N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 maggio 2006

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 17 maggio 2006 (del Tribunale di Roma)

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento penale per il
  delitto  di  ingiuria  a  carico  dell'on.  Stefano  Stefani per le
  dichiarazioni   da  questi  rese  nei  confronti  dell'on.  Daniele
  Apolloni  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera dei
  deputati  -  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
  sollevato  dal  Tribunale di Roma, nona sezione penale - Denunciata
  mancanza  di  nesso  funzionale  tra opinioni espresse ed attivita'
  parlamentare.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
    Il giudice a scioglimento della riserva formulata all'udienza del
13  dicembre  2004  relativamente  alla richiesta del difensore della
parte  civile  avanzata  all'udienza  del  23  giugno 2004 di elevare
conflitto  di  attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale avendo
la  Camera dei deputati, nella seduta del 4 febbraio 2004, deliberato
che  i  fatti  ascritti all'on. Stefano Stefani, oggetto del presente
procedimento,  «concernono  opinioni  espresse  dal  deputato Stefani
nell'esercizio   delle   sue   funzioni  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 68 della Costituzione».

                            O s s e r v a

    Il  presente  procedimento  trae  origine  da  una querela sporta
dall'on. Daniele  Apolloni  in  data  1°  giugno 2000 con la quale lo
stesso riferiva che il giorno precedente, intorno alle ore 13,30, nel
conidoio  del  «Palazzo»  dei  Gruppi  del  Vicario, aveva incrociato
l'on. Stefani,  in  compagnia  dell'on. Giacomo Chiappori, che si era
rivolto  nei  suoi  confronti proferendo al suo indirizzo le seguenti
parole  «ma  guarda chi si vede! ... il pezzo di merda! il giudice mi
ha  detto che si puo' chiamarlo cosi' (parlando con il Chiappori) ...
pezzo di merda (frase rivolta nei suoi confronti)».
    Tale  ricostruzione  dei  fatti risulta confermata dalla p.o. nel
corso della sua escussione avvenuta all'udienza del 18 settembre 2003
nel  corso  della  quale l'on. Stefani aveva precisato che l'episodio
era  accaduto nel Palazzo Valdina, «che e' un palazzo di collegamento
tra  Montecitorio ed il Palazzo dei Gruppi, quindi non all'interno di
Montecitorio,  nel  passaggio»,  e che, mentre camminava nei corridoi
del  predetto  Palazzo,  aveva incrociato l'on. Stefani, in compagnia
dell'on. Chiappori,   che   si   era   rivolto   nei  suoi  confronti
apostrofandolo con l'espressione «pezzo di merda».
    Occorre  premettere  che  -  cosi'  come precisato dalla p.o. nel
corso    della    sua    testimonianza    nonche'   nella   relazione
dell'on. Giovanni  Deodato  dinnanzi  alla  Camera  dei deputati - la
vicenda  in  esame  trova  collocazione  nell'aspra  polemica che era
scaturita  a  seguito  delle  dimissioni dell'on. Apolloni dal gruppo
parlamentare  della  Lega  Nord  per  aderire  al gruppo parlamentare
l'UDEUR.  A  seguito di cio' vi era stato altro procedimento penale a
seguito  di  un  comizio  tenuto dall'on. Stefani il 17 dicembre 1999
nella  Provincia  di  Vicenza  nel  corso  del  quale lo stesso aveva
profferito all'indirizzo dell'on. Apolloni una espressione identica a
quella oggetto del presente procedimento - nel quale il g.i.p. presso
il  Tribunale  di  Vicenza,  osservando  che  il  «tono della critica
politica  ha  assunto  in  epoca  recenti  livelli elevati per cui il
carattere  offensivo  di  certe affermazioni va valutato alla stregua
dei mutati costumi sociali, assai piu' tolleranti e permessivi che in
passato,  pur  rilevandosi  il  contenuto  palesemente  sgradevole  e
disdicevole  della  condotta  dell'on. Stefani»,  aveva  accolto, con
provvedimento  in  data 19 maggio 2000, la richiesta di archiviazione
avanzata dal p.m. rigettando l'opposizione proposta dalla p.o.
    Da   qui   anche   l'asserito   riferimento   che  avrebbe  fatto
l'on. Stefani,    per    la   vicenda   in   esame,   alla   presunta
«autorizzazione»  ricevuta  dal  giudice  a chiamare «pezzo di merda»
l'on. Apolloni.
    Tanto premesso occorre ricordare che l'art. 68, primo comma della
Costituzione,  ai  sensi  dell'art. 3  della  legge  20 giugno  2003,
n. 140,  trova  applicazione  in  ogni  caso «per la presentazione di
disegni  o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni
e  risoluzioni,  per  le  interpellanze  e le interrogazioni, per gli
interventi  nelle  Assemblee  e  negli altri organi delle Camere, per
qualsiasi  espressione  di  voto  comunque  formulata,  per ogni atto
parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione,
di   critica   e   di   denuncia  politica,  connessa  alla  funzione
parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».
    La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha  piu'  volte
ribadito  che  non e' possibile ricondurre nella sfera delle funzioni
parlamentari  l'intera  attivita'  politica dei membri delle Camere e
che  l'immunita'  parlamentare  invocata  copre tutti i comportamenti
riconduili   all'attivita'   latu   sensu  intesa  del  parlamentare,
richiedendosi  altresi'  che  le  espressioni  usate  siano collegate
funzionalmente  con  le funzioni svolte e con attivita' esercitata in
sede parlamentare.
    Sotto tale profilo, non richiedendosi che l'atto parlamentare sia
espletato all'interno del Parlamento ed apparendo l'espressione usata
dall'on. Stefani   nell'ambito   della   aspra  discussione  politica
derivata  a  seguito  della decisione dell'on. Apolloni di aderire ad
altro gruppo parlamentare (con conseguenti riflessi pertanto anche in
tale   sede),   la   garanzia   in   questione   sembrerebbe  trovare
applicazione.
    Ma  per poter ritenere sussistente l'esimente prevista in tema di
inimunita'   parlamentare  e'  altresi'  necessario  che  la  critica
politica, pur usata in toni aspri, polemici e di disapprovazione, non
trasmodi  in  attacchi  personali  e  nella pura contumelia. In altri
termini  e'  indispensabile che l'uso delle espressioni, in relazione
anche  al  loro  contenuto,  sia  tale  da  non trascendere in offese
gratuite  ed  espresse  con  gergo di basso profilo che anche in sede
parlamentare,  in  presenza  di  eventuali  critiche e/o denunce, non
possono  essere  ammesse ove si estrinsechino in meri insulti che, in
un  Paese  civile  e  nel  quale il Parlamento svolge una funzione di
rappresentanza,  non possono essere tollerati. Sotto tale profilo non
e'  possibile  giustificare  tali  espressioni  con i livelli assunti
dalla  competizione  politica  sia  perche',  in  primo  luogo,  tale
prerogativa   e'   collegata   alle  funzioni  parlamentari  (di  cui
l'attivita'  politica  dei membri delle Camere e' solo una parte) sia
perche'  non  puo'  essere  consentito  -  come si e' gia' avuto modo
precisare  in  precedenza  -  che  la  critica  si sostanzi in offese
gratuite,   integranti   l'utilizzo  di  argumenta  ad  hominem,  con
capacita' esclusivamente offensiva.
    Tale orientamento e' stato espresso anche dalla S.C. nel corso di
un  procedimento  relativo ad altra deliberazione di insindacabillta'
votata   dalle   Camere   ed   in   cui  e'  stata  ritenuta  erronea
l'interpretazione  dei  presupposti  della applicata garanzia in sede
parlamentare nella parte in cui si precisava che la stessa non poteva
ritenersi   esclusa  «neppure  a  fronte  di  giudizi  obiettivamente
pesanti»,  non  potendosi la prerogativa in questione trasformarsi in
un  mero privilegio personale, «in contrasto con il tenore e la ratio
della norma costituzionale» (sent. n. 329 del 14 luglio 1999).
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  conf1itto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati  per  illegittima  interferenza nel procedimento giudiziario
n. 59373/00  R.G.N.R. e 26972/02 R.G. Trib. a carico dell'on. Stefani
Stefano,  nato  a Vicenza  il  29  settembre  1938, in relazione alla
delibera n. 418 del 4 febbraio 2004;
    Ricorre dinnanzi alla Corte costituzionale;
    Chiede  alla Corte costituzionale che si pronunci sulla richiesta
che   sia  dichiarato  non  spettare  alla  Camera  dei  deputati  la
valutazione   contenuta  nella  delibera  impugnata  con  conseguente
annullamento della delibera stessa.
    Sospende   il  processo  in  corso,  ordinando  alla  cancelleria
l'inimediata  trasmissione  degli atti del presente procedimento alla
Corte costituzionale.
        Roma, addi' 30 maggio 2005
                         Il giudice: Caivano
Avvertenza:
    L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e'  stata  decisa con
ordinanza  n. 78/2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s.,
n. 9 del 1° marzo 2006.
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