REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 9 

Attuazione  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2006).
(GU n.15 del 15-4-2006)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del
                          23 febbraio 2006)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Al  fine  di  concorrere  al conseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica  previsti  dalla  legge n. 266 del 23 dicembre 2005
(Legge  finanziaria  2006)  Art. 1, comma 54, le indennita' di carica
dei  consiglieri  regionali  e  dei  componenti dell'esecutivo di cui
all'Art.   1   della   legge   regionale   13 ottobre   1972,  n.  10
(Determinazione  delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e
della  giunta  regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 10
per   cento,   a   far   data  dal  mese  di gennaio  2006,  rispetto
all'ammontare  risultante  alla  data  del  30 settembre  2005. Dalla
stessa  data  sono  ridotti  in egual misura percentuale, per effetto
della  applicazione  dell'Art.  6  della  legge regionale 3 settembre
2001,  n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
consiglieri  regionali)  e successive modifiche, gli assegni vitalizi
dei consiglieri cessati dal mandato.
    2.  E'  fatta comunque salva la modalita' di determinazione delle
indennita'  di  carica  e  per  conseguenza,  degli  assegni vitalizi
prevista dalla legislazione regionale vigente in materia.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 20 febbraio 2006

                               BRESSO