N. 211 SENTENZA 17 maggio - 1 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della Provincia autonoma di Trento - Individuazione delle tipologie
  degli interventi di cooperazione solidale nonche' dei beneficiari -
  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri - Violazione
  della  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato in materia di
  politica estera - Illegittimita' costituzionale.
- Legge Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, artt. 3, 4,
  5 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); Statuto speciale
  Regione  Trentino-Alto  Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670, artt. 8 e 9; legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 1.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7
della  legge  della  Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4
(Azioni  ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia
autonoma   di  Trento),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri, notificato il 14 maggio 2005, depositato in
cancelleria  il  24 maggio  2005  ed  iscritto  al n. 63 del registro
ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
    Udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale,  in  via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della
legge  della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni
ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia autonoma
di  Trento),  denunciando  la violazione dell'art 117, comma secondo,
lettera a),  della  Costituzione  e  degli  artt. 8 e 9 dello statuto
della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  approvato con d. P. R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),  in  relazione  alla  legge  statale  26 febbraio 1987, n. 49
(Nuova  disciplina  della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo).
    1.1. - Afferma il ricorrente che la Provincia autonoma di Trento,
con   il  prevedere  «iniziative  di  solidarieta'  internazionale...
rivolte  prioritariamente  ai  paesi  che,  in  base  agli  indici di
sviluppo  e qualita' della vita, versino in condizioni di particolare
disagio»,  ha  inteso  legiferare  nella  materia  della cooperazione
decentrata  che attiene direttamente a quella della cooperazione allo
sviluppo,  a  sua  volta  attinente  alla cooperazione internazionale
quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» e, dunque,
in  un  campo  di  competenza  esclusiva  dello  Stato, in violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Secondo
il  ricorrente,  inoltre,  la  legge  provinciale  ricadrebbe  in una
materia che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria
sono  attribuite  alla  Provincia autonoma di Trento e si porrebbe in
aperto  contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata
della materia. In particolare, il combinato disposto degli articoli 3
e  5  - in cui si stabiliscono i modi di intervento nell'ambito della
cooperazione internazionale in relazione ai soggetti coinvolti e alla
tipologia  delle azioni previste - e l'art. 4 - che individua i Paesi
destinatari  delle  iniziative  di  solidarieta'  -  si porrebbero in
aperto  contrasto  con l'art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987,
la  quale  rimette  al  Ministro degli affari esteri «la scelta delle
priorita'  delle  aree  geografiche  e dei singoli Paesi, nonche' dei
diversi  settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione
allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento».
    1.2.  - Inoltre, prosegue l'Avvocatura dello Stato, l'art. 7, nel
prevedere   contenuto   e   modi   di  attuazione  dei  programmi  di
cooperazione  decentrata,  non  terrebbe  conto  di  quanto stabilito
dall'art. 3  della  ricordata  legge  statale  n. 49  del  1987  («la
politica  della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro
degli affari esteri»; «per la determinazione degli indirizzi generali
...  e  le  conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e'
istituito  nell'ambito  del CIPE il Comitato interministeriale per la
cooperazione  allo  sviluppo»),  ne'  di quanto affermato nell'art. 5
della  stessa  legge,  che  attribuisce  alla competenza del Ministro
degli  affari  esteri  la  funzione  di  promuovere e coordinare ogni
iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
    2.  -  Con atto depositato in data 21 giugno 2005, fuori termine,
si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di Trento,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale, in via principale, degli
articoli 3,  4,  5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento
15 marzo   2005,   n. 4   (Azioni   ed   interventi  di  solidarieta'
internazionale  della  Provincia  autonoma di Trento), denunciando la
violazione    dell'art. 117,   comma   secondo,   lettera a),   della
Costituzione,  nonche'  degli  articoli 8  e  9  dello  statuto della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con d. P. R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perche',
in  contrasto  con  la  legge  statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova
disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di
sviluppo),  introducono  una  disciplina attinente ad una materia che
appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    2.1.  -  L'art. 117,  comma secondo, lettera a), nel delineare la
competenza   legislativa  spettante  in  via  esclusiva  allo  Stato,
sottolinea    una    dicotomia   concettuale   tra   meri   «rapporti
internazionali» da un lato e «politica estera» dall'altro, che non si
ritrova  nel  terzo  comma  dello  stesso  art. 117, che individua la
competenza   regionale  concorrente  in  materia  internazionale.  La
politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e
tipica  dell'attivita' dello Stato, che ha un significato al contempo
diverso e specifico rispetto al termine «rapporti internazionali».
    Mentre  i «rapporti internazionali» sono astrattamente riferibili
a  singole  relazioni,  dotate di elementi di estraneita' rispetto al
nostro   ordinamento,   la  «politica  estera»  concerne  l'attivita'
internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle
sue finalita' ed al suo indirizzo.
    2.2.  -  Le attivita' di cooperazione internazionale disciplinate
negli  articoli  impugnati  della  legge  della Provincia autonoma di
Trento,  sono  destinate ad incidere nella politica estera nazionale,
che  e' prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito
dall'art. 1  della  legge  26 febbraio  1987, n. 49 (Nuova disciplina
della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in via di sviluppo),
laddove  si  dispone  che  la  «cooperazione  allo  sviluppo e' parte
integrante  della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di
solidarieta'  tra  i  popoli  e  di  piena  realizzazione dei diritti
fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni
Unite e dalle convenzioni CEE-ACP».
    La  legge  impugnata prevede, invero, un potere di determinazione
degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza
nonche'  dei  destinatari  dei  benefici  sulla base dei criteri, per
l'individuazione  dei  progetti  da  adottare,  fissati  dalla stessa
Provincia.
    Implicando  l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in
progetti   destinati   a   offrire   vantaggi   socio-economici  alle
popolazioni  e  agli  Stati  beneficiari  ed  entrando  in  tal  modo
pienamente  nella materia della cooperazione internazionale, la legge
provinciale  finisce  con  l'autorizzare  e disciplinare una serie di
attivita'  tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo
allo Stato.
    2.3.  -  D'altra  parte,  la  semplice affermazione di principio,
contenuta  nell'art. 1  della  legge impugnata, in base alla quale le
iniziative  di  cooperazione dovranno sempre avvenire «in conformita'
con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera
della   Repubblica   e   della  legislazione  statale  di  attuazione
dell'articolo 117  della  Costituzione,  nono  comma»,  non  vale  ad
escludere  la lesione della sfera di competenza statale. La normativa
statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia e', infatti,
quella   dettata   dall'art. 6  della  legge  5  giugno 2003,  n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3), che, lungi dal
porsi  in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in
materia  di  politica  estera,  detta,  proprio sul presupposto della
inderogabilita'  della  ripartizione  delle competenze legisaltive di
cui  al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento
concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.
    3.  -  Tutte  le  norme  censurate,  dunque, per il solo fatto di
intervenire  nella  sfera  della  politica  estera,  riservata in via
esclusiva  allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze
legislative  delineato nel Titolo V della Costituzione senza peraltro
essere  in  alcun  modo  legittimanti  delle  previsioni  di cui agli
artt. 8  e  9  del  d.P.R.  n. 670 del 31 agostro 1972. Deve pertanto
dichiararsi  l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7
della  legge  della  Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4
(Azioni  ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia
autonoma  di  Trento),  per  violazione dell' art 117, comma secondo,
lettera a), della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7
della  legge  della  Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4
(Azioni  ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia
autonoma di Trento).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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