Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».(GU n.115 del 19-5-2006)
Vigente al: 3-6-2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto
con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli
articoli 18, 31 e 33;
Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela
dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attivita' di
recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla
base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in
particolare:
a) le quantita' massime impiegabili;
b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni di utilizzo degli stessi;
c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
dell'ambiente;
Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata
sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate
dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7
ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo
precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le
quantita' massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere
oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, e'
venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e
11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15
luglio 1975, relativa ai rifiuti, cosi' come modificata dalla
direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;
Considerata altresi' la necessita' di adeguare sollecitamente e
compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni
fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre
2004;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 24 novembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da "dalla legge
10 maggio 1976, n. 319" fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: "dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni";
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente lettera d-bis):
"d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme
a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in
funzione della specifica destinazione d'uso del sito.".
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti
non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al
presente articolo.
2. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e
presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di
recupero e' individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita' "Messa in
riserva".
3. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide
con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per
l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la
quantita' dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso
ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere il 70% della
quantita' di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente
regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, e'
ridotto al 50% fatta salva la capacita' effettiva di trattamento
dell'impianto.
4. La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni
di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non
puo' eccedere la quantita' di rifiuti prodotti, in un anno,
all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere
avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di
produzione.
5. Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi
sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che
effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni
caso eccedere la capacita' di stoccaggio autorizzata ai sensi
dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono
essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di
ricezione.
6. La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso
gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero
previste dal presente decreto, non puo' eccedere, in un anno, la
quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero nell'impianto stesso. In ogni
caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre
operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere
effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate
nell'allegato 5 al presente regolamento.
8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente
decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione
dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" e' consentito
esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o
selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei
rifiuti.";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Quantita' impiegabile). - 1. La quantita' massima
impiegabile di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4
al presente decreto in relazione alle diverse attivita' di recupero
ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che
puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in procedura
semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacita'
dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora
l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non
contempli la capacita' autorizzata, la quantita' impiegabile e'
determinata dalla potenzialita' dell'impianto. Il limite della
potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi
in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate piu' tipologie di
rifiuti.
3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero
devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attivita',
precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantita' massime dei rifiuti non pericolosi individuati
nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di
aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di
incentivare il recupero dei rifiuti.";
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Campionamenti e analisi). - 1. Il campionamento dei
rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, e'
effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un
campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti
liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e
preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono
effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a
livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile
derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma
UNI 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del
titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in
occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e,
successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che
intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la
conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle
condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la
specifica attivita' svolta.
6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in
atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli
specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e successive modifiche ed integrazioni.";
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del
test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il
campionamento dei rifiuti e' effettuato in modo da ottenere un
campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti
liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e
preparazione ed analisi degli eluati".
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1,
ai fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i
criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
3. Il test di cessione e' effettuato almeno ad ogni inizio di
attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni
dell'autorita' competente e, comunque, ogni volta che intervengano
modifiche sostanziali nel processo di recupero.";
g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:
"4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi
degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di
cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di
recupero continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche
stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
5. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta, trasporto e
recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e che non soddisfano piu', a seguito delle modifiche
apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della
procedura semplificata o per i quali non e' stato individuato il
parametro quantita', inoltrano richiesta all'ente competente per
territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le
attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite
fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della
categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le
disposizioni di detto decreto.";
h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:
"Art. 11-bis (Attivita' di monitoraggio e controllo delle
operazioni di recupero). - 1. Sono adottati i provvedimenti
necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli
operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto
della gerarchia comunitaria dei rifiuti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per
assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal
presente regolamento, in funzione delle attivita' di recupero svolte
e delle peculiarita' antropiche del sito, adottino un piano di
monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate,
finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza
recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.";
i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al punto 1.1.1 le parole da "industria cartaria" a
"distribuzione di giornali" sono soppresse;
2) al punto 1.1.1 le parole da "raccolta differenziata" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "raccolta differenziata di
RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici
private; attivita' di servizio.";
3) al punto 1.1.2 le parole da "fustellati" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "cartaccia derivante da raccolta
differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle
specifiche delle norme UNI-EN 643";
4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole "carta e cartoni
collati", "pergamena vegetale e pergamino", "carta e cartoni cerati e
paraffinate" sono soppresse;
5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];
6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole "materie prime
secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione," e'
aggiunta la seguente: "eventuale";
7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole "materie prime
secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione," e'
aggiunta la seguente: "eventuale";
8) al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola:
"eventuale";
9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole "riutilizzo
nell'industria metallurgica mediante selezione," e' aggiunta la
seguente: "eventuale";
10) al punto 3.11.2 le parole "Ag > o = 5%" sono sostituite
dalle seguenti: "Ag > o = 5 (X 1000);
11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole "conglomerati
cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi";
12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole "conglomerati
cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi";
13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: "4.7.3 Attivita'
di recupero:
a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela
complessiva [R5];
b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1
al 5% della miscela complessiva [R5]";
14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: "4.7.4:
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate";
15) al punto 5.1 dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche e integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,";
16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole
"e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209";
17) al punto 5.2.3 le parole "separazione dei componenti
pericolosi" sono soppresse;
18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] e'
sostituito dal codice [R4];
19) al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice
[100299];
20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato
sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);
21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];
22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole ";
attivita' di costruzione e demolizione";
23) al punto 6.1.3 le parole da "macinazione" a "separazione"
sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti
massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi
dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi
alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate";
24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e
prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.";
25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];
26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole ";
attivita' di costruzione e demolizione";
27) al punto 6.2.3 le parole da "macinazione" a "separazione"
sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti
massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi
dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi
alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate";
28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole
"e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
29) al punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione," e' aggiunta
la seguente: "eventuale";
30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: "7.1.3 Attivita'
di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione
di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche
e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,
selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di
natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del
test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente
decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui
al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi
stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo
trattamento di cui al punto a) (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";
31) il punto 7.1.4 e' sostituito dal seguente: "7.1.4
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi
all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205";
32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da "cessione"
fino a "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d) realizzazione di
rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo
eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]";
33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole "a caldo" sono
aggiunte le seguenti "e a freddo";
34) al punto 7.6.3 e' aggiunta la seguente lettera c): "c)
produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";
35) al punto 7.6.4 e' aggiunta la seguente lettera b): "b)
materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.";
36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole "burattatura e
barilatura" sono sostituite dalle seguenti: "burattatura e/o
barilatura";
37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti
dal codice [170508];
38) al punto 7.14.2 le parole "contenenti idrocarburi in
concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa
e contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni
inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite
dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg sul secco.";
39) al punto 7.15.2 le parole "contenenti idrocarburi in
concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa
e contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni
inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite
dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg sul secco.";
40) al punto 7.31 le parole "terre e rocce da scavo" sono
soppresse; il codice [170504] e' soppresso;
41) al punto 7.31.1 le parole "attivita' di scavo" sono
soppresse;
42) al punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte" fino alla
fine sono soppresse;
43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole "di ex cave
discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse;
44) al punto 7.31.3 e' aggiunta la seguente lettera c): "c)
formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del
parametro COD) [R5].";
45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:
"7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario
costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attivita' di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente
commercializzate.";
46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] e'
sostituito dal codice [R3] ;
47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];
48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di
recupero il codice [R3];
49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];
50) al punto 9.6.3 prima delle parole "recupero nell'industria
del pannello" e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato "c)";
51) al punto 11.1.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice
[R9];
52) al punto 11.3.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice
[R9];
53) al punto 11.4.1 le parole "di cui al punto 11.11.3" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 11.1.3";
54) al punto 11.8 le parole "lolla di riso" sono soppresse;
55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;
56) al punto 11.8.1 le parole "industria agroalimentare" sono
soppresse;
57) al punto 11.8.2 le parole "durante la sgranatura del riso
e" sono soppresse;
58) al punto 11.11.1 dopo la parola "alimentari" sono aggiunte
le seguenti "e dalla raccolta differenziata di RU";
59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e'
soppresso;
60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e'
sostituito dal codice [R9];
61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra
parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle
seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";
62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola "utilizzo" e'
soppressa la lettera "e"; dopo "27%" e' aggiunta la seguente parola:
"minimo";
63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad
esclusione del parametro COD"; le parole tra parentesi "[con
esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con
esclusione dei rifiuti 030311]";
64) al punto 12.2.3 e' aggiunta la seguente lettera c): "c)
utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona
d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione
(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto) [R10]";
65) al punto 12.5.2 le parole "stirene < 500 ppm sul secco"
sono sostituite dalle seguenti: "stirene < 50 ppm sul secco";
66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole "preparazione di
miscele e conglomerati destinati a" sono soppresse;
67) al punto 12.13.2 dopo le parole "materiali ferrosi" sono
aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%";
68) al punto 13.2.2 le parole "PCDD in concentrazione non
superiore a 2.5 ppb" sono sostituite dalle seguenti: "PCDD in
concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco"; le parole "PCB,
PCT < 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT < 5 ppm
sul secco";
69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;
70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];
71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "formazione di
rilevati" e' aggiunto il codice [R5];
72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad
esclusione del parametro solfati";
73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole "con esclusione delle
ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e
9.6 del presente allegato" sono soppresse;
74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad
esclusione del parametro solfati";
75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] e'
sostituito dal codice [R5];
76) al punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo diretto" sono
sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica";
77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono
sostituiti dai codici [080318] [160216];
78) al punto 13.21.3 dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le
seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri";
79) al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" e' soppressa;
80) al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite
dalle seguenti: "o speciali non pericolosi";
81) al punto 14.1.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite
dalle seguenti: "raccolta finalizzata di rifiuti speciali non
pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti";
82) al punto 14.1.2 le parole da "Nella produzione" fino a
"pneumatici fuori uso" sono soppresse;
83) al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" sono aggiunte le
seguenti: "conformi alle norme tecniche UNI 9903-1";
84) al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" e' aggiunto il
codice [R3];
85) al punto 14.1.3 le parole da "Il combustibile" fmo a
"decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse;
86) al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione"
sono sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione, vagliatura
e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed";
87) al punto 15.1.3 dopo le parole "produzione di biogas" e'
aggiunto il codice [R3];
88) al punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato 3 al
presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "alla
voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto
ministeriale";
89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito
dal codice [200201];
90) al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso un
processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che
evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione
ed umificazione della sostanza organica" e' aggiungo il codice [R3];
91) al punto 17.1.3 dopo le parole "gas di pirolisi e
gassificazione" e' aggiunto il codice [R3]; le parole "alla voce 12
dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale" sono sostituite
dalle seguenti: "alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al
presente decreto ministeriale";
92) al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" e' soppressa
la lettera "e";
93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];
94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice
[R3].
l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
Al punto 1.2 dopo le parole "con le seguenti caratteristiche"
sono aggiunte le seguenti: "corrispondenti all'RDF di qualita'
normale di cui alla norma UNI 9903-1".
Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro "umidita"
e' innalzato dal 30% al "40%".
Al punto 12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 11" sono
sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12".
Al punto 13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 14" sono
sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13";
m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:
"Allegato 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A
alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN
12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una
granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per
almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potra' procedere alla
successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto
5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni
analitiche devono essere confrontati con i valori limite della
seguente tabella:
Tabella
+------------+------------------+---------------------+
|Parametri |Unita' di misura |Concentrazioni limite|
+------------+------------------+---------------------+
|Nitrati |Mg/l NO3 |50 |
+------------+------------------+---------------------+
|Fluoruri |Mg/l F |1,5 |
+------------+------------------+---------------------+
|Solfati |Mg/l SO4 |250 |
+------------+------------------+---------------------+
|Cloruri |Mg/1 Cl |100 |
+------------+------------------+---------------------+
|Cianuri |microngrammi/l Cn |50 |
+------------+------------------+---------------------+
|Bario |Mg/l Ba |1 |
+------------+------------------+---------------------+
|Rame |Mg/l Cu |0.05 |
+------------+------------------+---------------------+
|Zinco |Mg/l Zn |3 |
+------------+------------------+---------------------+
|Berillio |microngrammi/l Be |10 |
+------------+------------------+---------------------+
|Cobalto |microngrammi/l Co |250 |
+------------+------------------+---------------------+
|Nichel |microngrammi/l Ni |10 |
+------------+------------------+---------------------+
|Vanadio |microngrammi/l V |250 |
+------------+------------------+---------------------+
|Arsenico |microngrammi/l As |50 |
+------------+------------------+---------------------+
|Cadmio |microngrammi/l Cd |5 |
+------------+------------------+---------------------+
|Cromo totale|microngrammi/l Cr | 50 |
+------------+------------------+---------------------+
|Piombo |microngrammi/l Pb |50 |
+------------+------------------+---------------------+
|Selenio |microngrammi/l Se |10 |
+------------+------------------+---------------------+
|Mercurio |microngrammi/l Hg |1 |
+------------+------------------+---------------------+
|Amianto |Mg/l |30 |
+------------+------------------+---------------------+
|COD Mg/l |30 | |
+------------+------------------+---------------------+
|PH | |5,5 < > 12,0 |
+------------+------------------+---------------------+
In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del
presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e
rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in
relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del
rifiuto.";
n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:
Parte di provvedimento in formato grafico
o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:
"Allegato 5
NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO
L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
1.
Ubicazione.
Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in
riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le
norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti
di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree
esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B
individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
2. Dotazioni minime.
L'impianto deve essere provvisto di:
a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque
meteoriche;
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di
rifiuti che contengono sostanze oleose nelle
concentrazioni consentite dal presente decreto,
il sistema di raccolta e allontanamento dei
reflui deve essere provvisto di separatori per
oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di
raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il
cui contenuto deve essere avviato agli impianti
di trattamento;
c) idonea recinzione.
3. Organizzazione.
Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei
rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di
messa in riserva.
La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e
dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale
possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie
dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso
ed in uscita.
Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree
distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente
decreto ed opportunamente separate.
4. Stoccaggio in cumuli.
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono
essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto
dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili
resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la
separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali
liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di
capacita' adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente
avviato all'impianto di trattamento.
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni
di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono
essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a
mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio
dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di
chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo
scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere
mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni
nell'ambiente.
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume
residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo
antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di
allarmi di livello.
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti
liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di
abbattimento.
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie
pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al
serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di
contenimento vi siano piu' serbatoi, la capacita' del bacino deve
essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni
caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita',
aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di
svuotamento.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono
essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi
di raccolta per i liquidi.
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato
all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve
superare i tre piani.
I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di
rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione
(passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida
rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
6. Stoccaggio in vasche fuori terra.
Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che
le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare
e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono
essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.
7. Bonifica dei contenitori.
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e
non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di
rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
appropriati alle nuove utilizzazioni.
8. Criteri di gestione.
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai
rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo
smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di
recupero.
Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non
modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il
successivo recupero.
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo
che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori
superficiali e/o profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di
formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere
fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle
stesse.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8
maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 298