REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1 marzo 2006, n. 10 

Modifiche  all'Art.  3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46,
(Commissione  regionale  per la realizzazione delle pari opportunita'
tra uomo e donna).
(GU n.15 del 15-4-2006)

(Pubblicata  nel  2°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
                   Piemonte n. 9 del 3 marzo 2006)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

        Modifica all'Art. 3 della legge regionale n. 46/1986

    1.  All'ultimo  periodo  del  comma  1  dell'Art.  3  della legge
regionale  12  novembre  1986,  n.  46, (Commissione regionale per la
realizzazione  delle  pari  opportunita'  fra  uomo  e  donna),  come
aggiunto  dall'Art.  2  della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77,
dopo  le  parole:  «le Consigliere», sono inserite le seguenti: «e le
Assessore».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 1° marzo 2006.

            p. Mercedes Bresso Il vice Presidente: Susta