N. 117 ORDINANZA 23 marzo 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni  -  Lista  consumatori  C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana -
  Presentazione  delle  liste  -  Giurisdizione  sulle controversie -
  Dichiarazione  di  diniego della giurisdizione da parte del giudice
  amministrativo  e  della  Giunta  per  le elezioni della Camera dei
  deputati  -  Ricorso  per  conflitto di attribuzione proposto dalla
  lista  predetta al fine di «stabilire il potere giurisdizionale del
  Giudice amministrativo sulla materia» - Estraneita' ai poteri della
  Corte   della   risoluzione   dei   conflitti  di  giurisdizione  -
  Irricevibilita' del ricorso.
(GU n.13 del 29-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  per  conflitto  promosso  con  ricorso  della  «Lista
consumatori   C.O.D.A.CONS.   Democrazia  Cristiana»,  depositato  in
cancelleria  il  22 marzo  2006  ed  iscritto  al  n. 7  del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 23 marzo 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Considerato   che  il  ricorso  in  questione  -  in  gran  parte
riproduttivo  di  note  depositate  in  sede  di appello proposto dal
ricorrente  davanti  al  Consiglio  di  Stato avverso varie ordinanze
emesse  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio in sede
cautelare  - e' volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione
del  giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in
particolare,   alla   presentazione   delle   liste)  delle  elezioni
politiche,  ed  a  negare  quella  della  Camera  dei  deputati,  che
esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti;
        che,  pertanto,  la  «definitiva  dichiarazione  di volonta»,
declinatoria  della  sua  giurisdizione, e' stata emessa dalla Camera
dei  deputati  (Giunta  per  le  elezioni) quale organo avente natura
giurisdizionale,  ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella
espressa dal giudice amministrativo;
        che  a  questa Corte non compete risolvere conflitti negativi
(o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto,
come  richiesto  dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale
del giudice amministrativo sulla materia»;
        che  tale rilievo e' assorbente di ogni altro, e quindi anche
di  quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare
conflitti  di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953
(ordinanza n. 79 del 2006).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara irricevibile il ricorso.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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