N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2006

Ordinanza  emessa  il  14  gennaio  2006  dal  tribunale  di Roma nel
procedimento  civile  vertente  tra Galeazzo Michelina contro IPOST -
Istituto  Postelegrafonici  - Gestione commissariale Fondo buonuscita
Poste Italiane S.p.a.

Previdenza  e  assistenza  -  Indennita' di buonuscita dei dipendenti
  dell'Ente  Poste  italiane  maturata  alla  data  di trasformazione
  dell'ente  stesso  in  S.p.A. (28 febbraio 1998) - Indicizzazione o
  adeguamento monetario per il periodo intercorrente tra detta data e
  la  cessazione  del  rapporto - Mancata previsione - Ingiustificato
  deteriore  trattamento dei dipendenti dell'Ente Poste rispetto agli
  altri  dipendenti  privati - Disparita' di trattamento degli stessi
  dipendenti  postali  in base a mero elemento temporale - Violazione
  del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed
  adeguata.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.13 del 29-3-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza ne procedimento iscritto
come in epigrafe, vertente tra:
        Galeazzo  Michelina,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  F.
Fabbrini;
        IPOST  -  Istituto  Postelegrafonici - Gestione commissariale
Fondo  buonuscita  Poste  Italiane  S.p.a.,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. D. Buzzelli;
    Ritenuto, in fatto, che:
        con  ricorso  depositato  il  31  maggio 2005 la Galeazzo, ex
dipendente  di  Poste  Italiane  S.p.a.  da  epoca  precedente  al 28
febbraio  1998,  cessata  il 30 giugno 2004, ha convenuto in giudizio
l'IPOST,  chiedendo,  in via principale, la rivalutazione, secondo il
meccanismo di cui all'art. 2120 c.c., ovvero ai sensi degli artt. 429
e  150  d.a.c.p.c.,  dell'indennita' di buonuscita percepita all'atto
della cassazione del rapporto nel mero importo maturato alla data del
28 febbraio 1998;
        a  fondamento  della  domanda, la Galeazzo ha dedotto (qui in
breve):
          a)  che  la  disciplina  di cui all'art. 53, comma 6, della
legge  n. 449/1997,  nel  nulla  disporre  in  ordine all'adeguamento
monetario dell'indennita' di buonuscita maturata al 28 febbraio 1998,
per  il  periodo  intercorrente  tra  detta  data e la cessazione dal
servizio,    evidenzierebbe    una   lacuna   normativa   richiedente
l'applicazione  analogica  dell'art.  5 della legge n. 297/1982, che,
nel   settore   privato,   all'atto   del   passaggio   dal   sistema
dell'indennita'  di anzianita' (strutturalmente simile all'indennita'
di   buonuscita,  sotto  il  profilo  della  commisurazione  a  quota
dell'ultima  retribuzione  percepita)  al  TFR, previde un sistema di
cumulo  tra  i  due  benefici  idoneo  a  partecipare l'indennita' di
anzianita'  maturata  alla  data  del  31  maggio 1982 del sistema di
rivalutazione   del  TFR  previsto  dall'art.  2120  c.c.  nel  testo
novellato dalla legge n. 297/1982;
          b)   che   in   alternativa   dovrebbe   essere   applicato
analogicamente  il  sistema  di  cui  agli  artt.  429  c.p.c.  e 150
d.a.c.p.c.;
          c)  che  la  rivalutazione  del  TFR  mira  doverosamente a
salvaguardare il lavoratore dagli effetti negativi della svalutazione
delle  somme  accantonate,  e  destinate  ad  essere pagate solo alla
cessazione  del  rapporto,  ed  a  impedire che il datore lucri senza
giustificazione su somme che restano nella sua disponibilita' ma sono
destinate al lavoratore;
          d) che l'indennita' di buonuscita ha natura di retribuzione
differita,  cosa  che  additerebbe  a  violazione di Cost. 36 e 38 la
possibilita' che essa sia erogata a distanza di anni o addirittura di
decenni senza alcuna forma di adeguamento al valore della moneta;
          e) tale eventualita' violerebbe Cost. 3 e 97 per violazione
del principio di uguaglianza;
        che   si   e'  costituito  l'IPOST,  contestando  in  diritto
l'avversa pretesa nel merito;
    Ritenuto in diritto:
        che l'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997, ha stabilito
che ai dipendenti dell'ex Ente Poste Italiane, spetta:
          a)  fino  alla data di trasformazione dell'Ente S.p.a. (poi
avvenuta  il  28 febbraio 1998), l'indennita' di buonuscita maturata,
calcolata  secondo  la disciplina previgente (che era quella prevista
per il personale statale dall'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973 e s.m.);
          b) dalla data di trasformazione, il TFR;
        che  non v'e' dubbio, ad avviso del giudicante, ne' appare in
alcun  modo  controverso  ne'  in dottrina ne' in giurisprudenza, che
entrambi  i trattamenti vanno erogati al momento della cessazione del
rapporto.  Il  dies  del  28 febbraio  1998 segna, invero, la data di
passaggio  («a  decorrere  dalla  data»)  dal  regime giuridico della
buonuscita  a  quello  del  TFR e non la data di cui la buonuscita va
concretamente  erogata.  D'altro canto le norme sulla buonuscita sono
chiare  nel  senso che questa va erogata alla cessazione del rapporto
(secondo   la  sua  funzione,  latu sensu,  previdenziale,  ossia  di
retribuzione,   si',   ma   differita,   in   quanto   destinata   al
soddisfacimento  di  esigenze che si producono dopo la cessazione del
rapporto)  e  tale  evento non e' certo avvenuto il 28 febbraio 1998,
nel  quale si e' solo operata una trasformazione giuridica del datore
di lavoro. Ne' altrimenti puo' argomentarsi dal tenore testuale della
disposizione,  che  individua  il  28  febbraio  1998 quale giorno di
decorrenza  (del  nuovo  regime)  e  non  quale giorno di maturazione
(della «vecchia» buonuscita);
        che  peraltro  neanche  il ricorrente pone a fondamento della
domanda  un  preteso  ritardo  nel  quale  IPOST  sarebbe incorso nel
corrispondente  la  buonuscita,  limitandosi a lamentare che essa non
sia   stata   indicizzata   nelle   more   tra   il   momento   della
trasformazione/cessazione   del   regime  (28  febbraio  1998)  e  la
cessazione del rapporto (30 giugno 2004);
        che la norma non prevede alcun meccanismo di adeguamento, nel
tempo,    dell'indennita'   di   buonuscita   quale   gia'   maturata
definitivamente,  in cifra, alla data del 28 febbraio 1998, ma ancora
non esigibile fino alla cessazione del rapporto;
        che gli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. non possono trovare
applicazione, perche' richiedono che il diritto sia maturato, e cioe'
sia  divenuto  esigibile,  cosa  che non puo' dirsi avventura, per la
buonuscita, fino alla cessazione del rapporto;
        che  l'art.  5  della  legge  n. 297/1982  non  possa trovare
l'applicazione  analogica  in  realta'  ritenuta  possibile in alcuni
precedenti  di  merito  prodotti, perche' la ricerca nell'ordinamento
della  norma  analoga e' lecita e doverosa quando nell'ordinamento vi
sia  una  lacuna,  ossia  non vi sia la regola specifica regolante il
caso  concreto  («Se una  controversia non puo' essere decisa con una
precisa  disposizione»:  art. 12 preleggi). Qui le regole ci sono, ed
il loro combinato disposto, dato da:
          a)  l'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997, per cui ai
dipendenti   di   Poste,  spetta,  per  il  periodo  precedente  alla
trasformazione,  l'indennita'  di  buonuscita  calcolata  secondo  la
normativa vigente prima del 1° marzo 1998;
          b)  l'art.  6,  comma  7,  della  legge n. 71/1994, per cui
l'IPOST applica le norme previste per il personale statale;
          c)  l'art.  1 del d.P.R. n. 1032/1973, per cui l'indennita'
di buonuscita matura alla cessazione del rapporto;
          d)  l'art.  429  c.p.c., per cui gli accessori decorrono da
quando il diritto matura;
esclude  che  in  materia vi sia una lacuna, e lascia concludere che,
secondo  l'ordinamento,  la buonuscita «maturata» al 28 febbraio 1998
(in  realta'  si  tratta di una maturazione meramente contabile ed in
senso  atecnico)  non  produce  accessori  fino  alla  cessazione del
rapporto.  Una  lacuna  e' quindi ravvisabile solo postulando che una
qualche    forza    di    indicizzazione    (in   senso   lato)   sia
costituzionalmente necessaria;
    Ritenuto che cosi' e', giacche':
        a)  e' ormai pacifico, nella giurisprudenza costituzionale (a
partire  da Corte costituzionale n. 243/1993) che la buonuscita IPOST
ha  natura  di  retribuzione differita, ed e' quindi soggetta a Cost.
36, ed al conseguente sindacato di adeguatezza/proporzionalita';
        b)  il  congelamento  alla  cifra  maturata  alla data del 28
febbraio 1998 di una somma a pagarsi solo al termine della cessazione
del  rapporto,  che  puo'  essere  avvenire  a distanza di decenni, e
prevedibilmente  soggetta  al  notorio  fenomeno  della svalutazione,
svuota progressivamente il valore reale dell'indennita' prestandosi a
ridurla a misura obiettivamente modesta, se non inconsistente;
        c)  il  Giudice  delle  leggi  ha piu' volte affermato (Cort.
cost.  nn.  459/2000,  207/1994, 76/1981, 161/1977, 13/1977), seppure
con  riguardo  all'art.  429 c.p.c. (che riguarda i crediti maturati,
ossia  esigibili)  che  l'operativita'  automatica  e  «speciale»  di
meccanismi  di  adeguamento  monetario  di  crediti di lavoro attua i
principi   costituzionali   (Cost.   1,   3   c.p.v.,   4,  34,  36),
soddisfacendo,  tra  l'altro,  alla  necessita'  di  salvaguardare il
valore  reale  dei  compensi,  dal  quale dipende l'adeguatezza degli
stessi, e di garantire il riequilibrio delle prestazioni del lavoro e
della  retribuzione,  che viene leso se al datore resta consentito di
lucrare  sulla  fruttiferita' del denaro nelle more della maturazione
del credito;
        d)  nel  caso,  qui  ricorrente, di credito gia' maturato nei
suoi  presupposti costitutivi, ma ancora non esigibile, tali esigenze
paiono porsi in modo del tutto simile, se non identico;
        e) con riguardo a Cost. 3, il segnalato fenomeno realizza una
disparita'  di  trattamento  del  tutto ingiustificata non solo tra i
lavoratori delle Poste e gli altri dipendenti privati (che godono sul
TFR,   nonche'  sull'indennita'  di  anzianita'  quale  eventualmente
«maturata»  alla  data  del  31  maggio  1982,  malgrado  non  ancora
esigibili,  di  un meccanismo di indicizzazione umana) ma anche tra i
lavoratori delle Poste, che, a pari retribuzione e pari anzianita' di
servizio  alla  data  del  28  febbraio  1998,  percepiscono,  per il
servizio  prestato  fino  a detta data, la stessa somma in cifra, sia
che  siano cessati proprio il 28 febbraio 1998, sia che siano cessati
o  cessino  mesi,  anni  o decenni dopo, quando la stessa cifra ha un
valore reale che puo' essere anche sensibilissimamente diverso;
        f)  che  alla fondatezza della questione non possono apparire
opponibili  ragioni di compatibilita' finanziaria, apparendo evidente
che  la  normale  attitudine  del  denaro  a  produrre frutti civili,
particolarmente  doverosa,  da  mettersi  in  pratica,  per  un  ente
pubblico   quale   l'IPOST,  deve  ritenersi  idonea  a  fondare  una
ragionevole presunzione che i contributi accantonati abbiano prodotto
ulteriore  ricchezza,  la  cui  appropriazione appare peraltro allora
ulteriormente ingiustificata;
    Che  pertanto appare non manifestamente infondata, in riferimento
agli  artt.  3  e 36 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  53,  sesto  comma, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  nella  parte  in  cui  non  prevede  alcuna  forma di
indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennita' di buonuscita
maturata  alla data di trasformazione dell'Ente Poste in societa' per
azioni,  per  il  periodo corrente tra detta data e la cessazione del
rapporto;
    Che  la questione appare altresi' rilevante, giacche', per quanto
premesso,  la  domanda  attorea,  se  la  norma e' costituzionalmente
legittima,   dovrebbe  essere  presumibilmente  giudicata  infondata;
mentre   l'accoglimento  della  questione  consentirebbe  la  ricerca
nell'ordinamento della norma da applicare per colmare la lacuna quale
prodottasi dalla invocata pronuncia;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante, e non manifestamente infondata, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 53, sesto comma, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevede alcuna forma
di   indicizzazione  o  adeguamento  monetario  per  l'indennita'  di
buonuscita maturata dai dipendenti dell'Ente Poste Italiane alla data
di  trasformazione  dell'Ente  in societa' per azioni, per il periodo
corrente  tra detta data e la cessazione del rapporto, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 14 gennaio 2006
                          Il giudice: Conte
06C0257