28 febbraio 1998; a fondamento della domanda, il Di Fraia ha dedotto (qui in breve): a) che ai sensi dell'art. 2120 c.c. il TFR accantonato riceve, in corso di rapporto, una indicizzazione annua prevista dalla medesima disposizione; b) che la rivalutazione del TFR mira doverosamente a salvaguardare il lavoratore dagli effetti negativi della svalutazione delle somme accantonate, e destinate ad essere pagate solo alla cessazione del rapporto, ed a impedire che il datore lucri senza giustificazione su somme che restano nella sua disponibilita' ma sono destinate al lavoratore; c) che in effetti, malgrado la continuazione del rapporto alla data di trasformazione in S.p.a. dell'ex Ente Poste, la disciplina legale di erogazione dell'indennita' di buonuscita opera come se la relativa somma maturasse al 28 febbraio 1998, cosa che dovrebbe consentire l'applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.; d) l'indennita' di buonuscita ha natura di retribuzione differita, cosa che additerebbe a violazione di Cost. 36 e 38 la possibilita' che essa sia erogata a distanza di anni o addirittura di decenni senza alcuna forma di adeguamento al valore della moneta; e) tale eventualita' violerebbe Cost. 3 e 97 per violazione del principio di uguaglianza; f) al piu' dovrebbe trovare applicazione analogica l'art. 5 della legge n. 297/1982, che, nel disciplinare il passaggio dall'indennita' di anzianita' al TFR, ebbe a stabilire che l'importo dell'indennita' di anzianita' maturato al 31 maggio 1982 si cumulasse col TFR, cosa che consente ai lavoratori privati (quale, tra l'altro, egli era) l'operare, sull'indennita' di anzianita' maturata al 31 maggio 1982, del meccanismo di indicizzazione annua previsto per il TFR; che si e' costituito l'IPOST, contestando in diritto l'avversa pretesa nel merito; Ritenuto, in diritto: che l'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997, ha stabilito che ai dipendenti dell'ex Ente Poste Italiane, spetta: a) fino alla data di trasformazione dell'Ente in S.p.a. (poi avvenuta il 28 febbraio 1998), l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata secondo la disciplina previgente (che era quella prevista per il personale statale dall'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973 e s.m.; b) dalla data di trasformazione, il TFR; che non v'e' dubbio, ad avviso del giudicante, ne' appare in alcun modo controverso ne' in dottrina ne' in giuriprudenza, che entrambi i trattamenti vanno erogati al momento della cessazione del rapporto. Il dies del 28 febbraio 1998 segna, invero, la data di passaggio («a decorrere dalla data») dal regime giuridico della buonuscita a quello del TFR e non la data in cui la buonuscita va concretamente erogata. D'altro canto le norme sulla buonuscita sono chiare nel senso che questa va erogata alla cessazione del rapporto (secondo la sua funzione, latu sensu, previdenziale, ossia di retribuzione, si', ma differita, in quanto destinata al soddisfacimento di esigenze che si producono dopo la cessazione del rapporto) e tale evento non e' certo avvenuto il 28 febbraio 1998, nel quale si e' solo operata una trasformazione giuridica del datore di lavoro. Ne' altrimenti puo' argomentarsi dal tenore testuale della disposizione, che individua il 28 febbraio 1998 quale giorno di decorrenza (del nuovo regime) e non quale giorno di maturazione (della «vecchia» buonuscita); che peraltro neanche il ricorrente pone a fondamento della domanda un preteso ritardo nel quale IPOST sarebbe incorso nel corrispondere la buonuscita, limitandosi a lamentare che essa non sia stata indicizzata nelle more tra il momento della trasformazione/cessazione del regime (28 febbraio 1998) e la cessazione del rapporto (31 luglio 2000); che la norma non prevede alcun meccanismo di adeguamento, nel tempo, dell'indennita' di buonuscita quale gia' maturata definitivamente, in cifra, alla data del 28 febbraio 1998, ma ancora non esigibile fino alla cessazione del rapporto; che gli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. non possono trovare applicazione, perche' richiedono che il diritto sia maturato, e cioe' sia divenuto esigibile, cosa che non puo' dirsi avvenuta, per la buonuscita, fino alla cessazione del rapporto; che l'art. 2120 c.c. non puo' trovare applicazione perche' l'art. 53, comma 6 e' chiaro nel prevedere che la buonuscita si calcola secondo la «vecchia» normativa pubblicistica, e non secondo l'art. 2120 c.c. D'altro canto il meccanismo di indicizzazione previsto per il TFR in corso di rapporto, tra l'altro per niente identico a quello di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c., si palesa strutturalmente incompatibile con la struttura della buonuscita, che, come noto, si calcola non gia' mediante accantonamenti annui (sui quali, nel TFR, si calcola l'indicizzazione), ma moltiplicando una quota dell'ultima retribuzione annua per gli anni di servizio utili; che l'art. 5 della legge n. 297/1982 non possa trovare l'applicazione analogica in realta' ritenuta possibile in alcuni precedenti di merito prodotti, perche' la ricerca nell'ordinamento della norma analoga e' lecita e doverosa quando nell'ordinamento vi sia una lacuna, ossia non vi sia la regola specifica regolante il caso concreto («Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione»: art. 12 preleggi). Qui le regole ci sono, ed il loro combinato disposto, dato da: a) l'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997, per cui ai dipendenti di Poste spetta, per il periodo precedente alla trasformazione, l'indennita' di buonuscita calcolata secondo la normativa vigente prima del 1° marzo 1998; b) l'art. 6, comma 7, della legge n. 71/1994, per cui l'Ipost applica le norme previste per il personale statale; c) l'art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973, per cui l'indennita' di buonuscita matura alla cessazione del rapporto; d) l'art. 429 c.p.c., per cui gli accessori decorrono da quando il diritto matura; esclude che in materia vi sia una lacuna, e lascia concludere che, secondo l'ordinamento, la buonuscita «maturata» al 28 febbraio 1998 (in realta' si tratta di una maturazione meramente contabile ed in senso atecnico) non produce accessori fino alla cessazione del rapporto. Una lacuna e' quindi ravvisabile solo postulando che una qualche forza di indicizzazione (in senso lato) sia costituzionalmente necessaria; Ritenuto che cosi' e', giacche': a) e' ormai pacifico, nella giurisprudenza costituzionale (a partire da Cort. cost. n. 243/1993) che la buonuscita Ipost ha natura di retribuzione differita, ed e' quindi soggetta a Cost. 36, ed al conseguente sindacato di adeguatezza/proporzionalita' b) il congelamento alla cifra maturata alla data del 28 febbraio 1998 di una somma a pagarsi solo al termine della cessazione del rapporto, che puo' anche avvenire a distanza di decenni, e prevedibilmente soggetta al notorio fenomeno della svalutazione, svuota progressivamente il valore reale dell'indennita' prestandosi a ridurla a misura obiettivamente modesta, se non inconsistente; c) il Giudice delle leggi ha piu' volte affermato (Cort. cost. n. 459/2000, 207/1994, 76/1981, 161/1977, 13/1977), seppure con riguardo all'art. 429 c.p.c. (che riguarda i crediti maturati, ossia esigibili) che l'operativita' automatica e «speciale» di meccanismi di adeguamento monetario di crediti di lavoro attua principi costituzionali (Cost. 1, 3 cpv, 4, 34, 36), soddisfacendo, tra l'altro, alla necessita' di salvaguardare il valore reale dei compensi, dal quale dipende l'adeguatezza degli stessi, e di garantire il riequilibrio delle prestazioni del lavoro e della retribuzione, che viene leso se al datore resta consentito di lucrare sulla fruttiferita' del denaro nelle more della maturazione del credito; d) nel caso, qui ricorrente, di credito gia' maturato nei suoi presupposti costitutivi, ma ancora non esigibile, tali esigenze paiono porsi in modo del tutto simile, se non identico; e) con riguardo a Cost. 3, il segnalato fenomeno realizza una disparita' di trattamento del tutto ingiustificata non solo tra i lavoratori delle Poste e gli altri dipendenti privati (che godono sul TFR, nonche' sull'indennita' di anzianita' quale eventualmente «maturata» alla data del 31 maggio 1982, malgrado non ancora esigibili, di un meccanismo di indicizzazione annua) ma anche tra lavoratori delle Poste, che, a pari retribuzione e pari anzianita' di servizio alla data del 28 febbraio 1998, percepiscono, per il servizio prestato fino a detta data, la stessa somma in cifra, sia che siano cessati proprio il 28 febbraio 1998, sia che siano cessati o cessino mesi, anni o decenni dopo, quando la stessa cifra ha un valore reale che puo' essere anche sensibilissimamente diverso; f) che alla fondatezza della questione non possono apparire fondate ragioni di compatibiita' finanziaria, apparendo evidente che la normale attitudine del denaro a produrre frutti civili, particolarmente doverosa, da mettersi in pratica, per un ente pubblico quale l'Ipost, deve ritenersi idonea a fondare una ragionevole presunzione che i contributi accantonati abbiano prodotto ulteriore ricchezza, la cui appropriazione appare peraltro allora ulteriormente ingiustificata; Che pertanto appare non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennita' di buonuscita maturata alla data di trasformazione dell'Ente Poste in societa' per azioni, per il periodo corrente tra detta data e la cessazione del rapporto; Che questione appare altresi' rilevante, giacche', per quanto premesso, la domanda attorea, se la norma e' costituzionalmente legittima, dovrebbe essere presumibilmente giudicata infondata; mentre l'accoglimento della questione consentirebbe la ricerca nell'ordinamento della norma da applicare per colmare la lacuna quale prodottasi dalla invocata pronuncia;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennita' di buonuscita maturata dai dipendenti dell'Ente Poste Italiane alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni, per il periodo corrente tra detta data e la cessazione del rapporto, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 31 ottobre 2005 Il giudice: Conte 06C0256