Proroga della commercializzazione di talune varieta' di specie di piante ortive cancellate dai relativi registri nazionali.(GU n.109 del 12-5-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto minsiteriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto l'art. 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, da ultimo
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322, che stabilisce per le varieta' per le quali l'iscrizione non
e' stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per
la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive)
quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei
tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo
anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Considerato che gli interessi hanno presentato le richieste
intese ad ottenere il periodo transitorio per la certificazione, il
controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle
sementi appartenenti alle varieta' indicate nel dispositivo,
cancellate dai registri nazionali delle varieta' di specie di piante
ortive per scadenza dell'iscrizione;
Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge
n. 1096/71, nella riunione del 10 aprile 2006, ha espresso parere
favorevole all'accoglimento delle suddette richieste;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1.
Le sementi appartenenti alle sotto elencate varieta' cancellate
per scadenza dell'iscrizione dai registri nazionali delle varieta' di
specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di
ciascuna indicati, possono essere certificate, controllate quali
sementi standard e commercializzate fino alla data indicata a fianco
di ciscuna varieta':
----> Vedere a pag. 94 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2006
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.