MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2006 

Annullamento  d'ufficio della voce n. 6 «Diritto annuale» del decreto
ministeriale 24 maggio 2004, recante: «Rideterminazione degli importi
delle  tariffe  e  dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed
utilita' dei soggetti interessati».
(GU n.87 del 13-4-2006)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  29 dicembre  1990,  n.  407 recante «Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»
e,  in  particolare,  l'articolo 5,  comma  12,  che  dispone che con
decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti
spettanti  al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta
e ad utilita' dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale
dei   servizi  resi  e  del  valore  economico  delle  operazioni  di
riferimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 luglio  1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - del 24 luglio 1993, n. 172, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti  le  tariffe  e  i  diritti  per  le  prestazioni  rese dal
Ministero   della   salute   a  richiesta  ed  utilita'  di  soggetti
interessati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 maggio  2004 «Rideterminazione
degli  importi  delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a
richiesta  ed  utilita'  dei  soggetti  interessati» pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del 3 giugno 2004, n. 128, che ha rideterminato,
sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326, gli importi delle tariffe e dei diritti per
le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati,
limitatamente  ai  settori di attivita' di competenza della direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute;
  Considerato  che e' stata erroneamente inserita, nell'allegato 3 di
detto  decreto,  la  voce  «Diritto  annuale», per un importo di euro
18.144,00,  che  non  poteva  essere  inclusa  in  quel provvedimento
perche'  non  compresa  tra  le  tariffe  gia' in vigore alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Ritenuto  che, pertanto, la previsione della predetta tariffa debba
essere annullata d'ufficio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nell'allegato   3  del  decreto  ministeriale  24 maggio  2004
«Rideterminazione  degli  importi  delle tariffe e dei diritti per le
prestazioni  rese  a  richiesta ed utilita' dei soggetti interessati»
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2004, la previsione
relativa   alla   voce  n.  6  «Diritto  annuale»  con  l'indicazione
dell'importo di (euro) 18.144,00, e' annullata.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2006
                    Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi