N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 maggio 2006
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 17 maggio 2006 (del Tribunale di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il delitto di ingiuria a carico dell'on. Stefano Stefani per le dichiarazioni da questi rese nei confronti dell'on. Daniele Apolloni - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita' parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.23 del 7-6-2006 )
Il giudice a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13 dicembre 2004 relativamente alla richiesta del difensore della parte civile avanzata all'udienza del 23 giugno 2004 di elevare conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale avendo la Camera dei deputati, nella seduta del 4 febbraio 2004, deliberato che i fatti ascritti all'on. Stefano Stefani, oggetto del presente procedimento, «concernono opinioni espresse dal deputato Stefani nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione». O s s e r v a Il presente procedimento trae origine da una querela sporta dall'on. Daniele Apolloni in data 1° giugno 2000 con la quale lo stesso riferiva che il giorno precedente, intorno alle ore 13,30, nel conidoio del «Palazzo» dei Gruppi del Vicario, aveva incrociato l'on. Stefani, in compagnia dell'on. Giacomo Chiappori, che si era rivolto nei suoi confronti proferendo al suo indirizzo le seguenti parole «ma guarda chi si vede! ... il pezzo di merda! il giudice mi ha detto che si puo' chiamarlo cosi' (parlando con il Chiappori) ... pezzo di merda (frase rivolta nei suoi confronti)». Tale ricostruzione dei fatti risulta confermata dalla p.o. nel corso della sua escussione avvenuta all'udienza del 18 settembre 2003 nel corso della quale l'on. Stefani aveva precisato che l'episodio era accaduto nel Palazzo Valdina, «che e' un palazzo di collegamento tra Montecitorio ed il Palazzo dei Gruppi, quindi non all'interno di Montecitorio, nel passaggio», e che, mentre camminava nei corridoi del predetto Palazzo, aveva incrociato l'on. Stefani, in compagnia dell'on. Chiappori, che si era rivolto nei suoi confronti apostrofandolo con l'espressione «pezzo di merda». Occorre premettere che - cosi' come precisato dalla p.o. nel corso della sua testimonianza nonche' nella relazione dell'on. Giovanni Deodato dinnanzi alla Camera dei deputati - la vicenda in esame trova collocazione nell'aspra polemica che era scaturita a seguito delle dimissioni dell'on. Apolloni dal gruppo parlamentare della Lega Nord per aderire al gruppo parlamentare l'UDEUR. A seguito di cio' vi era stato altro procedimento penale a seguito di un comizio tenuto dall'on. Stefani il 17 dicembre 1999 nella Provincia di Vicenza nel corso del quale lo stesso aveva profferito all'indirizzo dell'on. Apolloni una espressione identica a quella oggetto del presente procedimento - nel quale il g.i.p. presso il Tribunale di Vicenza, osservando che il «tono della critica politica ha assunto in epoca recenti livelli elevati per cui il carattere offensivo di certe affermazioni va valutato alla stregua dei mutati costumi sociali, assai piu' tolleranti e permessivi che in passato, pur rilevandosi il contenuto palesemente sgradevole e disdicevole della condotta dell'on. Stefani», aveva accolto, con provvedimento in data 19 maggio 2000, la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. rigettando l'opposizione proposta dalla p.o. Da qui anche l'asserito riferimento che avrebbe fatto l'on. Stefani, per la vicenda in esame, alla presunta «autorizzazione» ricevuta dal giudice a chiamare «pezzo di merda» l'on. Apolloni. Tanto premesso occorre ricordare che l'art. 68, primo comma della Costituzione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, trova applicazione in ogni caso «per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni atto parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». La giurisprudenza della Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che non e' possibile ricondurre nella sfera delle funzioni parlamentari l'intera attivita' politica dei membri delle Camere e che l'immunita' parlamentare invocata copre tutti i comportamenti riconduili all'attivita' latu sensu intesa del parlamentare, richiedendosi altresi' che le espressioni usate siano collegate funzionalmente con le funzioni svolte e con attivita' esercitata in sede parlamentare. Sotto tale profilo, non richiedendosi che l'atto parlamentare sia espletato all'interno del Parlamento ed apparendo l'espressione usata dall'on. Stefani nell'ambito della aspra discussione politica derivata a seguito della decisione dell'on. Apolloni di aderire ad altro gruppo parlamentare (con conseguenti riflessi pertanto anche in tale sede), la garanzia in questione sembrerebbe trovare applicazione. Ma per poter ritenere sussistente l'esimente prevista in tema di inimunita' parlamentare e' altresi' necessario che la critica politica, pur usata in toni aspri, polemici e di disapprovazione, non trasmodi in attacchi personali e nella pura contumelia. In altri termini e' indispensabile che l'uso delle espressioni, in relazione anche al loro contenuto, sia tale da non trascendere in offese gratuite ed espresse con gergo di basso profilo che anche in sede parlamentare, in presenza di eventuali critiche e/o denunce, non possono essere ammesse ove si estrinsechino in meri insulti che, in un Paese civile e nel quale il Parlamento svolge una funzione di rappresentanza, non possono essere tollerati. Sotto tale profilo non e' possibile giustificare tali espressioni con i livelli assunti dalla competizione politica sia perche', in primo luogo, tale prerogativa e' collegata alle funzioni parlamentari (di cui l'attivita' politica dei membri delle Camere e' solo una parte) sia perche' non puo' essere consentito - come si e' gia' avuto modo precisare in precedenza - che la critica si sostanzi in offese gratuite, integranti l'utilizzo di argumenta ad hominem, con capacita' esclusivamente offensiva. Tale orientamento e' stato espresso anche dalla S.C. nel corso di un procedimento relativo ad altra deliberazione di insindacabillta' votata dalle Camere ed in cui e' stata ritenuta erronea l'interpretazione dei presupposti della applicata garanzia in sede parlamentare nella parte in cui si precisava che la stessa non poteva ritenersi esclusa «neppure a fronte di giudizi obiettivamente pesanti», non potendosi la prerogativa in questione trasformarsi in un mero privilegio personale, «in contrasto con il tenore e la ratio della norma costituzionale» (sent. n. 329 del 14 luglio 1999).
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva conf1itto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati per illegittima interferenza nel procedimento giudiziario n. 59373/00 R.G.N.R. e 26972/02 R.G. Trib. a carico dell'on. Stefani Stefano, nato a Vicenza il 29 settembre 1938, in relazione alla delibera n. 418 del 4 febbraio 2004; Ricorre dinnanzi alla Corte costituzionale; Chiede alla Corte costituzionale che si pronunci sulla richiesta che sia dichiarato non spettare alla Camera dei deputati la valutazione contenuta nella delibera impugnata con conseguente annullamento della delibera stessa. Sospende il processo in corso, ordinando alla cancelleria l'inimediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale. Roma, addi' 30 maggio 2005 Il giudice: Caivano Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 78/2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 9 del 1° marzo 2006. 06C0460