N. 122 ORDINANZA 20 - 24 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Notifica al
  contribuente della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai
  sensi  dell'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del  1973  -  Mancata
  previsione  di  un  termine  decadenziale  - Denunciata lesione del
  principio  di eguaglianza in danno del contribuente destinatario di
  una    iscrizione   a   ruolo,   del   principio   della   certezza
  nell'adempimento  degli obblighi tributari, del diritto di difesa -
  Sopravvenuta  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della
  norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.P.R.   29 settembre   1973,   n. 602,  art. 25,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile
  2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 24.
(GU n.13 del 29-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma primo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), come
modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative e correttive dei
decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112,
in  materia  di riordino della disciplina relativa alla riscossione),
promossi  con  le  ordinanze  del  22 dicembre 2004 dalla Commissione
tributaria   provinciale   di  Bologna  nel  procedimento  tributario
vertente  tra  Sacco  Massimo  e  l'Agenzia  delle entrate Ufficio di
Bologna 4   ed  altra,  e  del  16 febbraio  2004  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Napoli nel procedimento tributario vertente
tra  Biondi  Bruno  e  l'Agenzia delle entrate Ufficio di Napoli 4 ed
altra,  iscritte  ai  nn. 339  e  516  del  registro ordinanze 2005 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 42, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che con ordinanza del 22 dicembre 2004 [r.o. n. 339 del
2005],  pronunciata  nel corso di un processo tributario - intrapreso
da  un  contribuente  per  ottenere  l'annullamento  di  una cartella
esattoriale,  resa  esecutiva  il  23 ottobre  2001  e  notificata il
21 luglio  2004,  per  la  riscossione  di euro 10.145,18 a titolo di
imposta  di  successione  -  la Commissione tributaria provinciale di
Bologna   ha   sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  come  modificato  dall'art. 1,  comma 1,  lettera b),  del
decreto  legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative
e  correttive  dei  decreti  legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46 e
13 aprile  1999,  n. 112,  in  materia  di  riordino della disciplina
relativa  alla  riscossione),  per  contrasto con gli articoli 3 e 24
della Costituzione;
        che,  in  punto  di  fatto, il giudice a quo riferisce che il
ricorrente  ha  eccepito  la tardivita' della notifica dell'impugnata
cartella  esattoriale  stante  il carattere perentorio del termine di
cinque  mesi,  previsto  dall'art. 25  del d.P.R. n. 602 del 1973 nel
testo  precedente  la  modifica  operata  dal d.lgs. n. 193 del 2001,
secondo  quanto  stabilito  dalla Corte di cassazione con la sentenza
n. 10 del 2004;
        che,   di   contro,   l'Ufficio   delle  entrate  ha  dedotto
l'inammissibilita'  del  ricorso  per  mancata impugnazione dell'atto
prodromico   costituito   dall'avviso   di  liquidazione,  mentre  il
concessionario  del  servizio  per  la  riscossione dei tributi ne ha
allegato l'infondatezza, in quanto l'art. 25, primo comma, del d.P.R.
n. 602  del 1973, nel testo applicabile al caso in esame, non prevede
piu'  alcun  termine  di  decadenza  per  la  notifica della cartella
esattoriale  eseguibile,  dunque,  entro il limite della prescrizione
ordinaria;
        che,  con  riferimento  alla non manifesta infondatezza della
questione, la Commissione tributaria rimettente, ritenuta ammissibile
l'eccezione  di tardivita' della notifica della cartella, quale vizio
proprio  di quest'ultima, osserva che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973  -  il quale, fino al 30 giugno 1999, disponeva che «l'esattore,
non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del
quale   il   ruolo   gli  e'  stato  consegnato  deve  notificare  al
contribuente  la  cartella  di  pagamento»  e, poi, per effetto della
modifica  operata  dall'art. 11  del  decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n. 46  (Riordino  della  disciplina della riscossione mediante
ruolo,   a  norma  dell'articolo 1  della  legge  28 settembre  1998,
n. 337),  che  gli  «esattori  non oltre il giorno cinque del mese di
scadenza  della  prima rata successiva alla consegna dei ruoli devono
notificare  al  contribuente  la  cartella  di pagamento» - a seguito
della ulteriore modifica apportata col decreto legislativo n. 193 del
2001, non prevede piu' alcun termine per effettuare la notifica della
cartella  di pagamento, con cio' non apprestando alcuna tutela per il
contribuente  che rimarrebbe esposto al debito fiscale per un periodo
indefinito;
        che   se,   con   riguardo   alle   precedenti   formulazioni
dell'art. 25,  la giurisprudenza aveva qualificato come perentorio il
termine  per  la  notifica  della  cartella,  avvertendo che, in caso
contrario,  la  norma sarebbe stata costituzionalmente censurabile in
ragione  della indeterminata ed eccessiva durata della soggezione del
contribuente  all'azione  esecutiva  del  fisco (ordinanza n. 107 del
2003 di questa Corte, nonche' Corte di cassazione, sentenze 7 gennaio
2004,  n. 10 e 14 maggio 2003, n. 7349), il giudice a quo ritiene che
non  sia  possibile,  nel silenzio dell'art. 25 modificato dal d.lgs.
n. 193  del  2001, individuare aliunde tale termine, non condividendo
il  tentativo operato in tal senso dalle sezioni unite della Corte di
cassazione   le   quali   hanno  ritenuto  che  il  termine  previsto
dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la consegna dei ruoli al
concessionario,  valga  anche  per  la  notifica  della  cartella  al
contribuente (sentenza 12 novembre 2004, n. 21498);
        che tale conclusione, ad avviso della Commissione rimettente,
sarebbe   preclusa  dall'impossibilita'  di  far  rivivere,  per  via
ermeneutica,  un termine espressamente soppresso dal legislatore che,
pure,  aveva  sempre  tenuto  distinti  gli incombenti, ed i relativi
termini,  disciplinati  dagli  articoli 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del
1973;
        che  l'assenza  di  un  termine  decadenziale per la notifica
della  cartella  di pagamento determina certamente una violazione del
principio  di  uguaglianza  sancito  dall'art. 3  Cost.,  laddove  si
verifica   una   «disparita'   di  trattamento  fra  il  contribuente
destinatario di una iscrizione a ruolo e il destinatario di un avviso
di  accertamento  per  il quale esiste il termine decadenziale per la
notificazione»  previsto  dall'art. 43  del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi);
        che  rimarrebbe  inoltre  vulnerato  il  diritto  di  difesa,
tutelato   dall'art. 24   Cost.,  in  considerazione  del  fatto  che
l'art. 17  del  d.P.R.  n. 602  del 1973 prevede un termine tassativo
solo    per    rendere    esecutivo    il    ruolo,    atto   interno
dell'amministrazione,  rispetto al quale il contribuente, finche' non
ne  sia  venuto  a  conoscenza,  rimane  indefinitamente  privo della
possibilita'  di difendersi, che diviene attuale solo con la notifica
della  cartella  valevole anche come notificazione del ruolo ai sensi
dell'art. 21,  comma 1,  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992,
n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in attuazione della
delega  al  Governo  contenuta  nell'art. 30  della legge 30 dicembre
1991, n. 413);
        che la Commissione rimettente ritiene rilevante la questione,
in  quanto  la  riscossione  coattiva  delle  imposte  di successione
avviene  a  norma  del  d.P.R.  n. 602  del  1973 (art. 67 del d.P.R.
19 marzo  1998, n. 43 recante «Adeguamento dell'ordinamento nazionale
alle  disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in
materia  di  politica  monetaria  e  di  sistema europeo delle banche
centrali»);
        che  e'  intervenuto,  con  la rappresentanza dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei ministri il
quale  ha concluso per la manifesta inammissibilita' o, comunque, per
la manifesta infondatezza della questione, osservando, sotto il primo
profilo, che non sarebbe stata compiutamente descritta la fattispecie
sub  judice,  ne' congruamente motivata la rilevanza della questione,
ne', ancora, adeguatamente motivato il contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost;  non sarebbe stata tentata un'interpretazione adeguatrice della
norma  denunciata; sarebbe stata invocata una pronuncia additiva che,
costituendo  il  frutto  di  una  valutazione discrezionale, potrebbe
conseguire  esclusivamente  da  scelte  del  legislatore  (il  quale,
infatti,  e'  frattanto  intervenuto con l'art. 1, comma 420 [rectius
417],  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311  «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2005»,  che ha reintrodotto un termine perentorio per la
notifica della cartella esattoriale);
        che,   nel  merito,  l'Avvocatura  osserva  che,  secondo  il
«diritto  vivente»  quale fissato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite  nella  sentenza  12 novembre  2004, n. 21498, la notificazione
della  cartella esattoriale entro un termine certo e' necessaria solo
ove  l'iscrizione  a  ruolo  costituisca l'atto con cui, per la prima
volta,  la  pretesa  ad  una  maggiore  imposta  viene  resa  nota al
contribuente,   il   quale,  fino  ad  allora,  ignorava  la  pretesa
dell'amministrazione nei suoi confronti;
        che   le  sezioni  unite  avrebbero,  infatti,  distinto  tra
iscrizioni  a  ruolo  conseguenti  a  «rettifica cartolare o formale»
(oggi  previsti  dall'art. 36-ter  del  d.P.R.  n. 600  del  1973) ed
iscrizioni  a  ruolo  scaturenti  da  «controllo  formale»  (nei casi
previsti  dall'art. 36-bis),  affermando  che, solo in relazione alle
prime,  il  contribuente  avrebbe  diritto  alla  notificazione della
cartella  esattoriale  entro  un termine perentorio, da identificarsi
con  quello  generale  di  notificazione degli avvisi di accertamento
stabilito  dall'art. 43  del  d.P.R.  n. 600 del 1973, mentre, per le
seconde, sarebbe sufficiente che, entro il termine di cui all'art. 17
del   d.P.R.   n. 602  del  1973,  intervengano  la  pubblicazione  e
l'esecutorieta' dei ruoli e non anche la notificazione della cartella
esattoriale;
        che,  con  la  sentenza  sopra citata, le sezioni unite hanno
individuato  tale termine non nell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
bensi'  nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per il solo caso in
cui  l'iscrizione a ruolo manifesti una pretesa impositiva fondata su
una  rettifica di quanto dichiarato dal contribuente; ragion per cui,
in  tal  caso,  dovrebbe essere confermato l'insegnamento, precedente
l'ordinanza  della  Corte costituzionale n. 107 del 2003, secondo cui
il   termine   a  suo  tempo  stabilito  dall'art. 25  cit.  non  era
perentorio,   come   dimostrerebbe   il   nuovo  testo  dell'art. 25,
risultante dalla modifica operata dall'art. 1, comma 417, lettera c),
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2005),  nel quale, con effetto innovativo, e' stato inserito, «a pena
di  decadenza», il termine del dodicesimo mese successivo a quello di
consegna della cartella;
        che,  con  Ordinanza  emessa il 16 febbraio 2004 [r.o. n. 516
del  2005]  -  pronunciata  nel  corso  di  un  processo  tributario,
intrapreso  da  un  contribuente  per  ottenere l'annullamento di una
cartella  esattoriale  dal  concessionario  del Servizio nazionale di
riscossione   delle  entrate  per  la  Provincia  di  Napoli  per  la
riscossione   di  euro  687,92  a  titolo  di  interessi  e  sanzioni
pecuniarie conseguenti al tardivo versamento dell'acconto IRPEF e del
contributo  per  il  Servizio  sanitario  nazionale  (cssn)  relativi
all'anno  d'imposta  1996,  riscontrati  dal  Centro  di  servizio di
Salerno  in sede di controllo, ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 600, della dichiarazione dei redditi presentata nel 1997 -,
la   Commissione   tributaria  provinciale  di  Napoli  ha  sollevato
questione  di legittimita' costituzionale, per asserito contrasto con
gli  articoli 3  e  23  della  Costituzione,  dell'art. 25 del d.P.R.
29 settembre  1973,  n. 602,  come  modificato  dall'art. 1, comma 1,
lettera b),  del  d.lgs.  27 aprile 2001, n. 193, «nella parte in cui
non  fissa  un  termine  decadenziale per la notifica al contribuente
della   cartella   recante  il  ruolo  derivante  dalla  liquidazione
effettuata  ai  sensi  dell'art. 36-bis  del  d.P.R. n. 600 del 1973,
delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
        che,  in  punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che
il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, la violazione di
legge   per   intervenuta  decadenza  della  cartella  di  pagamento,
notificata  il 26 marzo 2003 e, dunque, sia oltre il termine previsto
dall'art. 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo) - che ha
prorogato  al  31 dicembre  2000  il  termine  di  decadenza previsto
dall'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del 1973 per il c.d. controllo
formale - che oltre quello del 31 dicembre del quarto anno successivo
a  quello  di presentazione della dichiarazione, fissato dall'art. 43
del  medesimo  d.P.R.,  nel  caso  in  cui  si  voglia considerare la
cartella il frutto di un accertamento ordinario;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
la  Commissione  rimettente  - premesso di condividere le conclusioni
della  Corte  di  cassazione la quale ha escluso che entro il termine
fissato   dall'art. 43  del  d.P.R.  n. 600  del  1973  debba  essere
effettuata   anche   la   notifica  al  contribuente  della  cartella
esattoriale  (sentenza  19 luglio  1999,  n. 7662) - ha osservato che
l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs.  n. 193  del  2001,  non  prevede  piu'  alcun  termine per la
notifica   della   cartella   di  pagamento  formata  in  seguito  ad
accertamento  formale  ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con
conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui
all'art. 2946 cod. civ.;
        che  tale  lacuna  genera  una  ingiustificata  disparita' di
trattamento  tra  il contribuente soggetto all'accertamento ordinario
ex  art. 43  del  d.P.R.  n. 600  del 1973, al quale entro il termine
quinquennale   deve  tassativamente  essere  notificata  la  cartella
esattoriale,   ed   il   contribuente  soggetto  all'accertamento  ex
art. 36-bis  del  medesimo  d.P.R.,  al  quale, in violazione sia del
principio  di  uguaglianza  ex  art. 3  Cost. sia del principio della
certezza   nell'adempimento   degli   obblighi   tributari  stabilito
dall'art. 23   Cost.,  non  viene  garantito  alcun  termine  per  la
conoscenza della richiesta della prestazione patrimoniale tributaria;
        che  e'  intervenuto,  con  la rappresentanza dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei ministri il
quale  ritiene  essere  venuto  meno l'interesse alla decisione della
questione  a seguito della sentenza n. 280 del 2005 che ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 25  del d.P.R. n. 602 del
1973,  come  modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 193 del 2001, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a
pena  di  decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare
al  contribuente  la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai
sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
    Considerato  che le Commissioni tributarie provinciali di Bologna
e  di  Napoli  dubitano,  in  riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della
Costituzione,  della legittimita' costituzionale dell'articolo 25 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), come
modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative e correttive dei
decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112,
in  materia  di riordino della disciplina relativa alla riscossione),
nella  parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica
al  contribuente  della  cartella  recante  il  ruolo derivante dalla
liquidazione   effettuata   ai   sensi  dell'art. 36-bis  del  d.P.R.
29 settembre   1973,   n. 600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi);
        che,  ponendo le ordinanze questioni sostanzialmente analoghe
nei confronti della medesima disposizione di legge, i giudizi debbono
essere riuniti;
        che,  essendo nelle more del giudizio intervenuta la sentenza
n. 280 del 2005 - con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della  norma  oggi  impugnata  nella parte in cui non
prevede  un  termine,  fissato a pena di decadenza, entro il quale il
concessionario   deve  notificare  al  contribuente  la  cartella  di
pagamento  delle  imposte  liquidate  ai  sensi  dell'art. 36-bis del
d.P.R. n. 600 del 1973 -, occorre disporre la restituzione degli atti
ai  giudici  rimettenti  per un nuovo esame della rilevanza alla luce
del mutato quadro normativo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti alle Commissioni tributarie
provinciali di Bologna e di Napoli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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