N. 127 ORDINANZA 20 - 24 marzo 2006

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Ordinamento   giudiziario  -  Circolare  ministeriale  relativa  alla
  esposizione  del  crocifisso  nelle  aule di udienza - Richiesta di
  disapplicazione  con  rimozione  del  simbolo religioso, rivolta al
  Ministro  della  giustizia  da un magistrato presso il Tribunale di
  Camerino  -  Proposizione,  a  seguito di silenzio, del ricorso per
  conflitto  di  attribuzione  -  Asserita  invasione  della sfera di
  competenza   del   potere   giurisdizionale  da  parte  del  potere
  amministrativo  -  Difetto dei requisiti soggettivo e oggettivo per
  l'esistenza  di  un  conflitto  costituzionale  di  attribuzione  -
  Inammissibilita' del ricorso.
- Circolare  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  -  Div. III del
  29 maggio 1926, n. 2134/1867.
- Costituzione,  artt. 110,  101,  102,  104, 97, 111, 3, 8, 19 e 12;
  legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.
(GU n.13 del 29-3-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della circolare del Ministro di grazia e giustizia -
Div.   III   del   29 maggio   1926,   n. 2134/1867,   relativa  alla
«Collocazione  del Crocefisso nelle aule di udienza» e consequenziale
diniego  dell'attuale  Ministro  della  giustizia  alla rimozione dei
crocifissi  nelle  aule  giudiziarie,  promosso  con ricorso di Luigi
Tosti,  nella  qualita'  di  giudice  monocratico  del  Tribunale  di
Camerino,  nei  confronti del Ministro della giustizia, depositato in
cancelleria  il  5 dicembre  2005  ed  iscritto al n. 43 del registro
conflitti tra poteri dello Stato, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  -  con  ricorso  depositato  nella cancelleria del
Tribunale  di  Camerino il 29 novembre 2005, trasmesso a questa Corte
dal  Presidente  del  Tribunale  il giorno successivo - «Tosti Luigi,
nella  qualita'  di  magistrato  monocratico  ordinario  con funzioni
civili   e  penali  (GIP,  GUP  supplente)  presso  il  Tribunale  di
Camerino»,  ha  proposto  conflitto  di attribuzione fra poteri dello
Stato nei confronti del Ministro della giustizia e «in relazione alla
esposizione obbligatoria dei crocifissi negli uffici giudiziari»;
        che  il  ricorrente  premette  di  avere, il 31 ottobre 2003,
chiesto  con  lettera  al Ministro la rimozione del simbolo religioso
del  crocifisso  dalle  aule  giudiziarie,  disposta  dal Ministro di
grazia  e  giustizia con circolare del 29 maggio 1926, da considerare
abrogata,  ai  sensi  dell'art. 15 delle disposizioni preliminari del
codice  civile,  perche' incompatibile con i principi costituzionali;
di  non  aver  ottenuto  alcuna  risposta;  di  avere allora proposto
ricorso   al  Tribunale  amministrativo  regionale  delle  Marche  il
20 ottobre  2004, «nella veste di lavoratore dipendente del Ministero
di  giustizia»  per  ottenere  la rimozione del crocifisso dalle aule
giudiziarie,  precisando che, in caso contrario, si sarebbe rifiutato
di  espletare  le sue funzioni pubbliche per «liberta' di coscienza»;
di  avere  ancora,  il  1° maggio e il 15 novembre 2005, reiterato la
richiesta  di  rimozione  al  Ministro  della giustizia, chiedendo in
alternativa  di  poter  esporre  la  menorah, simbolo della religione
ebraica  cui  aveva  aderito;  di  avere  deciso,  non  avendo  avuto
risposta,  di  astenersi  dalle  udienze  dal 9 maggio 2005; di avere
infine   il  15 novembre  2005  rinnovato  le  precedenti  richieste,
preannunciando  (ove non fossero state accolte) la proposizione di un
ricorso per conflitto di attribuzioni;
        che,  a  sostegno  delle ragioni del conflitto, il ricorrente
ravvisa  nell'imposizione  di  esporre  il crocifisso «un'illegittima
invasione  della  sfera  di  competenza del potere giurisdizionale da
parte  del  potere  amministrativo,  dal momento che l'art. 110 della
Costituzione   limita   la   competenza  del  Ministro  di  giustizia
all'organizzazione  e  al  funzionamento  dei  servizi  relativi alla
giustizia,  sicche'  deve ritenersi inibita al Ministro l'imposizione
di  qualsiasi  simbolo  che  valga  a  connotare in modo partigiano e
parziale  l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  da  parte dei
giudici  la  quale  per  converso  deve essere e apparire imparziale,
neutrale  e equidistante nei confronti di qualsiasi credo o non credo
religioso  ai  sensi  degli  artt. 101,  102, 104, 97, 111, 3, 8 e 19
della  Costituzione,  non  potendo  lo  Stato  (e  quindi  il  potere
giurisdizionale)  identificarsi in simboli religiosi di parte come il
crocifisso,  ma semmai in simboli che identificano l'unita' nazionale
e il popolo italiano (art. 12 della Costituzione)»;
        che,  ad  avviso del ricorrente, il conflitto e' ammissibile,
ricorrendo  sia  i  requisiti  soggettivi  (poiche'  egli «riveste le
funzioni  (anche)  di  giudice  monocratico civile e penale presso il
Tribunale  di  Camerino,  sicche'  gode  di  assoluta indipendenza ed
autonomia  nell'ambito  del  piu'  vasto "potere giurisdizionale" cui
appartiene»),  sia quelli oggettivi (perche' il conflitto concerne un
atto   amministrativo   di   natura  regolamentare  o,  comunque,  un
comportamento  di  «rifiuto»  di  rimozione dei crocifissi dalle aule
giudiziarie), mentre la violazione delle attribuzioni giurisdizionali
trova fondamento nelle norme costituzionali sopra richiamate.
    Considerato   che   in   questa  fase  la  Corte  deve,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
deliberare  preliminarmente, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile   in   quanto  esista  la  materia  di  un  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato la cui risoluzione spetti alla
sua  competenza,  in  riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi
indicati nel primo comma dello stesso art. 37;
        che  questa  Corte  ha  gia'  affermato  -  in  sede di prima
valutazione  di  ammissibilita'  - che in tanto un organo giudiziario
(con  funzioni giudicanti, come l'attuale ricorrente) e', a causa del
carattere  diffuso  del potere cui appartiene, legittimato a proporre
conflitto  tra  poteri  dello  Stato, in quanto «esso sia attualmente
investito  del  processo,  in  relazione  al quale soltanto i singoli
giudici   si   configurano   come  «organi  competenti  a  dichiarare
definitivamente  la  volonta'  del potere cui appartengono», ai sensi
dell'art. 37,  primo  comma» della legge citata (ordinanza n. 144 del
2000);
        che  nel  ricorso,  recante  la data del 25 novembre 2005, il
ricorrente  ammette di essersi astenuto dall'esercizio delle funzioni
giurisdizionali fin dal 9 maggio precedente;
        che,  inoltre,  il ricorso per conflitto - come risulta dalla
sua  complessiva  formulazione  -  non  prospetta  in  realta' alcuna
menomazione  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite  agli
appartenenti  all'ordine  giudiziario,  ma  esprime solo il personale
disagio  di  un «lavoratore dipendente del Ministro di giustizia» per
lo stato dell'ambiente nel quale deve svolgere la sua attivita';
        che  pertanto - mancando, sia sotto il profilo soggettivo che
sotto  quello oggettivo, la materia di un conflitto costituzionale di
attribuzione,  la  cui  risoluzione  spetti alla competenza di questa
Corte - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto da «Tosti Luigi,
nella  qualita'  di  magistrato  monocratico  ordinario  con funzioni
civili e penali (GIP, GUP supplente) presso il Tribunale di Camerino»
nei  confronti  del Ministro della giustizia, con l'atto introduttivo
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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