N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 maggio 2006 (della Regione Piemonte)

Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di  tossicodipendenza  - Disciplina dell'istanza per la sospensione
  dell'esecuzione  della pena da parte di soggetto condannato per uno
  dei reati in materia di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope -
  Certificazione   attestante   lo  stato  di  tossicodipendenza,  di
  alcoldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso
  abituale   di   sostanze   stupefacenti   psicotrope  o  alcoliche,
  l'andamento  del  programma  concordato eventualmente in corso e la
  sua idoneita' ai fini del recupero del condannato - Possibilita' di
  rilascio,  oltre  che  da  un  SERT, anche da una struttura privata
  accreditata   -   Ricorso   della  Regione  Piemonte  -  Denunciata
  violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela
  della   salute   e  di  organizzazione  del  servizio  sanitario  -
  Violazione  del  principio  di leale collaborazione per la mancanza
  d'intesa.
- D.L.  30 dicembre  2005,  n. 272,  convertito  in legge 21 febbraio
  2006, n. 49, art. 4-undecies.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di tossicodipendenza - Previsione dell'esercizio delle attivita' di
  prevenzione e di intervento, secondo uniformi condizioni di parita'
  dei  servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle
  strutture  private  autorizzate  dal  S.S.N.  -  Determinazione dei
  necessari   requisiti  strutturali,  tecnologici,  organizzativi  e
  funzionali  dei  servizi  pubblici per la tossicodipendenza e delle
  strutture  private  che esercitano attivita' di prevenzione, cura e
  riabilitazione   nel   settore   -  Determinazione  delle  funzioni
  spettanti   ai  servizi  pubblici  ed  alle  strutture  autorizzate
  pubbliche  e  private - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata
  violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela
  della  salute  e di organizzazione del servizio sanitario - Lesione
  dell'autonomia  finanziaria regionale - Violazione del principio di
  leale collaborazione per la mancanza di intesa.
- D.L.  30 dicembre  2005,  n. 272,  convertito  in legge 21 febbraio
  2006, n. 49, art. 4-quaterdecies.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di  tossicodipendenza  - Previsione dei livelli essenziali relativi
  alla   liberta'  di  scelta  dell'assistito  ed  ai  requisiti  per
  l'autorizzazione  delle  strutture  private - Ricorso della Regione
  Piemonte   -   Denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza
  regionale in materia di tutela della salute e di organizzazione del
  servizio sanitario - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale -
  Violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza di
  intesa.
- D.L.  30 dicembre  2005,  n. 272,  convertito  in legge 21 febbraio
  2006, n. 49, art. 4-quinquiesdecies.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
    Ricorso  per  la Regione Piemonte in persona della presidente pro
tempore   prof.   Mercedes  Bresso,  in  forza  di  deliberazione  di
autorizzazione  della giunta regionale n. 65-2661 del 19 aprile 2006,
con  la  rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra e de1l'avv.
Gabriele  Pafundi  e con elezione di domicilio presso quest'ultimo in
Roma,  viale  Giulio Cesare n. 14, per procura speciale a margine del
presente atto;

    Contro  il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 4-undecies,
4-quaterdecies  e  4-quinquiesdecies  della  legge  21 febbraio 2006,
n. 49 di «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30
dicembre  2005,  n. 272  recante  misure  urgenti  per  garantire  la
sicurezza  ed  i  finanziamenti  per  le prossime olimpiadi invernali
nonche'    la    funzionalita'   dell'amministrazione   dell'Interno.
Disposizioni per favorire il recupero dei tosicodipendenti recidivi».

                          Premesso in fatto

    Nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 48 del 27 febbraio 2006 e' stata pubblicata la legge 21
febbraio  2006,  n. 49 di «Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge  30  dicembre  2005  n. 272  recante misure urgenti per
garantire  la  sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi
invernali nonche' la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno.
Disposizioni per favorire il recupero dei tosicodipendenti recidivi»,
con la quale, in sede di conversione, sono state emanate disposizioni
di  modifica  di  norme  del  testo  unico  delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
specificamente     gli     artt. 4-undecies,     4-quaterdecies     e
4-quinquiesdecies  che  la  Regione  Piemonte  ravvisa  lesivi  della
propria sfera di competenza per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    Violazione   degli   artt. 117,   118,  119  della  Costituzione.
Violazione del principio di leale collaborazione.
    L'art.  4-undecies  della legge 21 febbraio 2006, n. 49, modifica
l'art. 94  del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica,   n. 309   del   1990  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione   dei   relativi   stati   di   tossicodipendenza,  in
particolare  sostituendo  il  comma  1 di detto articolo e stabilendo
come  segue: «Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti
di  persona tossicodipendente o alcoodipendente che abbia in corso un
programma di recrpero o che ad esso intenda sottoporsi, l'irteressato
puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale  per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla
base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda  unita'
sanitaria  locale  o  con  una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'art. 116   (...).   Alla   domanda   e'   allegata,  a  pena  di
inammissibilita',   certificazione   rilasciata   da   una  struttura
sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per
l'attivita'   di   diagnosi   prevista   dal  comma  2,  lettera  d),
dell'art. 116   attestante   lo   stato  di  tossicodipendenza  o  di
alcooldipendenza,  la procedura con la quale e' stato accertato l'uso
abituale   di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o  alcoliche,
l'andamento  del programma concordato eventualmente in corso e la sua
idoneita',   ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'  il
trattamento  sia  eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,
la  struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento
istituzionale  di  cui  all'art.  8-quater del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato
gli  accordi  contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies del citato
decreto legislativo».
    L'art.  4-quaterdecies  della  legge n. 49/2006 sostituisce l'at.
113  del  testo  unico  sopracitato d.P.R. n. 309/1990 statuendo come
segue: «(Competenze delle regioni e delle province autonome).
    1.  -  Le  regioni  e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano  l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze  nel rispetto dei principi di cui al presente testo
unico, ed in particolare dei seguenti principi:
        a) le  attivita'  di prevenzione e di intervento contro l'uso
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  siano  esercitate  secondo
uniformi  condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza
ai   tossicodipendenti  e  delle  strutture  private  autrizzate  dal
Servizio sanitario nazionale;
        b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture
private che esercitano attivita' di prerenzione cura e riabilitazione
nel  settore,  devono  essere  in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'art. 116;
        c) la   disciplina   dell'accreditamento   istituzionale  dei
servizi  e  delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'art.
8-quater   del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502,  e
successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi
ed  alle  prestazioni  erogate dai servizi pubblici e dalle strutture
private accreditate;
        d) ai  servizi  e  alle  strutture  autorizzate,  pubbliche e
private, spettano, tra l'altro le seguenti funzioni:
          1)  analisi  delle  condizioni  cliniche,  sociosanitarie e
psicologiche   del   tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con  la
famiglia;
          2)   controlli  clinici  e  di  laboratorio  necessari  per
accertate  lo  stato  di  tossicodipendenza  effettuati  da strutture
pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
          3)  individuazione  del  programma  farmacologico  o  delle
terapie  di disintossicazione e diagnosi delle patologia in atto, con
particolare  riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate
allo stato di tossicodipendenza;
          4)  elaborazione,  attuazione  e  verifica  di un programma
terapeutico  e  socio-riabilitativo,  nel  rispetto della liberta' di
scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
          5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta
di interventi di informazione e prevenzione».
    L'art.  4-quinquiesdecies  della  legge  n. 49/2006  modifica poi
l'art. 116  del  citato  testo  unico  d.P.R.  n. 309/1990 stabilendo
quanto  segue:  «(Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta
dell'utente  e  ai  requisiti  per  l'autorizzazione  delle strutture
private)
    1.  -  Le  regioni  e le Province autonoma di Trento e di Bolzano
assicurano  quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai  sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m), della Costituzione, la
liberta'   di  scelta  di  ogni  singolo  utente  relativamente  alla
prevenzione,   cura  e  riabilitazione  delle  tossicodipendenze.  La
realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio di attivita' sanitaria e
socio-sanitaria    a   favore   di   soggetti   tossicodipendenti   o
alcooldipendenti  e'  soggetta  ad  autorizzazione ai sensi dell'art.
8-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
    2.  -  L'autorizzazione  alla  specifica  attivita'  prescelta e'
rilasciata   in   presenza   dei   seguenti   requisiti  minimi,  che
rappresentano  livelli  essenziali  ai  sensi  dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione:
        a) personalita'  giuridica  di  diritio  pubblico o privato o
natura  di  associazione  riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli
artt. 12 e seguenti del codice civile;
        b) disponibilita'  di  locali e attrezzature adeguate al tipo
di attivita' prescelta;
        c) personale  dotato  di comprovata esperienza nel settore di
attivita' prescelto;
        d) presenza  di  un'equipe  multidisciplinare  composta dalle
figure  professionale  del medico con specializzazioni attinenti alle
patologie  correlate  alla  tossicodipendenza  o del medico formato e
perfezionato  in  materia  di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o
dello   psicologo   abilitato   all'esercizio  della  psicoterapia  e
dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia
quella di diagnosi della tossicodipendenza;
        e) presenza     numericamente    adeguata    di    educatori,
professionali  e  di comunita', supportata dalle figure professionali
del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la
specifica   attivita'   prescelta   di   cura  e  riabilitazione  dei
tossicodipendenti.
    3.  -  Il  diniego  di  autorizzazione  deve  essere motivato con
espresso  riferimento  alle  normative  vigenti  o  al  possesso  dei
requisiti minimi di cui al comma 2.
    4.  - Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita'
di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e
le   cause   che   danno   luogo   alla  sospensione  o  alla  revoca
dell'autozizzazione. (...).
    7.  - Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente
articolo  sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi
regionali e provinciali. (...)
    9.  -  Per  le  finalita'  indicate nel comma 1 dell'art. 100 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le
province  autonome  di  cui  al  comma  1  sono  abilitate a ricevere
erogazioni  liberali  fatte  ai  sensi  del  comma 2, lettera a), del
suddetto  articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi
da  questi  presentati  ed  i criteri predeterminati dalle rispettive
assemblee».
    Le  norme  soprarichiamatate definiscono un sistema organizzativo
secondo  il  quale le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione
delle  tossicodipendenze, ivi comprese quelle rivolte ai programmi di
recupero per le persone sottoposte a pena detentiva tossicodipendenti
od  alcooldipendenti  che chiedano l'affidamento in prova al servizio
sociale,  vengono  ad essere espletate indifferentemente da parte dei
servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai tossicodipendenti, ovvero da
parte  di  strutture private da autorizzare sulla scorta del possesso
di requisiti minimi predeterminati.
    Le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza  vanno ascritte sia alla materia della tutela della
salute,  che  appartiene alla competenza concorrente delle regioni ai
sensi  dell'art. 117,  terzo comma della Costituzione, sia all'ambito
delle politiche sociali e degli interventi di assistenza sociale, che
ricadono  nella  competenza  legislativa  regionale  di cui al quarto
comma dell'art. 117 Cost.
    E'  chiaro che e' profondamente mutato il quadro normativo in cui
si  inseriva il d.P.R. n. 309/1990 recante il testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti le cui norme sono oggetto
delle   modificazioni   apportate  con  le  sopraddette  disposizioni
impugnate.
    L'art.  4-undecies  non  esplicita  riferimenti  alle  competenze
statali e regionali; l'art. 4-quaterdecies sostituendo l'art. 113 del
testo  unico  cit.  fa  enunciazione  di  principi  ai  quali debbono
conformarsi  le  regioni; l'art. 4-quinquiesdecies sostituendo l'avv.
116  del  testo  unico  cit. intitola ai «livelli essenziali relativi
alla   liberta'   di   scelta   dell'utente   ed   ai  requisiti  per
l'autorizzazione  delle  strutture private» che sono riportati, sotto
la   disciplina   dell'art. 117   secondo   comma   lett.   m)  della
Costituzione.
    Come  e'  stato  posto  in  luce  da  codesta  ecc.ma  Corte,  la
competenza  legislativa  concorrente  concernente  la  «tutela  della
salute» di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione e' «assai
piu'   ampia»   rispetto   alla  precedente  relativa  all'assistenza
ospedaliera  ed  esprime «l'intento di una piu' netta distinzione fra
la   competenza  regionale  a  legiferare  in  questa  materia  e  la
competenza   statale,   limitata   alla  detrminazione  dei  principi
fondamentali   della  disciplina»  (sent.  n. 282/2002;  n. 270/2005;
n. 134/2006).
    In   relazione   a   cio',   l'inserimento   nel   secondo  comma
dell'art. 117 del nuovo titolo V della Costituzione fra le materie di
legislazione  esclusiva  dello Stato della determinazione dei livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che   devono  essere  garantiti  in  tutto  il  territorio  nazionale
attribuisce  al  legislatore  statale  un  fondamentale strumento per
garantire  il mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento
sul  piano  dei  diritti  di  tutti  i  soggetti,  pur  in un sistema
caratterizzato   da  un  livello  di  autonomia  regionale  e  locale
decisamente    accresciuto.    La    conseguente    forte   incidenza
sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze
legislative ed amminisrative delle regioni e province autonome impone
che  queste  scelte  almeno  nelle  loro linee generali siano operate
dallo  Stato  con  legge,  che  dovra'  inoltre  determinare adeguate
procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed
articolazioni ulteriori che si rendano necessarie».
    Inoltre  la  determinazione  dei livelli essenziali e' oggetto di
«apposito  procedimento  prevedendo  un  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro della salute di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  (sent.  n. 88/2003;
n. 134/2006).
    Orbene,  la  disciplina  dei principi fondamentali spettante allo
Stato   nelle  materie  di  legislazione  concorrente  come  pure  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il
territorio  nazionale  spettante  alla legislazione esclusiva statale
vanno   individuate   con  obbiettivo  criterio  e  mantenendo  saldo
riferimento   all'ambito   delle   autonomie   regionali   e   locali
costituzionalmente garantite.
    Le   norme  impugnate  si  addentrano  invece  in  una  pervasiva
regolamentazione  che  annulla  ogni  ambito  di  scelta  legislativa
regionale  nell'individuazione  di  misure  ed  interventi sanitari e
socio-assistenziali  adeguati  nell'organizzazione  dei  servizi alle
diverse   realta'  territoriali,  per  diversificate  esigenze  della
popolazione e per diverse situazioni di disponibilita' e capacita' di
strutture private.
    Affermando la parita' fra strutture pubbliche e private, le nuove
norme  estendono  a  queste ultime compiti in precedenza propri delle
strutture   pubbliche   del  servizio  sanitario,  abilitandole  alla
diagnosi   dello  stato  di  tossicodipendenza,  alla  programmazione
riabilitativa,   all'attuazione  dei  programmi  di  recupero,  senza
verifica  da  parte  delle  aziende sanitarie locali sulle necessita'
degli  interventi  e  sulla validita' dei percorsi riabilitativi e di
reinserimento.
    L'attivazione  indiscriminata  di  strutture  pubbliche e private
sullo  stesso  piano  e  la  mancata  previsione ed anzi la apparente
esclusione  di  ogni  forma  di  coordinanento  di tali attivita' sul
territorio  da  parte  della  Regione  attraverso  le strutture delle
A.S.L.  determina  la pretermissione delle funzioni programmatorie di
attivita'   e  di  spesa  che  alla  regione  competono  nel  settore
considerato.
    La  stessa  fissazione  dell'obbligo  di  «uniformi condizioni di
parita'  dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e
delle strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale»
senza  la  previsione  di un ambito di articolazione e di adeguamento
alle  realta'  locali  ingenera  conseguenze distorsive sulla rete di
servizi  pubblici  integrata  con strutture private, le quali possono
avere  diversa  consistenza  e  capacita'  di  prestazioni ed erogare
servizi  differenti,  collegandosi in una orgnizzazione sinergica per
il raggiungimento degli obbiettivi di adeguato livello di prestazioni
articolato sul territorio regionale.
    La  nuova disciplina statale fissa altresi' in modo dettagliato i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi che le strutture private debbono
possedere  ai  fini  dell'autorizzazione  e fissa in nodo altrettanto
tassativo   le   condizioni   che  possono  giustificare  il  diniego
dell'autorizzazione.
    Vi  e'  inoltre  l'ammissione  pura  e  semplice,  stabilita  dal
novellato  art. 116,  comma  7, degli enti attualmente iscritti negli
albi  regionali  e  provinciali  (in base ai requisiti previsti dalle
norme  precedenti  e  per  le  attivita' precedentemente contemplate)
all'espletamento delle nuove attivita' ora contemplate.
    Infine  vi  e' la previsione di cui all'utimo comma del novellato
art. 116  che  vincola anche l'attribuzione da parte delle regioni di
fondi  provenienti  da erogazioni liberali ai sensi dell'art. 100 del
t.u. imposte sui redditi.
    Non   residua   dunque  alcun  ambito  di  attivita'  legislativa
regionale,  ne'  di  compiti  di  programmazione  delle  attivita' di
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   delle   tossicodipendenze,
relegandosi  la  funzione  regionale  ad  una  mera esecuzione di una
normativa  compiutamente  definita  a livello statale e di un sistema
organizzativo totalmente predeterminato anche nella sua attuazione di
singole autorizzazioni amministrative.
    Si  aggiunga inoltre la palese violazione dell'autonomia di spesa
delle  regioni  che  mentre vedono compressa oltre misura la funzione
normativa   e   di   programmazione   delle  attivita'  sanitarie  ed
assistenziali nel campo delle tossicodipendenze debbono d'altro canto
sostenere  la  spesa  delle  prestazioni  che  vengono  decise  dalle
strutture  private, operanti in parallelo ai servizi pubblici e senza
alcun filtro e coordinamento da parte delle A.S.L.
    La deteriminazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria
mediante procedure d'intesa consente di soddisfare anche all'esigenza
di  individuazione  delle  corrispondenti  risorse  economiche  in un
quadro   di   programmazione   della  spesa  sanitaria,  diversamente
trovandosi le regioni esposte ad aumenti incontrollati della spesa ed
alla   alterazione   delle   proprie   previsioni   programmatorie  e
finanziarie gia' assunte.
    Le  norme in questione non sono frutto di intesa con le regioni e
determinano   pertanto   violazione  anche  del  principio  di  leale
collaborazione.
                              P. Q. M.
    Chiede   piaccia  all'ecc.na  Corte  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale      degli      artt. 4-undecies,      4-quaterdecies,
4-quinquiesdecies della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
per  le  parti e sotto i profili di violazione degli artt. 117, 118 e
119  Cost.  e  del  principio  costituzionale di leale collaborazione
specificati nei motivi sopraesposti.
        Torino - Roma, addi' 21 aprile 2006
             Avv. Anita Ciavarra - Avv. Gabriele Pafundi
06C0410