MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 aprile 2006 

Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.
(GU n.120 del 25-5-2006)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la propria ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e
integrazioni,  recante  misure  di  polizia veterinaria in materia di
malattie  infettive  e  diffusive dei volatili da cortile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n.
204 del 2 settembre 2005;
  Vista  la decisione 2006/52/CE del 30 gennaio 2006 recante modifica
della  decisione  2005/731/CE  che  fissa  ulteriori requisiti per la
sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;
  Considerata la necessita' di ridurre i possibili fattori di rischio
di introduzione del virus dall'ambiente naturale a quello antropico e
la   necessita'   a  garantire  la  conservazione  delle  popolazioni
selvatiche recettive;
  Considerata  la  possibilita'  che  gli  uccelli migratori, che nei
prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i
territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo
di  introduzione  del virus altamente patogeno H5N1 nelle popolazioni
di volatili domestici;
  Considerato  il  rinvenimento  in  provincia  di  Perugia  nel mese
di febbraio 2006 di un germano reale positivo al virus dell'influenza
aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1 e che questa specie,
molto  numerosa  sul  territorio nazionale, rappresenta il principale
ospite di mantenimento dei virus influenzali di tipo A;
  Considerato  che  la  pratica  di  immissione  in  natura,  a  fini
venatori,  di  tutte  le  specie  di  volatili  allevati appartenenti
all'Ordine  degli  Anseriformi  potrebbe  rappresentare  un possibile
rischio  di diffusione dell'influenza aviaria, legato all'aumento del
carico biologico;
  Ritenuto  necessario  adottare  misure  straordinarie, a seguito di
positivita'  da  virus  H5N1  altamente patogeno in uccelli selvatici
rinvenuti   in  diverse  zone  umide  del  territorio  nazionale,  in
considerazione   della   situazione   epidemiologica   internazionale
relativa  all'influenza aviaria e del rischio connesso alla possibile
introduzione  del  virus  a seguito di contatti con volatili allevati
all'aperto;
  Visto  il parere favorevole espresso dall'Unita' centrale di crisi,
istituita  con  decreto  ministeriale 9 gennaio 2006, nel corso della
riunione dell'8 marzo 2006 circa il divieto fino al 31 maggio 2006 di
rilascio  in  natura  di  anatidi  allevati ai fini del ripopolamento
venatorio;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  A  seguito  di  isolamento  di virus H5N1 altamente patogeno in
volatili  selvatici  rinvenuti  in  zone umide di diverse Regioni del
centro e sud Italia, e' vietata su tutto il territorio nazionale fino
al  31 maggio 2006 l'immissione in natura a fini venatori di tutte le
specie   di   volatili   allevati   appartenenti   all'Ordine   degli
anseriformi.
  La  presente  ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle Autorita'
sanitarie  di  controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 19 aprile 2006
                Il Ministro della salute (ad interim)
                             Berlusconi
Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 93