COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005 

I  programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in
sicurezza  degli  edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27
dicembre 2002, n. 289). Modifica delibera n. 102/2004. (Deliberazione
n. 157/05).
(GU n.117 del 22-5-2006)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»  e  che,  all'art. 3, individua le competenze
degli Enti locali in materia;
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il  31 dicembre  2001;  adempimento  che  questo  Comitato  stesso ha
assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e prevede che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono individuati i
soggetti   autorizzati  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre
operazioni finanziarie;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art.  1  della  menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.
80,   comma 21,   che   prevede,   nell'ambito  del  programma  delle
infrastrutture   strategiche  di  cui  alla  legge  n.  443/2001,  la
predisposizione  -  da  parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti    di    concerto    con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  -  di un «Piano straordinario di
messa   in  sicurezza  degli  edifici  scolastici»,  con  particolare
riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e
che  dispone  la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che,
sentita  la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto
di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 3,
comma 91,  che  destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza
degli  edifici  scolastici»  un  importo  non  inferiore al 10% delle
risorse  di  cui  all'art.  13, comma 1, della legge n. 166/2002, che
risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
  Vista  la  delibera  20 dicembre  2004,  n.  102  (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  186/2005),  con la quale questo Comitato, ai
sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e
dell'art.  3, comma 91, della legge n. 350/2003 ha approvato il primo
programma  stralcio  di  messa in sicurezza degli edifici scolastici,
che  riguarda  738  edifici  scolastici ed ha un costo complessivo di
193.883.695,00 euro;
  Considerato  che  la  Conferenza  Unificata,  nella  seduta  del 13
ottobre  2005,  ha  raggiunto  l'intesa  istituzionale prevista dalla
delibera  n.  102/2004  per definire le procedure di attuazione della
delibera  medesima,  richiamandosi  al disposto dell'art. 8, comma 6,
della   legge   6 giugno  2003,  n.  131,  e  qualificando  il  piano
straordinario  in  questione  quale  piano  di  opere  per  le  quali
l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale,
nonche'    adottando   un   documento   recante   disposizioni   piu'
particolareggiate per dare esecuzione all'intesa;
  Considerato   che   nell'occasione   la   Conferenza  unificata  ha
raccomandato  di  procedere  ad una modifica della delibera stessa in
modo  da  stabilire  che  anche  le economie di gara, cosi' come gia'
previsto  per  quelle maturate nelle fasi successive di realizzazione
degli    interventi    inclusi   nel   Programma,   rimangano   nella
disponibilita'  degli  Enti  beneficiari  sino  al  completamento dei
lavori  e  che  gli  importi  residui vengano versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinati, a cura di questo Comitato,
ad analoghi interventi relativi alle medesime regioni;
  Ritenuto  che  la  suddetta  modifica  sia conforme alla disciplina
contenuta  nell'art.  13,  comma 1, della legge n. 166/2002, che - in
merito  agli  interventi  inclusi  nel Programma delle infrastrutture
strategiche  -  prevede  che  le  somme  non  utilizzate  dagli  Enti
attuatori  vengano  versate all'entrata del bilancio dello Stato alla
fine   della   fase  realizzativa  delle  opere,  per  la  successiva
riassegnazione ad interventi dello stesso genere;
  Considerato  che  l'intesa  summenzionata  ha introdotto penetranti
poteri  di  controllo e coordinamento sull'uso delle risorse statali,
assegnate  al  Programma in questione in base alla legge n. 289/2002,
da  parte sia del Ministero di settore che delle Regioni interessate,
individuate quali responsabili dell'attuazione del Programma;
  Rilevato che, a seguito della segnalazione di alcune imprecisioni o
inesattezze  nella  redazione  dell'allegato  alla citata delibera da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli Enti
interessati,   si   rende   necessario   apportare  alcune  modifiche
all'elenco degli interventi di cui al suddetto programma;
                              Delibera:
  1. Modifiche al testo della delibera n. 102/2004.
  1.1.  Il  punto  3  della  delibera  20 dicembre  2004,  n. 102, e'
sostituito come segue:
    «Il  soggetto  abilitato  ad  accendere i mutui o a effettuare le
altre  operazioni  finanziarie,  ai sensi dell'art. 13 della legge n.
166/2002,  e'  il  soggetto  titolare  dell'intervento,  cioe' l'Ente
(Provincia  o  Comune)  competente alla realizzazione dell'intervento
ammesso a finanziamento.
  Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato
anche  la  quota  massima di limite di impegno attribuita per ciascun
intervento  con  la  specificazione  dell'anno  di riferimento. Detta
quota   e'  da  intendere  quale  misura  massima  del  finanziamento
dell'intervento  considerato  a carico delle risorse recate dall'art.
13  della  legge  n.  166/2002,  come  rifinanziato  dalla  legge  n.
350/2003.
  Le  economie conseguenti all'esito della gara di aggiudicazione dei
lavori,  le  economie realizzate in sede di accensione dei mutui o di
effettuazione  delle  operazioni  finanziarie richiamate dal suddetto
art. 13 e le economie maturate nelle fasi successive di realizzazione
degli   interventi   inclusi   nel  Piano  restano  finalizzate  alla
realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo. Gli
importi  residui  non  utilizzati dovranno essere versati all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  e  saranno  destinati,  a cura di questo
Comitato,  ad  altri  interventi  rispondenti  alle  finalita' di cui
all'art.  80,  comma 21,  della  legge  n.  289/2002, da inserire nei
successivi  programmi  stralcio  e relativi alle medesime Regioni. In
caso  di  coesistenza  di  piu'  fonti  di  finanziamento le suddette
economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al
concorso al finanziamento dell'opera».
  1.2.  Il  punto  4  della  delibera  n.  102/2004 e' sostituito dal
seguente:
    «L'istituto   finanziatore   provvedera'   ad   erogare  all'Ente
beneficiario,   entro  la  quota  di  limite  di  impegno  assegnata,
l'importo di spettanza su richiesta dell'Ente stesso, corredata dalla
comunicazione della Regione territorialmente competente prevista, per
le diverse fasi, nell'intesa citata nelle premesse.
    L'istituto  finanziatore  comunica  le  intervenute erogazioni al
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e alla Regione ai
fini   dell'espletamento  delle  attivita'  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002».
  1.3.  Il punto 6 della citata delibera e' integrato con il seguente
periodo:
    «Gli  importi  derivanti  dai  predetti  definanziamenti, al pari
delle economie non utilizzate di cui al precedente punto 3 come sopra
sostituito,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato e
saranno  destinati ad interventi da inserire nei successivi programmi
stralcio afferenti le stesse Regioni».
    1.4. In considerazione dei ritardi registrati nell'attuazione del
programma  stralcio  in  questione, la prima relazione sullo stato di
attuazione  sara'  sottoposta  a  questo  Comitato entro il 30 giugno
2006.  Resta  confermata  la periodicita' semestrale delle successive
relazioni.
    2. Modifiche all'allegato alla delibera n. 102/2004.
    2.1. Regione Abruzzo.
    Per  l'intervento n. 83 il soggetto aggiudicatore e' il Comune di
L'Aquila,  del  quale  Coppitto  - in cui e' localizzato l'intervento
medesimo - e' una frazione.
    2.2. Regione Calabria.
    La  dizione  di  alcuni  Comuni  beneficiari  e' rettificata come
appresso:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 31  <----

    2.3. Regione Emilia-Romagna.
    L'intervento  n. 25 interessante il Comune di Argenta (Ferrara) e
relativo  al  «Liceo  Scientifico  via  Matteotti»  e' sostituito con
l'intervento,  di  pari importo, concernente la «Scuola Media Aleotti
via XVIII Aprile».
    Sono  poi  apportate  rettifiche  alla  denominazione  di  alcuni
edifici scolastici secondo il prospetto che segue:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 31  <----

    2.4. Regione Lombardia:
    L'elenco degli interventi concernenti la predetta Regione, di cui
all'allegato   alla  delibera  n.  102/2004,  e'  sostituito  con  il
seguente:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 32  <----

    2.5. Regione Marche:
    La denominazione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come
appresso:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 32  <----

    Sono  inoltre  apportate  rettifiche alla denominazione di alcuni
edifici scolastici secondo il prospetto che segue:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 32  <----

      Roma, 2 dicembre 2005
                       Il presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                               Molgora
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 102