N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 maggio 2006 (della Regione Umbria)

Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di tossicodipendenza - Previsione dell'esercizio delle attivita' di
  prevenzione e di intervento, secondo uniformi condizioni di parita'
  dei  servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle
  strutture  private  autorizzate  dal  S.S.N.  -  Determinazione dei
  necessari   requisiti  strutturali,  tecnologici,  organizzativi  e
  funzionali  dei  servizi  pubblici per la tossicodipendenza e delle
  strutture  private  che esercitano attivita' di prevenzione, cura e
  riabilitazione   nel   settore   -  Determinazione  delle  funzioni
  spettanti   ai  servizi  pubblici  ed  alle  strutture  autorizzate
  pubbliche  e  private  -  Ricorso della Regione Umbria - Denunciata
  violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela
  della  salute  e  di  politiche  sociali - Lesione del principio di
  sussidiarieta' - Violazione del principio di tutela della salute.
- D.L.  30 dicembre  2005,  n. 272,  conv. in legge 21 febbraio 2006,
  n. 49,  artt. 4-quaterdecies,  e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30 in
  relazione al nuovo art. 113 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
- Costituzione, artt. 32, 117 e 119.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di  tossicodipendenza  - Previsione dei livelli essenziali relativi
  alla  liberta'  di  scelta  dell'assistito  -  Autorizzazione delle
  strutture    private   alla   specifica   attivita'   prescelta   -
  Subordinazione   al  possesso  di  requisiti  minimi  (personalita'
  giuridica  di  diritto  pubblico  e privato, natura di associazione
  riconosciuta  o  riconoscibile  ai  sensi  degli artt. 12 e ss. del
  c.c.;  disponibilita'  di locali e attrezzatura adeguata al tipo di
  attivita' prescelta e personale dotato di comprovata esperienza nel
  settore    di    attivita'   prescelta;   presenza   di   un'equipe
  multidisciplinare  composta  dalle figure professionali del medico,
  con   specializzazioni  attinenti  alle  patologie  correlate  alla
  tossicodipendenza,  dello  psichiatra  e/o  psicologo,  in  caso di
  scelta  di  attivita' di diagnosi della tossicodipendenza; presenza
  numericamente  adeguata  di educatori professionali e di comunita',
  supportata dal medico e dallo psicologo, per la specifica attivita'
  di  cura  e  riabilitazione)  -  Ricorso  della  Regione  Umbria  -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza  regionale  in
  materia  di  tutela  della  salute  ed  organizzazione del servizio
  sanitario,   trattandosi   di   livelli  attinenti  alle  strutture
  sanitarie e non agli standard delle specifiche prestazioni.
- D.L.  30 dicembre  2005,  n. 272,  art. 4-quinquiesdecies, conv. in
  legge 21 febbraio 2006, n. 49.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m), e comma terzo.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di  tossicodipendenza  -  Autorizzazione delle strutture private ad
  operare  nel  campo  della prevenzione, cura e riabilitazione delle
  tossicodipendenze  -  Determinazione  dei  requisiti  strutturali e
  tecnologici  - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione
  dell'autonomia finanziaria regionale.
- D.L.    30 dicembre   2005,   n. 272,   artt. 4-quinquiesdecies   e
  4-sexiesdecies, conv. in legge 21 febbraio 2006, n. 49.
- Costituzione, art. 119.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di tossicodipendenza - Disciplina dell'istanza di sospensione della
  pena  da  parte di soggetto condannato per uno dei reati in materia
  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope - Certificazione attestante
  lo  stato  di  tossicodipendenza, di alcooldipendenza, la procedura
  con  la  quale  e'  stato  accertato  l'uso  abituale  di  sostanze
  stupefacenti,  psicotrope  o  alcooliche, l'andamento del programma
  concordato  eventualmente  in  corso e la sua idoneita' ai fini del
  recupero del condannato - Possibilita' di rilascio, oltre che da un
  SERT  anche  da  una  struttura privata accreditata - Ricorso della
  Regione  Umbria  -  Denunciata  violazione  del  principio  di buon
  andamento    della    pubblica    amministrazione    -   Violazione
  dell'autonomia finanziaria regionale.
- D.L.  30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4-octies, e 4-undecies, conv.
  in legge 21 febbraio 2006, n. 49.
- Costituzione, artt. 97 e 119.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di tossicodipendenza - Previsione dell'esercizio delle attivita' di
  prevenzione e di intervento, secondo uniformi condizioni di parita'
  dei  servizi  pubblici  e  delle  strutture private autorizzate dal
  S.S.N.   Determinazione   dei   necessari   requisiti  strutturali,
  tecnologici   ed   organizzativi  -  Attivita'  di  certificazione,
  relativa    alla    prevenzione,    cura   e   riabilitazione   dei
  tossicodipendenti   da   parte   anche   delle   strutture  private
  autorizzate  -  Ricorso  della  Regione Umbria - Denunciata mancata
  sottoposizione   delle   disposizioni   impugnate  alla  Conferenza
  Stato-Regioni per l'acquisizione del prescritto parere - Denunciata
  mancanza  della  previa  intesa  con  la  Regione  - Violazione del
  principio di leale collaborazione.
- D.L.     30 dicembre     2005,     n. 272,    artt. 4-quaterdecies,
  4-quinquiesdecies,  4-sexiesdecies,  e 4-vicies ter, commi 27, 29 e
  30, conv. in legge 21 febbraio 2006, n. 49.
- Costituzione,    omessa    indicazione   numerica   dei   parametri
  costituzionali.
Stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  - Disposizioni per favorire il
  recupero  dei  tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle
  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi stati
  di  tossicodipendenza - Disciplina complessiva e segnatamente degli
  artt. 4,  4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-vicies ter, del D.L.
  30 dicembre  2006, n. 272, nel testo sostituito e/o integrato dalla
  legge  di  conversione 21  febbraio  2006,  n. 49  -  Ricorso della
  Regione   Umbria   -  Richiesta  alla  Corte  di  dichiarazione  di
  illegittimita'  costituzionale  conseguenziale  delle  disposizioni
  sopra  menzionate  limitatamente  alla  parte  in  cui si prevedono
  uniformi   condizioni   di  parita'  tra  i  servizi  pubblici  per
  l'assistenza   ai   tossicodipendenti   e   le   strutture  private
  autorizzate dal S.S.N.
- D.L.  30 dicembre  2005,  n. 272,  conv. in legge 21 febbraio 2006,
  n. 49,  nel  complesso  e segnatamente degli artt. 4, 4-bis, 4-ter,
  4-sexies, 4-septies, e 4-vicies ter.
- Costituzione,    omessa    indicazione   numerica   dei   parametri
  costituzionali.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
    Ricorso  della Regione dell'Umbria, in persona del presidente pro
tempore,  dott.ssa  Maria Rita Lorenzetti, rappresentata e difesa dal
prof. avv. Giovanni  Tarantini,  in  base  a  procura  a  margine del
presente  atto,  giusta delibera della giunta regionale n. 651 del 19
aprile  2006, con domicilio eletto in Roma, via Maria Cristina, n. 8,
presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi;

    Contro  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale,  in via principale
degli articoli del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, contenente
«Misure  urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime    Olimpiadi    invernali,    nonche'    la    funzionalita'
dell'Amministrazione   dell'Interno.  Disposizioni  per  favorire  il
recupero  di  tossicodipendenti  recidivi  e modifiche al testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,   di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n. 309»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30 dicembre 2005, n. 303,
convertito  con  modificazioni,  dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 27 febbraio 2006, n. 48, e
segnatamente:  a) artt. 4-quaterdecies, comma 1 e 4-vicies ter, comma
27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla
legge  di  conversione  27 febbraio 2006, n. 49, per violazione degli
artt.  117,  commi  3  e  4,  anche  in relazione all'art. 32, Cost.,
nonche',  con  specifico riferimento al comma 27 cit., per violazione
dell'art. 118  Cost.;  art. 4-quinquiesdecies, d.l. 30 dicembre 2005,
n. 272,  nel  testo  integrato dalla legge di conversione 21 febbraio
2006,  n. 49,  per  violazione  dell'art.  117,  comma  2, lett. m) e
dell'art. 117,     comma     3,     u.p.    Cost.    e,    unitamente
all'art. 4-sexiesdecies.  d.l.  30  dicembre  2005, n. 272, nel testo
integrato  dalla  legge  di  conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per
violazione  dell'119 Cost.; b) artt. 4-octies, d.l. 30 dicembre 2005,
nel  testo  integrato  dalla  legge  di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49, e 4-undecies, d.l. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla
legge  di  conversione  21  febbraio  2006, n. 49, limitatamente alla
previsione  della attribuzione della potesta' certificatoria anche in
capo   alle   strutture   private  autorizzate  e/o  accreditate;  c)
artt. 4-quaterdecies,  comma  1;  4-quinquiesdecies,  4-sexiesdecies,
4-vicies  ter,  commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel
testo  integrato  dalla  legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49
per violazione del principio di leale collaborazione; nonche', in via
consequenziale,  degli  artt.  4;  4-bis; 4-ter; 4-sexies, 4-septies,
4-viciesbis,  del  d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato
dalla  legge  di  conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in
cui  si  prevedono  uniformi  condizioni  di  parita'  tra  i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private
autorizzate dal servizio sanitario nazionale.

                              F a t t o

    1.  -  Con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il Governo,
ai  sensi  degli  artt. 77 e 87 della Costituzione, oltre a prevedere
misure  urgenti  per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
imminenti   Olimpiadi   invernali   di   Torino  e  la  funzionalita'
dell'amministrazione  dell'Interno in considerazione delle urgenti ed
incombenti esigenze di prevenzione e di lotta al terrorismo nazionale
ed   internazionale   (cfr.  artt.  1,  2  e  3),  veniva  a  dettare
disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi,
apportando  alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
    Il  Governo agiva sul presupposto della «straordinaria necessita'
ed  urgenza  di  garantire  l'efficacia  dei programmi terapeutici di
recupero  per  le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva» (cfr.
la  «Premessa» al d.l. cit.) e si limitava a ridefinire la disciplina
della  esecuzione  delle  pene  detentive  per  tossicodipendenti  in
programmi  di recupero, mediante: a) la soppressione dell'art. 94-bis
del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) il
divieto di applicare la disposizione di cui alla lettera c) del comma
9 dell'art. 656 c.p.p. nei confronti di condannati, tossicodipendenti
o  alcooldipendenti,  che  avessero in corso, al momento del deposito
della  sentenza  definitiva,  un  programma  terapeutico  di recupero
presso  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai tossicodipendenti
ovvero  nell'ambito  di  una  struttura  autorizzata  nei casi in cui
l'interruzione     del    programma    potesse    pregiudicarne    la
disintossicazione;  c)  in  tale  ultimo caso, l'obbligo del pubblico
ministero   di   stabilire   i   controlli   per   accertare  che  il
tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  proseguisse il programma di
recupero  fino  alla  decisione  del tribunale di sorveglianza; d) il
potere   del   pubblico   ministero   di   revocare   la  sospensione
dell'esecuzione   nel   caso   si  fosse  accertato  che  la  persona
interessata   avesse  interrotto  il  programma  (cfr.  art. 4,  d.l.
n. 272/2005).
    2.  -  In  sede  di  conversione  il  Parlamento ha modificato il
decreto legge ampliandone il contenuto in maniera rilevante, mediante
l'introduzione  della  ridefinizione generale e dettagliata del testo
unico  di  cui al d.p.r. n. 309/1990 (di seguito «T.U.»). La legge di
conversione  n. 49/2006  ha inserito molteplici nuovi articoli, con i
quali   si  modifica  e/o  abroga  e/o  sostituisce  circa  un  terzo
dell'articolato  del  T.U. (cfr. artt. da 4-bis a 4-duodevicies, d.l.
impugnato,   come  integrato  dalla  legge  n. 49/2006,  piu'  l'art.
4-vicies-ter  di  32  commi,  contenente «ulteriori modificazioni» al
T.U. n. 309/1990).
    Vengono  allegate  al  testo  unico  del  1990,  con  una diversa
classificazione,   nuove   tabelle   delle  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope  (tabelle  I,  parte  I  e  parte II, e II, A, B, C, D, E,
allegate al T.U., cfr. art. 4-vicies ter, comma 32).
    Le    nuove    previsioni    interessano   la   quasi   totalita'
dell'articolato  e  dell'impianto  del  T.U.;  le  sole  norme  della
disciplina  non  toccate dalla modifica sono quelle previste dal Tit.
II,  in  materia  di  autorizzazioni,  e  quelle  di  cui al Tit. IX,
concernenti gli interventi informativi ed educativi.
    3.  -  Per  quanto  interessa  l'oggetto del presente ricorso, va
evidenziato che la legge di conversione ha radicalmente modificato il
sistema  delle  attribuzioni  regionali,  provinciali  e locali e dei
servizi  pubblici  per  le tossicodipendenze originariamente previsto
dal T.U.
    Il  precedente  assetto  istituzionale  attribuiva  alle  regioni
l'esercizio  delle  funzioni  di  prevenzione  e di intervento contro
l'uso   di   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  secondo  principi
normativamente  stabiliti  (art. 113,  comma  1, T.U.). Il fulcro del
sistema   era   costituito  dai  servizi  pubblici  per  l'assistenza
socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti  (noti  come  SERT), istituiti
presso  le  unita'  sanitarie  locali, singole o associate, dotati di
personale  qualificato  per  la diagnosi, la cura e la riabilitazione
dei  tossicodipendenti (art. 113, comma 3). Alla potesta' legislativa
delle   regioni   era   pertanto  rimesso  il  compito  di  prevedere
l'attribuzione  ai  servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria
ai  tossicodipendenti  delle funzioni indicate dalla legge statale, e
segnatamente: a) l'analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie
e  psicologiche  del  tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con la
famiglia;  b)  i  controlli  clinici  e  di laboratorio necessari per
accertare  lo  stato  di  tossicodipendente;  c) l'individuazione del
programma  farmacologico  e  delle  terapie  di  disintossicazione  e
diagnosi  delle  patologie  in  atto,  con  particolare riguardo alla
individuazione   precoce   di   quelle   correlate   allo   stato  di
tossicodipendenza;  d)  l'elaborazione,  attuazione  e verifica di un
programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  da  svolgersi anche a
mezzo   di   altre   strutture   individuate  dalla  regione;  e)  la
progettazione   e  l'esecuzione  in  forma  diretta  o  indiretta  di
interventi di informazione e prevenzione; f) la predisposizione degli
elenchi  delle  strutture pubbliche e private che operano nel settore
delle  tossicodipendenze  e  il raccordo tra queste, i servizi e, ove
costituiti,  i  consorzi,  i centri e le associazioni di cui all'art.
114;  g)  la rilevazione dei dati statistici relativi agli interventi
dei servizi (cosi' l'art. 113, comma 2).
    Ai  comuni  e  alle comunita' montane, nell'ambito delle funzioni
socio-assistenziali   di  loro  competenza,  veniva  riconosciuto  il
compito di perseguire gli obiettivi di prevenzione dell'emarginazione
e   del   disadattamento   sociale   mediante   la   progettazione  e
realizzazione,   in   forma   diretta   o  indiretta,  di  interventi
programmati  (art. 114, comma 1, lett. a); di rilevazione ed analisi,
anche  in  collaborazione  con  le autorita' scolastiche, delle cause
locali   di   disagio   familiare   e   sociale  che  favoriscono  il
disadattamento  dei  giovani  e  la dispersione scolastica (art. 114,
comma  1, lett. b); di reinserimento scolastico, lavorativo e sociale
del  tossicodipendente  (art. 114,  comma  1,  lett. c).  Tutto cio',
mediante  loro  consorzi,  appositi  centri gestiti in economia, loro
associazioni  senza fini di lucro (art. 114, comma 1), oppure tramite
le unita' sanitarie competenti (cfr. art. 114, comma 2).
    Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  e dei propri compiti, i
servizi  pubblici  costituiti  presso  le  unita' sanitarie singole o
associate,  i  consorzi  o  le  associazioni fra comuni e/o comunita'
montane  nonche'  i  centri  gestiti  in  economia dagli enti locali,
potevano   avvalersi   della   collaborazione:   a)   di   gruppi  di
volontariato;  b)  di enti ausiliari senza fini di lucro, iscritti in
appositi albi istituiti dalle regioni, svolgenti la propria attivita'
con  finalita'  di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza,
cura,  riabilitazione  e  reinserimento  del tossicodipendente; c) di
associazioni  o  di  enti  di  loro  emanazione  aventi  finalita' di
educazione    dei   giovani,   di   sviluppo   socioculturale   della
personalita', di formazione professionale e di orientamento al lavoro
(cfr. art. 115, comma 1; vedi anche art. 114, comma 1).
    Ai fini dell'espletamento di tale collaborazione, ai responsabili
dei  SERT  o  dei  centri presso gli enti locali spettava autorizzare
singole  persone  ritenute idonee a frequentare i servizi ed i centri
medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero
e reinserimento sociale degli assistiti (cfr. art. 115, comma 2).
    Inoltre,  gli  enti  ausiliari,  costituiti  per  la gestione, la
riabilitazione  ed  il  reinserimento  sociale dei tossicodipendenti,
erano  soggetti  ad  iscrizione  in  apposito  albo,  istituito dalla
regione.  Condizione,  questa, necessaria per la collaborazione con i
SERT  ed  i  centri  degli enti locali. Il T.U. si limitava a fissare
soltanto  alcuni requisiti di base (personalita' giuridica di diritto
pubblico   o   privato   o  natura  di  associazione  riconosciuta  o
riconoscibile  ai  sensi degli artt. 12 e ss. c.c.; disponibilita' di
locali  e  attrezzature  adeguate  al  tipo  di  attivita' prescelta,
personale  sufficiente  ed  esperto  in  materia di tossicodipendenti
(cfr.  lett.  a),  b)  e c), art. 116, comma 2), lasciando alle legge
regionale il compito di stabilire «gli eventuali requisiti specifici,
le  modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati
alle  lettere  b)  e  e)  del comma 2 e le cause che danno luogo alla
cancellazione dagli albi» (cosi' l'art. 116, comma 4.).
    L'iscrizione  all'albo conferiva una serie di diritti e privilegi
agli enti ammessi, quali la possibilita' di essere affidatario per il
recupero  del  tossicodipendente o alcooldipendente condannato a pena
definitiva    non   superiore   a   quattro   anni;   di   consentire
l'utilizzazione  delle  proprie  sedi  quali  luoghi  di abitazione o
privata  dimora ai sensi dell'art. 281 c.p.p. e 47-ter della legge 26
luglio  1975, n. 354; di accedere ai contributi di cui agli artt. 131
e   132  T.U.,  di  istituire  corsi  statali  sperimentali  previsti
dall'art. 105  T.U.,  comma 6 e di utilizzare il personale docente ex
art. 105, comma 7, T.U.
    La  disciplina  del rapporto tra i diversi soggetti di cui sopra,
interessati    dall'esercizio    delle   funzioni   di   prevenzione,
riabilitazione  e  reinserimento,  nonche'  la  realizzazione di ogni
altra  iniziativa  della regione o degli enti locali, veniva affidata
ad apposite convenzioni tra i soggetti del servizio pubblico (aziende
sanitarie,  consorzi,  associazioni intercomunali e centri degli enti
locali)  e  i  soggetti  del  settore privato (gli enti ausiliari, le
cooperative  di  solidarieta'  sociale  o  le  associazioni  iscritte
nell'albo  regionale  o  provinciale).  Il T.U. prevedeva uno stretto
collegamento  tra  i  SERT  e  l'attivita'  degli enti, cooperative e
associazione  stipulanti  la  convenzione, sulla base degli indirizzi
della programmazione regionale.
    Il  sistema  si  fondava  pertanto sull'integrazione tra servizio
pubblico  (SERT  ed  enti locali) e apporto dei privati, mediante sia
l'accesso  di  singole  persone  al  servizio  pubblico,  debitamente
autorizzate,  sia l'appoggio degli utenti presso le strutture private
svolgenti  la propria attivita' all'esterno, sotto il controllo della
regione,  titolare  anche  del potere di definirne i requisiti per la
collaborazione.
    4.  - Il sistema introdotto dalla legge di conversione, impugnata
unitamente  al  decreto  legge,  e' radicalmente diverso. Esso non si
basa  piu' sull'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato
secondo     il     modello    della    collaborazione,    ma    sulla
istituzionalizzazione,   in  alternativa  al  servizio  pubblico,  di
strutture  private  autorizzate e accreditate che svolgono le proprie
funzioni  separatamente,  in condizioni di assoluta e totale parita'.
La  dichiarata  finalita' del legislatore sarebbe quella di garantire
all'utente la piena liberta' di scelta tra settore pubblico e settore
privato,  in  condizioni  di  perfetta fungibilita', con una sorta di
«privatizzazione»  in  parte  qua  delle  funzioni di prevenzione, di
riabilitazione  e  di reinserimento delle tossicodipendenze. La legge
di  conversione giunge a tale risultato modificando il T.U. mediante:
a)  la  ridefinizione  dei principi fondamentali della materia cui e'
subordinato   l'esercizio   della   potesta'   legislativa  regionale
(art. 113, T.U., cosi' come sostituito dall'art. 4-quaterdecies, d.l.
n. 272/2005,   nel   testo   integrato  dalla  legge  di  conversione
n. 49/2006);   b)  la  previsione,  quale  livello  essenziale  delle
prestazioni ai sensi dell'art. 117, lettera m), Cost. della «liberta'
di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura
e  riabilitazione  delle  tossicodipendenze» (art. 116, comma 1, T.U.
come  sostituito  dall'art. 4-quinquiesdecies,  d.l. n. 272/2005, nel
testo  integrato  dalla  legge  di  conversione  n. 49/2006);  c)  la
definizione  rigorosa  e  dettagliata  dei  requisiti  minimi  per il
rilascio delle autorizzazioni, piu' rigidi di quelli della disciplina
precedente (art. 116, comma 2, T.U.) e il riconoscimento alle regioni
del   compito   di   stabilire   le   modalita'   di  accertamento  e
certificazione  dei  requisiti predetti (art. 116, comma 3, T.U.); d)
la  sottoposizione  a procedura di accreditamento istituzionale delle
strutture  autorizzate,  con attribuzione alle regioni del compito di
fissare  gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e
funzionali  necessari  a  tal  fine  (art. 117,  comma  1, T.U., come
sostituito  dall'  art. 4-sexiesdecies,  d.l.  n. 272/2005, nel testo
integrato  dalla  legge  di conversione n. 49/2006); e) la previsione
della   conclusione   di  accordi  contrattuali  stipulati  ai  sensi
dell'art. 8-quinquies,   d.lgs.   30   dicembre   1992,  n. 502,  per
l'esercizio  delle  attivita'  degli  enti  accreditati,  con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale (art. 117, comma 2, cit.).
    5.  -  Le  disposizioni  del  d.l.,  prima  ricordate,  nel testo
integrato  dalla legge di conversione, come le altre gia' indicate in
epigrafe  e  di  seguito meglio specificate, sono illegittime e se ne
chiede  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  per  i
seguenti principali motivi in

                            D i r i t t o

    1.  -  Illegittimita' costituzionale degli artt. 4-quaterdiecies,
comma  1  e  4-vicies  ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005,
n. 272,  nel  testo  integrato dalla legge di conversione 21 febbraio
2006,  n. 49  per  violazione  degli artt. 117, commi 3 e 4, anche in
relazione  all'art. 32  Cost.,  nonche', con specifico riferimento al
comma  2 dell'art. 114, T.U., come sostituito dall'art. 4-vicies ter,
comma  27,  d.l.  n. 272/2005,  nel  testo  integrato  dalla legge di
conversione n. 49/2006, per violazione dell'art. 118 Cost.
    1.1.  -  Come  gia'  visto in punto di fatto, la legge impugnata,
modificando  l'assetto  delle competenze dello stato, delle regioni e
degli  enti  locali,  supera  il  modello  precedente,  basato  sulla
integrazione-collaborazione  tra  settore pubblico e settore privato,
per parificare al servizio pubblico le strutture private autorizzate,
completamente  equiparate  al  primo  per funzioni e compiti e dunque
propriamente  «istituzionalizzate»  avuto  riguardo alla prevenzione,
alla  riabilitazione e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti
ed  alcooldipendenti.  La  scelta  della parificazione e', secondo il
legislatore,  conseguenza necessaria della garanzia della liberta' di
scelta   dell'utente   in  relazione  all'utilizzo  delle  strutture,
considerata quale livello minimo di prestazione relativa al godimento
dei  diritti  civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lett.  m),  Cost.  La  legittimita'  dell'intervento  innovativo  del
legislatore,   che  verra'  in  seguito  esaminato  partitamente,  va
valutata  alla  luce  dei  principi  costituzionali  che disciplinano
l'assetto delle competenze degli enti costitutivi della Repubblica in
relazione al diritto alla salute e all'assistenza sociale.
    L'art. 32,  comma  1, Cost. attribuisce alla sola «Repubblica», e
quindi  allo  stato,  alle  regioni,  alle citta' metropolitane, alle
province  ed  ai  comuni,  soggetti pubblici che la costituiscono, la
tutela  della  salute.  L'oggetto ditale tutela, e' duplice: la norma
protegge  la  salute sia come fondamentale diritto dell'individuo che
come  interesse  della  collettivita'.  Il  diritto  alla salute come
fondamentale  diritto  dell'individuo,  si manifesta, in particolare,
come  diritto  alle  prestazioni  sanitarie,  e cioe' come diritto ad
essere  curati.  La  tutela  del  diritto alla salute, come interesse
della  collettivita',  consente  al  settore pubblico di agire sino a
limitare  la  liberta' degli individui, per finalita' di prevenzione,
perseguite, appunto, nell'interesse generale.
    Dell'effettivita'  di  tali  diritti e' responsabile e garante di
fronte  a  tutti i cittadini la Repubblica, e, per essa, gli enti che
la  costituiscono,  nell'ambito  delle  funzioni  e  dei compiti agli
stessi   attribuiti   secondo   il  modello  di  distribuzione  delle
competenze    legislative    ed    amministrative,   previsto   dalla
Costituzione.
    In particolare, la tutela della salute, in entrambe le sue forme,
e'  affidata  al  Servizio  sanitario  nazionale, istituito con legge
n. 833/1978,  la  cui  attuazione  compete,  secondo  l'art. 1, «allo
Stato,  alle  regioni  e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione  dei  cittadini»  ed  e'  realizzato  «assicurando  il
collegamento   ed  il  coordinamento  con  le  attivita'  e  con  gli
interventi  di  tutti  gli  altri  organismi,  centri,  istituzioni e
servizi,   che   svolgono  nel  settore  sociale  attivita'  comunque
incidenti   sullo   stato   di   salute   degli   individui  e  della
collettivita»,  anche  con  la  collaborazione  delle associazioni di
volontariato  che  «possono  concorrere  ai  fini  istituzionali  del
servizio  sanitario  nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla
presente legge».
    La  rilevanza  istituzionale del servizio sanitario nazionale, se
non  esclude la liberta' che il cittadino possa rivolgersi a soggetti
privati  per  ottenere le cure e/o le prestazioni delle quali ritenga
di aver bisogno, non consente che i fini istituzionali di prevenzione
e  cura  del  servizio  possano  essere  perseguiti  al  di fuori del
servizio  medesimo,  che  tali  fini  individua,  attua  e  verifica.
L'apporto  del  privato  non puo' non essere considerato che come una
«risorsa»,  un  plusvalore  che concorre dall'interno ad integrare la
finalita'  e  le  funzioni  del  servizio sanitario, sotto il diretto
controllo  pubblico.  E'  infatti  il servizio sanitario nazionale lo
strumento  mediante  il  quale  la  Repubblica si assume di fronte ai
cittadini   la   responsabilita'   costituzionalmente  impostagli  di
garantire  l'effettivita'  del  diritto alla salute, sia come diritto
fondamentale che come interesse generale della collettivita'.
    Ne'  la  Costituzione assicura e garantisce la liberta' di scelta
del  cittadino tra servizio pubblico a tutela della salute e servizio
privato.  E' questo, invece, il sistema scelto dal Costituente per la
disciplina costituzionale dell'istruzione: gli art. 33 e 34 Cost. non
si  limitano  infatti  a  prevedere il diritto di essere istruiti, ma
estendono  la  garanzia  anche  alla  liberta'  di insegnamento ed al
diritto  di istituire scuole a enti e privati al di fuori del sistema
pubblico  dell'istruzione,  sino  alla  parificazione  con  le scuole
statali,  espressamente  prevista  dalla Costituzione e sottoposta ad
apposita normativa statale.
    Pertanto,  non solo la liberta' di scelta tra servizio pubblico e
privato  nell'ambito  del  diritto  alla salute non e' specificamente
garantita  dalla  Carta  costituzionale,  ma  la  sua  previsione  va
rapportata   all'assetto   delle   funzioni   di  tutela,  a  livello
legislativo  e amministrativo, le quali vanno in primis attribuite al
settore  pubblico.  Non  va infatti dimenticato che, nel quadro delle
competenze  come  sopra  delineato, sono proprio le regioni ad essere
principalmente  incaricate  del  conseguimento  delle  finalita'  del
servizio  sanitario  ed a tal fine detengono la necessaria competenza
legislativa   e   si   assumono   le  principali  responsabilita'  di
organizzazione e di gestione.
    Tanto  piu' che lo «sganciamento» del settore privato dal settore
pubblico ha l'ulteriore effetto di depauperare il secondo di risorse,
pregiudicando  anche  l'autonomia  organizzatoria  e  di  spesa delle
regioni  in vista del miglior conseguimento delle finalita' assegnate
al  servizio  sanitario  e  dunque,  il  perseguimento da parte delle
stesse  di  valori la cui tutela e' loro affidata. Cio' e' tanto piu'
grave,  qualora  si considerino le finalita' dei SERT che, oltre agli
aspetti   connessi   al   recupero   della  salute  psico-fisica  del
tossicodipendente  e dell'alcooldipendente, hanno compiti e finalita'
di  prevenzione  e  reinserimento  sociale  che fuoriescono dal campo
strettamente  individuale  della tutela della salute, per proiettarsi
in  quello dell'interesse generale e dei servizi sociali. Non a caso,
tra  i  servizi  sociali  alle  persone  trasferiti  agli enti locali
sub-regionali  ai  sensi  dell' art. 132 d.p.r. n. 112/1998, figurano
anche quelli relativi ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti.
    1.2.  -  Come  gia'  ricordato, il principio fondamentale che sta
alla  base  dei  rapporti  stato-regioni regolati dal nuovo art. 113,
T.U.,   cosi'   come   introdotto   dall'art. 4-quaterdiecies,   d.l.
n. 272/2005,   nel   testo   integrato  dalla  legge  di  conversione
n. 49/2006,  e'  quello  secondo  cui  l'attivita'  di  prevenzione e
intervento  contro  l'uso  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope e'
esercitata dai servizi pubblici e dalle strutture private autorizzate
«secondo uniformi condizioni di parita».
    La  nozione  e  la  portata della formula «uniformi condizioni di
parita»  vengono  specificate  dalle ulteriori disposizioni contenute
nello   stesso   articolo   e   definite   anch'esse   come  principi
fondamentali,  non  soltanto  avuto riguardo ai requisiti strutturali
che  devono  essere  gli stessi per i servizi pubblici e le strutture
private  autorizzate,  ma  anche e soprattutto per la identita' delle
funzioni attribuite. Cosi', competono tanto ai primi che alle seconde
l'analisi  delle  condizioni cliniche, socio sanitarie e psicologiche
del   tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con  la  famiglia,  la
individuazione   del  programma  farmacologico  o  delle  terapie  di
disintossicazione   e   diagnosi   delle   patologie   in   atto,  la
elaborazione,  attuazione  e  verifica  di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo,  la progettazione ed esecuzione in forma diretta
o  indiretta di interventi di informazione e prevenzione, i controlli
clinici   di   laboratorio   necessari  per  accertare  lo  stato  di
tossicodipendenza,  sia  pure  richiedendo  per  questi ultimi che le
strutture  private  siano non solo autorizzate, ma anche accreditate.
Come   pure  i  successivi:  art. 114,  comma  2,  T.U.,  cosi'  come
sostituito  dall'art. 4-vicies  ter,  comma 27, d.l. n. 272/2005, nel
testo  integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, prevede che i
compiti  di  assistenza  attribuiti dal primo comma ai comuni ed alle
comunita'  montane  possano  essere affidati «alle competenti aziende
unita'  sanitarie  locali o alle strutture autorizzate...»; art. 120,
commi  1,  3,  4  e  7,  T.U.  cosi'  come rispettivamente sostituiti
dall'art.  4-vicies  ter,  comma  29,  d.l.  n. 272/2005,  nel  testo
integrato  dalla  legge di conversione n. 49/2006, ove si prevede che
chiunque  faccia uso personale di sostanze stupefacenti puo' chiedere
di  essere  sottoposto  ad  accertamenti diagnostici e di eseguire un
programma   terapeutico   e  socioriabilitativo  presso  il  servizio
pubblico   per   le   tossicodipendenze   o   una  struttura  privata
autorizzata,  essendogli  garantito  anche  in  tal caso l'anonimato,
nonche'   si  consente  agli  esercenti  la  professione  medica  che
assistono tossicodipendenti di avvalersi indistintamente del servizio
pubblico  e  delle strutture private autorizzate e si esonerano anche
gli  operatori  delle  strutture  private autorizzate dall'obbligo di
deporre  di  fronte all'autorita' giudiziaria o ad altra autorita' su
quanto  abbiano  conosciuto  in  ragione  della  propria professione;
art. 122, commi 1, 3 e 4, T.U., cosi' come rispettivamente sostituiti
dall'art. 4-vicies   ter,  comma  30,  d.l.  n. 272/2005,  nel  testo
integrato  dalla  legge di conversione n. 49/2006, che consente anche
alle  strutture  private autorizzate la definizione e l'attuazione di
un programma terapeutico e socioriabilitativo personalizzato, secondo
la  scelta  dell'interessato  che  puo' cadere su qualsiasi struttura
situata  nel  territorio nazionale che si dichiari disponibile al suo
accoglimento.
    La  disciplina  dei (cosi' definiti) principi fondamentali appare
volta  non  solo  ad  assicurare che le strutture private autorizzate
abbiano requisiti strutturali idonei, ma essenzialmente ad attribuire
in  via  istituzionale l'attivita' di prevenzione e intervento contro
l'uso  di  stupefacenti  anche  a soggetti privati, in modo diretto e
alternativo alle strutture pubbliche, con identici poteri e funzioni.
    In  tale  maniera  si  produce  una modifica radicale del sistema
previgente,  fondato  sulla tutela pubblica della salute contro l'uso
delle  sostanze stupefacenti, che incide sull'organizzazione pubblica
della  sanita'  e  principalmente  sulle competenze delle regioni che
sono   i  soggetti  cui  spetta  in  via  primaria  la  disciplina  e
l'organizzazione     della    tutela    predetta.    Nell'ordinamento
costituzionale  -  come  gia'  osservato  - la tutela delle salute e'
compito del servizio pubblico, cioe' a dire delle strutture pubbliche
che  fanno  capo  alle  regioni  ed  agli enti locali, secondo moduli
organizzativi e modalita' erogative stabilite dalla normativa statale
di  principio  e  regionale.  L'apporto del privato e' di supporto ed
ausilio,  ma  non  puo'  essere alternativo al servizio pubblico. Nel
momento  in cui si afferma l'equiparazione non solo organizzativa, ma
anche  funzionale,  tra  servizi  pubblici  e  strutture  private, si
introduce  il  criterio  della  privatizzazione  della  sanita'  e la
sostanziale   sottrazione   alle   regioni  di  effettivi  poteri  di
programmazione  e  di  intervento  sulla  cura  e  soprattutto  sulla
prevenzione.  Garantire  al cittadino la liberta' di scelta a livello
della  prestazione  curativa  non  puo'  significare riconoscere alla
struttura  privata una condizione di parita' istituzionale, contraria
all'ordinamento costituzionale del settore, cosi' come risultante dai
principi di cui agli artt. 32, primo comma, e ll7, terzo comma, Cost.
    La  liberta'  di  scelta  dell'assistito  va  sempre  soggetta al
controllo,  indirizzo e verifica del servizio pubblico, organizzato a
livello  regionale  e degli enti locali, come piu' volte affermato da
codesta Corte (cfr., ad es., sentenza n. 416/1995).
    Le   disposizioni   impugnate   si   basano  inoltre  su  di  una
interpretazione  estensiva  del  principio  costituzionale della c.d.
sussidiarieta'  orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, Cost.
Agli enti locali (comunita' montane e comuni) chiamati dall'art. 114,
comma   1   T.U.   a  svolgere  compiti  riconducibili  alla  materia
dell'assistenza   sociale,   non   spetta  piu'  favorire  l'autonoma
iniziativa  dei  cittadini,  ma prendere solo atto della esistenza di
strutture  private autorizzate a cio' finalizzate, alle quali - se ed
in  quanto  l'ente  si  orienti  verso forme di esternalizzazione - i
compiti    della   prevenzione   della   emarginalizzazione   e   del
disadattamento   sociale,  nonche'  del  reinserimento  scolastico  e
lavorativo  del  tossicodipendente  vanno obbligatoriamente affidati,
come  stabilisce  il  secondo comma dello stesso articolo, sostituito
dall'art. 4-vicies  ter,  d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla
legge  di  conversione  n. 49/2006.  Va  poi aggiunto che la modifica
apportata   da   quest'ultima   disposizione   viola   la  competenza
legislativa   esclusiva   che   le   regioni   hanno   nella  materia
dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.
    L'esattezza di quanto sopra risulta dal semplice confronto tra il
vecchio  ed  il  nuovo  testo  dell'art. 113,  T.U.  Nella originaria
formulazione   erano   le  Regioni  che  «nell'ambito  delle  proprie
competenze  in  ordine  ai  servizi  pubblici  per l'assistenza socio
sanitaria,  prevedono  che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti
funzioni:.....».  Da  un esame comparato tra i due testi emergono due
dati   inconfutabili:   le  funzioni  da  attribuire  mediante  legge
regionale  ai  servizi pubblici nel settore della prevenzione e della
cura  dell'uso  degli  stupefacenti  divengono  necessariamente anche
funzioni  delle strutture private autorizzate; vengono sottratti alle
regioni   ogni  apprezzamento  e  decisione  in  sede  legislativa  e
sostanzialmente  anche  amministrativa  in ordine alla definizione ed
alla  organizzazione delle funzioni dei servizi pubblici, non essendo
piu'   rimessa   alla   valutazione   di   ogni  singola  regione  la
individuazione  di  altre  strutture per lo svolgimento dei programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
    L'ingresso del tossicodipendente in strutture private autorizzate
non  e'  piu'  soggetto  al filtro ed al controllo dei medici e delle
strutture  del  servizio sanitario nazionale, senza quindi che vi sia
una  verifica  sulla necessita' dell'intervento e sulla idoneita' del
programma di cura e reinserimento sociale.
    2.  -  Illegittimita' costituzionale deIl'art. 4-quinquiesdecies,
d.l.  30  dicembre  2005,  n. 272, nel testo integrato dalla legge di
conversione  21  febbraio  2006,  n. 49 per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lett. m) e dell'art. 117, terzo comma, u.p. Cost.
    L'art. 116        T.U.,        cosi'        come       sostituito
dall'art. 4-quinquiesdecies,  d.l.  n. 272/2005,  nel testo integrato
dalla  legge di conversione n. 49/2006, si divide in due parti. Da un
lato  vengono  individuati  i livelli essenziali delle prestazioni ai
sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,  lett. m) Cost., dall'altro si
stabiliscono  alcune regole in ordine al rilascio dell'autorizzazione
alle strutture private che intendono operare nel settore.
    I  livelli  essenziali  vengono  identificati  nella  liberta' di
scelta  di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze, e nei requisiti minimi che le
strutture  devono  possedere  ai fini dell'ottenimento della predetta
autorizzazione.  Alle  regioni  ed  alle province autonome residua il
compito,  a livello di potesta' legislativa, di regolare le modalita'
di accertamento e certificazione dei requisiti.
    La  disciplina  brevemente  richiamata  viola  in  modo palese la
potesta' legislativa regionale in materia di tutela della salute.
    Vi  e' innanzitutto la chiara volonta' del legislatore statale di
superare   i  limiti  della  propria  competenza,  esercitabile  solo
mediante  la  fissazione  di  norme contenenti principi fondamentali,
attraverso  un  uso  improprio  della  riserva  di  cui all'art. 117,
secondo comma, lett. m), Cost.
    I  «livelli  essenziali»  in questione riguardano il godimento di
prestazioni  garantite  in  tutto  il territorio nazionale attraverso
interventi adeguati (cfr., Corte cost. n. 282/2002, vedi anche, Corte
cost.  n. 120/2005)  e  nulla  hanno  a che vedere con la liberta' di
scelta dell'utente che viene prima e gia' costituisce principio della
legislazione sanitaria.
    Lo  stesso  dicasi  per  le  disposizioni  inerenti  ai requisiti
necessari   all'ottenimento   dell'autorizzazione   da   parte  delle
strutture  private, che si configurano solo come regole specifiche di
dettaglio a contenuto prettamente organizzativo, con violazione della
potesta'  legislativa  concorrente  delle regioni nella materia della
tutela della salute. Si tratta di un insieme di previsioni contenenti
una  disciplina  in  se'  compiuta e autoapplicativa, che lascia solo
spazio  ad  una  normazione  regionale  secondaria di mera esecuzione
(nella  specie,  come  detto,  la  determinazione  delle modalita' di
accertamento  e  di  certificazione dei requisiti). Esse non hanno la
struttura  di norme di principio, stante la mancanza di astrattezza e
la  conseguente  insuscettibilita'  di  sviluppi ulteriori (cfr., sul
punto, Corte cost. n. 87/2006).
    3.  - Illegittimita' costituzionale degli artt. 4-quinquiesdecies
e  4-sexiesdecies  d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato
dalla  legge  di  conversione  21  febbraio  2006,  n. 49,  che hanno
rispettivamente  sostituito  gli artt. 116 e 117 T.U., per violazione
dell'art. 119 Cost.
    L'autorizzazione alle strutture private che intendono operare nel
campo    della    prevenzione,    cura    e    riabilitazione   delle
tossicodipendenze  e'  configurata  come atto dovuto, in presenza dei
requisiti  fissati dalla legge dello stato ed accertati e certificati
secondo   le   modalita'   stabilite   dalle   regioni.  Il  rilascio
dell'autorizzazione   prescinde   da   ogni  atto  di  programmazione
regionale, pur costituendo presupposto per l'accreditamento, ai sensi
dell'art. 117  T.U.,  cosi' come sostituito dall'art. 4-sexiesdecies,
d.l.  n. 272/2005,  nel  testo  integrato  dalla legge di conversione
n. 49/2006,  in  presenza degli altri (eventuali) specifici requisiti
di  carattere  strutturale,  tecnologico  e  funzionale fissati dalle
regioni.
    Il sistema cosi' introdotto dalle disposizioni impugnate consente
l'ingresso  nel  settore  di una serie di strutture private, le quali
tenderanno  nella  maggior  parte ad ottenere l'accreditamento, dando
cosi'  origine  ad  una  pluralita'  di  soggetti  che si porranno in
concorrenza con il servizio pubblico, con forte incidenza sulla spesa
sanitaria.  Cio' costituisce un'ulteriore conferma che il fine ultimo
delle  modifiche  apportate  dalle disposizioni impugnate al T.U. del
1990  e'  quello  della  forte  riduzione  e  conseguente sostanziale
smantellamento del servizio pubblico di tutela della salute, sia pure
nel   settore   della   prevenzione,   riabilitazione  e  cura  delle
tossicodipendenze,   con  conseguente  sottrazione  di  competenze  e
funzioni  alle  regioni  che  costituiscono  uno se non il principale
soggetto della «Repubblica» cui e' affidata la tutela della salute.
    4.  -  Illegittimita'  costituzionale  degli artt. 4-octies, d.l.
n. 272/2005   nel   testo   integrato   dalla  legge  di  conversione
n. 49/2006,  e  4-undecies,  d.l.,  n. 272/2005,  nel testo integrato
dalla  legge di conversione n. 49/2006, limitatamente alla previsione
della  attribuzione  della potesta' certificatoria anche in capo alle
strutture private accreditate.
    L'art.   91   del   T.U.   n. 309/1990,   cosi'  come  modificato
dall'art. 4-octies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge
di  conversione  n. 49/2006, prevede che la certificazione necessaria
ad  ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione della pena inflitta al
tossicodipendente,  possa  essere  rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze ovvero da una struttura privata accreditata.
Analogamente,     l'art. 94,     T.U.,    cosi'    come    modificato
dall'art. 4-undecies,  d.l.  n. 272/2005,  nel  testo integrato dalla
legge   n. 49/2006,   dispone   che   alla   richiesta  del  soggetto
tossicodipendente   o   alcooldipendente   condannato   ad  una  pena
detentiva,  avente  ad  oggetto  l'affidamento  in  prova al servizio
sociale,   va  allegata  certificazione  rilasciata  da  un  servizio
pubblico  per  le  tossicodipendenze  ovvero da una struttura privata
accreditata.   La  funzione  certificatoria  ha  carattere  pubblico,
soprattutto  nei  casi  regolati  dagli  artt.  91 e 94 T.U., essendo
presupposto  necessario  per  l'assunzione  di  decisioni inerenti la
sospensione  dell'esecuzione  della pena o l'affidamento in prova, in
via   alternativa,   al   servizio   sociale.   Nell'ipotesi  di  cui
all'art. 94,   cit.,   la  certificazione  e'  addirittura  volta  ad
attestare (e quindi a valutare) la idoneita' del programma concordato
ai fini del recupero del condannato.
    Siamo   innanzi  tutto  in  presenza  di  una  palese  violazione
dell'art. 97   Cost.,   mediante  il  conferimento  di  una  funzione
tipicamente  amministrativa  ad  un  soggetto  privato  senza  idonee
garanzie  circa  l'efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita'
e,  soprattutto, senza la sottoposizione a strumenti di controllo sia
della  legittimita'  che  del  buon andamento. Inoltre, vertendosi in
materia  sanitaria,  la  disciplina  della  funzione  in  questione e
l'eventuale esternalizzazione della stessa, non potrebbe che spettare
alla  Regione quale soggetto responsabile dell'organizzazione e della
gestione  dei  servizi sanitari. Infine, trattandosi di una attivita'
certificatoria  che,  secondo  le norme impugnate, puo' essere svolta
anche  da  una  struttura  privata  accreditata, essa e' a carico del
servizio sanitario nazionale, senza essere soggetta - come detto - ad
alcun   controllo,   con   prevedibili   ricadute   sul   bilancio  e
sull'autonomia di spesa delle regioni.
    5.  -  Illegittimita' costituzionale degli artt.: 4-quaterdecies,
comma  1;  4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies ter, commi 27,
29  e  30 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo sostituito e/o
integrato  dalla  legge  di  conversione  21 febbraio 2006, n. 49 per
violazione del principio di leale collaborazione.
    5.1.  -  Nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse considerare il
criterio  della  liberta' di scelta tra servizio pubblico e strutture
private,    nonche'    i    requisiti    minimi   per   il   rilascio
dell'autorizzazione    all'esercizio   dell'attivita'   sanitaria   e
socio-sanitaria   per  la  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
tossicodipendenti  o degli alcooldipendenti a soggetti privati, quali
livelli  essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lett. m) Cost., secondo quanto previsto dall'art. 116, commi 1
e  2,  T.U.,  come  sostituito  dall'art. 4-quinquiesdecies,  d.l. 30
dicembre 2006, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione
n. 49/2006,  detto  art. 116, commi 1 e 2, T.U., sarebbe in ogni caso
costituzionalmente  illegittimo per violazione del principio di leale
collaborazione.
    La  potesta'  normativa  avente  ad oggetto la determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali,  attribuisce  al  legislatore statale un rilevante potere di
compressione dell'autonomia regionale, legittimato dalla esigenza del
mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei
diritti  di  tutti i soggetti, pur se in un sistema caratterizzato da
un  livello  di  autonomia regionale e locale decisamente accresciuto
(Corte. cost. n. 88/2003).
    Nel  settore  sanitario,  codesta  Corte  ha  riconosciuto che la
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni civili e
sociali  e' regolata dalla precisa procedura prevista dall'art. 6 del
d.l.   18   settembre   2001,  n. 347,  cosi'  come  convertito,  con
emendamenti,  nella legge 16 novembre 2001, n. 405, che ha attribuito
tale  compito al Presidente del Consiglio dei ministri (con decreto),
previa intesa tra governo, regioni e province autonome, da conseguire
in  sede  di  conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano. I livelli
essenziali  di assistenza sono cosi stati individuati con d.P.C.m. 29
novembre  2001,  e  tra  di  essi,  sono stati stabiliti anche quelli
relativi  alla  «attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria rivolta alle
persone dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool»
e  alla  «attivita'  riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta
alle  persone  dipendenti  da sostanze stupefacenti o psicotrope o da
alcool»;  tutte  attivita'  ricomprese  tra  le  prestazioni  erogate
dall'assistenza    distrettuale,   con   riferimento   all'assistenza
territoriale  ambulatoriale  e  domiciliare.  In  particolare, tra le
prestazioni erogabili, le strutture di offerta e le funzioni previste
dalla   normativa   vigente  in  materia  di  prevenzione  collettiva
dell'igiene  e  della  sanita'  pubblica, considerate L.E.A., vi sono
quelle  di controllo sui farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope,
presidi   medico   chirurgici.   Nella  tabella  riepilogativa  delle
prestazioni  di  cui  all'area 1C (di «integrazione socio sanitaria»)
sono  poi  indicati i compiti di assistenza socio-sanitari - peraltro
inscindibilmente   connessi  -  relativi  ai  tossicodipendenti  agli
alcooldipendenti  e  alle  loro  famiglie (cfr. all.to n. 1, d.P.C.m.
cit).
    Successivamente,  il legislatore statale, all'art. 54 della legge
27  dicembre 2002, n. 289, contenente «Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003»,  ha  confermato  i  livelli  essenziali di assistenza previsti
dall'all.to  n. 1 al d.P.C.m. 29 novembre 2001 (art. 54, commi 1 e 2)
ed   ha  precisato  che  le  relative  modificazioni  debbano  essere
introdotte   sempre   con  d.P.C.m.,  di  intesa  con  la  conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (art. 54, comma 3).
    Appare quindi evidente che i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti  i diritti civili e sociali previsti dall'art. 116, commi
1 e 2, T.U., come modificato dalla disposizione impugnata, sono stati
adottati  al  di fuori delle procedure previste specificamente per il
settore  sanitario,  all'evidente fine di aggirare la procedura della
previa intesa con le regioni e le province autonome.
    Va  peraltro  sottolineato  che, se la valutazione del livello di
specificazione delle prestazioni che possono essere identificate come
livelli  essenziali  e'  affidata  costituzionalmente  al legislatore
statale,  che  puo'  fissare  standards  e procedere anche a definire
direttamente  alcune prestazioni come livelli essenziali (Corte cost.
n. 134/2006),  non  deve  trascurarsi  neanche la presenza, in questo
caso,   dell'inevitabile   intreccio   di  discipline  e  di  materie
(assistenza  sociale, tutela della salute, determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali),
nel  quale  codesta  Corte  ha fatto applicazione del principio della
collaborazione,  quale  condizione  necessaria  per  la  legittimita'
costituzionale  di  disposizioni  per  le  quali  il  criterio  della
prevalenza   non   appaia  sufficiente  a  risolvere  l'intreccio  di
competenze  (cfr.  Corte  cost.  n. 133/2006,  in  tema  di ambiente,
energia e ricerca scientifica e giurisprudenza ivi citata).
    Piu' in generale e' stata riconosciuta la necessaria applicazione
del   principio   di   leale  cooperazione  ove  occorra  operare  il
bilanciamento   di   interessi  dello  Stato  e  di  interessi  delle
collettivita'  locali, ragion per cui esso «deve presiedere a tutti i
rapporti  che  intercorrono  tra  lo  Stato  e  le  regioni:  la  sua
elasticita'  e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo
a  regolare  in  modo  dinamico i rapporti in questione, attenuando i
dualismi  ed  evitando  eccessivi  irrigidimenti»  (cfr.  Corte cost.
n. 31/2006);  cosi'  come  e'  stato  affermato  che  se ne deve dare
applicazione  in  ogni  ipotesi  nella quale «per la loro connessione
funzionale  non  sia  possibile  una netta separazione nell'esercizio
delle competenze» (cfr. Corte cost. n. 308/2003).
    5.2. - Lo stesso dicasi per le altre norme introdotte dalla legge
n. 49/2006,  in  sede  di  conversione del d.l. n. 272/2005, e meglio
indicate  nell'epigrafe  del  presente  motivo, che hanno operato una
vera  e  propria  riforma,  se  non  una rivoluzione copernicana, del
sistema  socio-sanitario  di assistenza dei tossicodipendenti e degli
alcooldipendenti.  Esse  non  sono  state  sottoposte al previo esame
della  Conferenza Stato-regioni per il parere prescritto dall'art. 2,
comma 3 del d.lgs. n. 281/1997, il quale stabilisce che la Conferenza
Stato/regioni  e'  obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di
disegni  di  legge  e  di  decreto  legislativo  o di regolamento del
Governo  nelle  materie  di  competenza  regionale.  Per  tale motivo
debbono  tutte  ritenersi  integralmente  adottate  in violazione del
principio di leale collaborazione.
    6.  - Illegittimita' costituzionale consequenziale degli artt. 4;
4-bis;  4-ter; 4-sexies, 4-septies, 4-viciesbis, del d.l. 30 dicembre
2006,  n. 272,  nel  testo  sostituito  e/o  integrato dalla legge di
conversione 21 febbraio 2006, n. 49.
    Codesta  Corte,  nell'accogliere - come auspichiamo - il presente
ricorso  per  uno  o  piu'  dei  motivi  come  sopra  dedotti, dovra'
conseguenzialmente dichiarare illegittime anche le altre disposizioni
del  d.l. n. 272/2005, nel testo integrato e/o sostituito dalla legge
di  conversione n. 49/2006, e segnatamente gli artt. 4; 4-bis; 4-ter;
4-sexies,  4-septies, 4-opties; 4-viciesbis, limitatamente alla parte
in  cui  si  prevedono  uniformi  condizioni di parita' tra i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private
autorizzate dal servizio sanitario nazionale.
                              P. Q. M.
    Si chiede che la ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimita'
costituzionale: in via principale degli articoli del decreto legge 30
dicembre  2005,  n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49 e segnatamente: a) artt. 4-quaterdecies, comma 1
e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel
testo  integrato  dalla  legge di conversione 27 febbraio 2006, n. 49
per  violazione  degli  artt. 117,  commi  terzo  e  quarto, anche in
relazione  all'art. 32  Cost.,  nonche', con specifico riferimento al
comma     27    cit.,    per    violazione    dell'art. 118    Cost.;
art. 4-quinquiesdecies,  d.l.  30  dicembre  2005,  n. 272, nel testo
integrato  dalla  legge  di  conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per
violazione  dell'117,  secondo comma, lett. m) e dell'art. 117, terzo
comma,  u.p.  Cost.  e,  unitamente  all'art. 4-sexiesdecies, d.l. 30
dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione
21  febbraio  2006,  n. 49,  per  violazione dell'119 Cost.; b) artt.
4-octies,  d.l.  30  dicembre 2005 nel testo integrato dalla legge di
conversione  21  febbraio 2006, n. 49, e 4-undecies, d.l. 30 dicembre
2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006
n. 49,   limitatamente   alla  previsione  della  attribuzione  della
potesta'   certificatoria   anche  in  capo  alle  strutture  private
autorizzate  e/o  accreditate;  c)  artt.  4-quaterdecies,  comma  1;
4-quinquiesdecies,  4-sexiesdecies,  4-vicies ter, commi 27, 29 e 30,
d.l.  30  dicembre  2005,  n. 272, nel testo integrato dalla legge di
conversione  21  febbraio 2006, n. 49 per violazione del principio di
leale  collaborazione;  - nonche', in via consequenziale, degli artt.
4;  4-bis;  4-ter;  4-sexies,  4-septies,  4-viciesbis,  del  d.l. 30
dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione
21  febbraio  2006,  n. 49,  nella parte in cui si prevedono uniformi
condizioni  di  parita'  tra  i  servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti  e  le  strutture  private autorizzate dal servizio
sanitario nazionale.
        Perugia-Roma, addi' 26 aprile 2006
                    Prof. avv. Giovanni Tarantini
06C0411