N. 119 SENTENZA 20 - 24 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita' pubblica - Fonti del diritto - Norme della Regione Campania -
  Procedure  per  l'accreditamento  istituzionale  dei  soggetti  che
  erogano  assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione
  ambulatoriale   -   Emanazione   atti  di  natura  regolamentare  -
  Attribuzione  alla  competenza  della  Giunta  -  Contrasto  con lo
  statuto  regionale che riserva al Consiglio il potere regolamentare
  - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 9, comma 1.
- Costituzione,  art. 123; statuto della Regione Campania, artt. 19 e
  20.
(GU n.13 del 29-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 1,
della   legge   della   Regione   Campania  24 dicembre  2003,  n. 28
(Disposizioni  urgenti  per  il risanamento della finanza regionale),
promossi   con   due  ordinanze  del  10 maggio  2005  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  della Campania, prima sezione, sui ricorsi
proposti  da  Associazione  Foai  ed  altri  e  da Rusdial s.r.l. nei
confronti  della Regione Campania ed altro, iscritte ai nn. 426 e 454
del  registro  ordinanze  2005  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 37 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.

                          Ritenuto in fatto

    Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 10 maggio 2005,
il  Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione,
ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 1,  della  legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28
(Disposizioni  urgenti  per  il risanamento della finanza regionale),
pubblicata   nel   Bollettino   Ufficiale  della  Regione  n. 61  del
29 dicembre   2003,  per  violazione  degli  artt. 121  e  123  della
Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale
della Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348.
    Nella prima ordinanza, il Tribunale rimettente premette di essere
stato  investito  di  un  ricorso  promosso  dall'Associazione  Foai,
dall'Associazione  Metaflex, dalla Casa di cura Angrisani s.r.l., dal
Centro  di  Medicina psicosomatica e dalla Cooperativa Sanatrix Nuovo
Elaion,   in   persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  nei
confronti  della  Regione  Campania  e  dell'Assessore regionale alla
sanita',  per  ottenere  l'annullamento  della  delibera della Giunta
regionale   29 luglio   2004,   n. 1526  (Definizione  dei  requisiti
ulteriori  e  delle  procedure  per l'accreditamento istituzionale ai
sensi  dell'art. 8-quater - d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed  integrazioni  -  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che erogano
attivita'   di   assistenza   specialistica   di   emodialisi   e  di
riabilitazione    ambulatoriale),    dell'elaborato   redatto   dalla
Commissione  tecnica  di  cui  alla  nota  prot.  n. 2004.0165884 del
27 febbraio 2004, nonche' degli atti connessi.
    Nella seconda ordinanza, invece, il Tribunale rimettente premette
di  essere  stato investito di un ricorso promosso da Rusdial s.r.l.,
in  persona  del  legale  rappresentante, nei confronti della Regione
Campania,  per  ottenere l'annullamento della medesima delibera della
Giunta regionale n. 1526 del 2004.
    Nelle  due  ordinanze il Tribunale amministrativo regionale, dopo
aver  sinteticamente  illustrato  i  motivi  per  i quali si denuncia
l'illegittimita'  degli atti impugnati, sottolinea che, a detta delle
societa'  e  dei  centri  ricorrenti  nei giudizi a quibus, la Giunta
regionale   non  avrebbe  competenza  per  l'emanazione  di  un  atto
modificativo     del    quadro    normativo    regolante    l'accesso
all'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private.
    Il   giudice   rimettente,  ritenendo  di  dover  preliminarmente
esaminare la censura di incompetenza dedotta, in entrambi i casi, con
gli  atti  introduttivi  dei  giudizi,  evidenzia  come  la  delibera
impugnata  abbia  natura  regolamentare,  in  quanto  contenente  una
disciplina  che  ha  «i caratteri della generalita' ed astrattezza» e
che  svolge  la  «funzione di integrare e completare i precetti delle
norme   primarie   per   l'applicazione   ripetuta   ad   una   serie
indeterminabile di casi concreti».
    Il  giudice a quo ricorda, altresi', che la delibera della Giunta
regionale,  della  cui  legittimita'  si dubita, e' stata adottata in
esecuzione  dell'art. 9,  comma 1,  della  legge  reg. della Campania
n. 28  del 2003, il quale, «al fine di accelerare l'iter del processo
di  accreditamento  istituzionale»  di  cui  al  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
ha  assegnato  alla  Giunta  il  compito di adottare, «entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge», i
provvedimenti  relativi  ai  settori  della  riabilitazione  e  della
emodialisi.
    Inoltre,  il  rimettente  precisa  che, nonostante il riferimento
testuale  ai «provvedimenti», non vi sarebbero dubbi sul fatto che il
legislatore  regionale  abbia  inteso demandare alla Giunta regionale
«l'emanazione  di  tutti gli atti, di qualsiasi natura, necessari per
provvedere in ordine all'accreditamento istituzionale».
    Il  Tribunale  amministrativo,  pertanto,  ritiene  che l'art. 9,
comma 1,  della  citata legge della Regione Campania, «nella parte in
cui  devolve  alla  Giunta  regionale  l'emanazione  di  atti di tipo
regolamentare  in  materia di accreditamento istituzionale», comporti
«lo  spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta»,
con   conseguente  violazione  degli  artt. 19  e  20  dello  statuto
regionale  della Campania, che invece riservano al Consiglio la detta
potesta',  e  degli  artt. 121 e 123 Cost. In particolare, l'art. 123
Cost.  sarebbe  violato  in quanto, essendo rimessa allo statuto - ai
sensi  dell'art. 121  Cost.  - la scelta circa la distribuzione della
competenza  normativa  di  tipo  regolamentare, la legge regionale si
porrebbe in contrasto con una norma statutaria.
    A   detta   del   rimettente,   la   questione   di  legittimita'
costituzionale   sarebbe   rilevante  ai  fini  della  decisione  del
giudizio, in quanto da essa dipenderebbe la fondatezza del motivo del
ricorso  con  il  quale e' dedotto il vizio di incompetenza contro la
delibera impugnata.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  conclude  chiedendo che
l'art. 9, comma 1, della legge reg. della Campania n. 28 del 2003 sia
dichiarato  illegittimo  «nella  parte in cui attribuisce alla Giunta
regionale la competenza ad emanare atti di natura regolamentare».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  due ordinanze, emesse il 10 maggio 2005, il Tribunale
amministrativo  regionale della Campania, prima sezione, ha sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, della
legge  della  Regione  Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni
urgenti  per  il risanamento della finanza regionale), pubblicata nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per
violazione  degli  artt. 121  e  123 della Costituzione, in relazione
agli  artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, approvato
con  legge  22 maggio 1971, n. 348, in quanto attribuisce alla Giunta
la  competenza ad emanare atti di natura regolamentare, nonostante lo
statuto regionale riservi al Consiglio il potere regolamentare.
    2.   -   Le  due  ordinanze  di  rimessione  hanno  un  contenuto
sostanzialmente  coincidente  e  pertanto i due giudizi vanno riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
    3. - La questione e' fondata nei limiti di seguito precisati.
    3.1.   -   Dall'esame   della  norma  impugnata  emerge  come  il
legislatore  regionale non abbia voluto distinguere tra provvedimenti
puntuali, atti amministrativi a carattere generale e regolamenti veri
e  propri,  attribuendo  alla  Giunta  il potere di emanare tutti gli
atti,  di varia natura, necessari ad effettuare, in tempi rapidi, gli
accreditamenti   istituzionali   di   cui   al   decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
L'art. 8-quater, comma 5, del citato decreto attribuisce alle Regioni
la  definizione dei requisiti per l'accreditamento, in conformita' ai
criteri  generali  uniformi  stabiliti dallo Stato. La determinazione
dei  requisiti  per  ottenere  l'accreditamento  presuppone,  per sua
natura,  l'emanazione  di  norme  a  carattere generale, rivolte alla
generalita' dei cittadini e suscettibili di applicazione in un numero
indefinito  di  casi. Ne' risulta dalla norma impugnata che la Giunta
debba adottare i previsti «provvedimenti» in applicazione di apposite
norme  regolamentari  emanate  dal  Consiglio,  che  non  vengono mai
menzionate.
    L'esigenza  di rapidita' - che si riflette nell'esplicito fine di
accelerazione dell'iter del processo di accreditamento indicato nella
norma impugnata e nella brevita' del termine ivi previsto (60 giorni)
per l'emanazione di tutti i «provvedimenti» - non puo' essere ragione
sufficiente  ad  alterare  l'ordine  delle competenze stabilito nello
statuto,   che,   nell'ordinamento   regionale,   costituisce   fonte
sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest'ultima, se si pone
in  contrasto  con  lo statuto, viola indirettamente l'art. 123 Cost.
(sentenze  n. 993  del  1988  e  n. 48  del 1983). Ne' la riforma del
Titolo  V  della  Parte  II  della  Costituzione ha modificato, sotto
questo profilo, l'assetto gerarchico delle fonti normative regionali.
    In  conformita'  al  principio  sopra  ricordato, questa Corte ha
chiarito  che,  pur  essendo  stata  eliminata, per effetto del nuovo
testo del secondo comma dell'art. 121 Cost., la riserva di competenza
regolamentare  in  favore  del Consiglio regionale prevista dal testo
precedente  della  medesima  norma costituzionale, una diversa scelta
organizzativa  «non  puo'  che  essere  contenuta in una disposizione
dello  statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente,
con  la  conseguenza  che, nel frattempo, vale la distribuzione delle
competenze  normative  gia'  stabilita nello statuto medesimo, di per
se'  non  incompatibile  con  il  nuovo  art. 121 della Costituzione»
(sentenza n. 313 del 2003).
    La  norma  regionale  impugnata, nella parte in cui non esclude i
regolamenti   dai   «provvedimenti»   finalizzati  all'accreditamento
istituzionale  di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, la cui emanazione e'
attribuita  alla Giunta, si pone pertanto in contrasto con l'art. 123
Cost., in relazione agli articoli 19 e 20 dello statuto della Regione
Campania.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 1,
della   legge   della   Regione   Campania  24 dicembre  2003,  n. 28
(Disposizioni  urgenti  per  il risanamento della finanza regionale),
nella  parte  in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai
«provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta
regionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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