N. 215 SENTENZA 17 maggio - 1 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
  Disposizione  per la bonifica dei siti inquinati di Trieste e della
  laguna  di  Marano  e  Grado - Attuazione degli interventi mediante
  delegazione  amministrativa  all'Ente  Zona  Industriale di Trieste
  (EZIT) ed al Consorzio di Sviluppo della zona Aussa-Corno - Ricorso
  del  Presidente  del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione
  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente,  delle  competenze comunali e provinciali in materia
  di bonifica dei siti inquinati e del dovere di leale collaborazione
  -  Carattere  meramente  assertivo  del ricorso e genericita' delle
  censure in esso contenute - Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15, art. 6.
- Costituzione,  artt. 114,  117,  comma  secondo, lettera s), e 118,
  commi primo e secondo.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   26 maggio   2004,   n. 15
(Riordinamento   normativo   dell'anno 2004   per   i  settori  della
protezione   civile,   ambiente,   lavori   pubblici,  pianificazione
territoriale,   trasporti  ed  energia),  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004,
depositato  in  cancelleria il 2 agosto 2004 ed iscritto al n. 77 del
registro ricorsi 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso depositato il 2 agosto 2004, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  6 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia  26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004
per  i  settori  della  protezione civile, ambiente, lavori pubblici,
pianificazione  territoriale,  trasporti  ed energia), nella parte in
cui  prevede  che la Regione provveda agli interventi di bonifica dei
siti  inquinati  di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante
delegazione  amministrativa rispettivamente all'Ente zona industriale
di Trieste ed al Consorzio di sviluppo industriale nella zona Aussa -
Corno.
    Osserva  il  ricorrente  che  la materia rientra nella competenza
esclusiva   dello   Stato  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s),  della Costituzione, e che il legislatore nazionale ne ha
demandato la regolamentazione a norma subprimaria, secondo la tecnica
della  delegificazione. In proposito, si richiama la legge 9 dicembre
1998, n. 428 (Nuovi interventi in campo ambientale), che, all'art. 1,
comma 3,  dispone  che «per gli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione   delle   relative  risorse  finanziarie  il  Ministero
dell'ambiente  adotta,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  entro  120  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente   legge,   previo   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari,   un  programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino
ambientale  dei  siti  inquinati,  che  individua  gli  interventi di
interesse   nazionale,   gli   interventi   prioritari,   i  soggetti
beneficiari,  i  criteri  di finanziamento di singoli interventi e le
modalita'   di  trasferimento  delle  relative  risorse»  e  che  «il
programma  tiene  conto dei limiti di accettabilita', delle procedure
di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui
all'art. 17,  comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modificazioni».
    In  tale contesto normativo, appare al ricorrente incongruo l'uso
dello  strumento  legislativo  regionale,  che  altererebbe il quadro
delle fonti di disciplina dei rapporti, ponendosi in contrasto con la
competenza  esclusiva  riservata  allo  Stato  dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
    L'uso    dello   strumento   della   delegazione   amministrativa
interferirebbe  ancor  piu'  gravemente  con le competenze comunali e
provinciali  in materia di bonifica dei siti inquinati, in violazione
degli  artt. 114 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in
quanto il soggetto individuato dalla Regione vanterebbe nei confronti
degli  altri  soggetti istituzionali che concorrono nell'attivita' di
bonifica   una   inammissibile   posizione   di   garanzia   e/o   di
inamovibilita'  derivante  dalla  esistenza  di  una legge regionale,
utilizzata   dalla   Regione   per   sottrarsi  al  dovere  di  leale
collaborazione   con   gli   altri   soggetti   istituzionali   nella
individuazione,  attraverso  il  procedimento  stabilito  nelle fonti
statali,  delle  modalita'  attuative dell'intervento di bonifica dei
siti  inquinati  di  interesse nazionale di Trieste e della laguna di
Grado e Marano.
    2.  - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la Regione
Friuli-Venezia Giulia, la quale ha concluso per la inammissibilita' o
la infondatezza del ricorso.
    Sotto  il  primo  profilo, ha rilevato la Regione che nel ricorso
non si argomenta sulla applicazione ad essa dei parametri invocati in
luogo  delle  disposizioni  dello statuto speciale, che attribuiscono
competenza  legislativa  primaria alla Regione in materia di bonifica
(art. 4, numero 2), e concorrente nelle materie dell'igiene e sanita'
e  delle  opere  di  prevenzione  e  soccorso  per calamita' naturali
(art. 5,  numero  16  e  numero  22).  Inoltre,  il  riferimento alla
lettera s)   del   secondo  comma  dell'art. 117  della  Costituzione
dimostrerebbe  ulteriormente  la  inammissibilita' del ricorso per la
erroneita'  del  parametro,  in  quanto tale disposizione, proprio in
quanto  stabilisce  una  competenza  esclusiva  dello  Stato,  non si
presterebbe   ad   essere   applicata  alla  Regione,  attraverso  il
meccanismo  previsto  per  le  norme  ampliative dell'autonomia delle
Regioni  a  statuto  speciale dall'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della Costituzione).
    Nel  merito,  anche  a  voler  prescindere dalla inapplicabilita'
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera s),  della Costituzione alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia, si osserva che la competenza statale
in  materia  ambientale  non  e'  propriamente  esclusiva,  potendosi
ritenere  che  il  legislatore  abbia  inteso riservare allo Stato il
potere  di  fissare  uno  standard  di  tutela  uniforme  sull'intero
territorio  nazionale,  laddove  la  norma  invocata si limiterebbe a
prevedere  un  intervento della Regione nell'opera di progettazione e
realizzazione  delle bonifiche in questione, nel rispetto delle norme
statali   in   materia   e   senza  disconoscere  affatto  il  potere
ministeriale  di  approvazione  dei  progetti. La Regione avrebbe, in
effetti, con la legge n. 15 del 2004, dettato norme rivolte a rendere
operativa  la  disciplina  statale,  accelerando  gli  interventi  di
bonifica  a fronte delle rilevate difficolta' degli operatori privati
nell'opera  di  caratterizzazione  dei  siti.  Pertanto,  se anche si
volesse   ravvisare  un  contrasto  con  la  disciplina  statale,  si
tratterrebbe   di   contrasto  con  norme  statali  di  dettaglio,  e
certamente   non   con  lo  standard  di  tutela  di  competenza  del
legislatore  statale,  e  comunque  di  misure  volte a rafforzare la
tutela dell'ambiente.
    Ne' si potrebbe configurare un contrasto con gli artt. 114 e 118,
primo  e  secondo  comma, della Costituzione, anzitutto perche' dette
norme  non  trovano  applicazione alle Regioni a statuto speciale, ed
inoltre   perche'   nel  ricorso  non  vengono  neanche  indicate  le
competenze  degli  enti  locali  che  sarebbero  violate  dalla norma
impugnata,   atteso  che  i  poteri  amministrativi  concernenti  gli
interventi  di  interesse nazionale - quali quelli di cui si tratta -
spettano al Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione.
    Infine,  quanto  alla  denunciata  violazione del dovere di leale
collaborazione,  rileva la Regione che nel ricorso non viene indicata
la  fonte  di tale dovere. La collaborazione con gli enti locali, nel
caso  in  questione  -  in  cui  la  Regione ha previsto con legge di
compiere  attivita' che avrebbero dovuto compiere i soggetti operanti
nei siti inquinati e responsabili dell'inquinamento, nel rispetto dei
criteri,   fissati   dallo   Stato,   regolanti   le   attivita'   di
caratterizzazione  e  bonifica  -,  avrebbe determinato la violazione
della  disciplina  statale  ed  avrebbe rallentato il soddisfacimento
dell'interesse  della  tutela  ambientale  e  degli  interessi  degli
operatori.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6  della  legge della Regione
Friuli-Venezia  Giulia 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo
dell'anno 2004  per  i  settori  della  protezione  civile, ambiente,
lavori  pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia),
nella parte in cui prevede che la Regione provveda agli interventi di
bonifica  dei  siti  inquinati  di Trieste e della laguna di Marano e
Grado  mediante  delegazione  amministrativa rispettivamente all'Ente
zona  industriale  di Trieste ed al Consorzio di sviluppo industriale
nella zona Aussa--Corno, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera s),  della  Costituzione,  che  attribuisce  alla  competenza
esclusiva   dello   Stato  la  tutela  dell'ambiente,  essendo  stato
utilizzato  lo  strumento  legislativo  in modo da alterare il quadro
delle  fonti  di  disciplina  dei  rapporti,  avendo  il  legislatore
nazionale   demandato  la  regolamentazione  della  materia  a  norma
subprimaria,  secondo la tecnica della delegificazione; nonche' degli
artt.   114  e  118,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,
interferendo  sulle  competenze  comunali e provinciali in materia di
bonifica  dei  siti  inquinati;  nonche' per violazione del dovere di
leale  collaborazione  con  gli  altri  soggetti  istituzionali nella
individuazione,  attraverso  il  procedimento  stabilito  nelle fonti
statali,  delle  modalita'  attuative dell'intervento di bonifica dei
siti inquinati di cui si tratta.
    2.1.  -  Il  ricorso e' inammissibile stante la genericita' delle
censure in esso contenute.
    2.2.  - Secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche nei
ricorsi   in   via   principale   ogni   questione   di  legittimita'
costituzionale  deve  essere definita nei suoi precisi termini e deve
essere  adeguatamente  motivata,  al  fine  di  rendere  possibile la
inequivoca  determinazione  dell'oggetto del giudizio e di consentire
la verifica della eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di
illegittimita'  costituzionale sollevati nonche' il vaglio, in limine
litis,  attraverso  l'esame  della  motivazione  e del suo contenuto,
della  sussistenza  in concreto dello specifico interesse a ricorrere
in  relazione  alle  disposizioni  impugnate  (v.,  tra  le altre, le
sentenze  n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999,
n. 261 del 1995).
    2.3.  -  Nella  specie,  il  ricorso  appare meramente assertivo,
risolvendosi  in  censure affatto generiche. Il ricorrente lamenta la
violazione    dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera s),   della
Costituzione,  che  attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato
la  materia  dell'ambiente,  nonche'  degli  artt. 114  e  118  della
Costituzione,  ma  non chiarisce in quale modo la Regione - la quale,
peraltro,  a  norma  degli  artt.  4, n. 2, e 5, n. 16 e n. 22, dello
statuto  speciale,  e' dotata di potesta' legislativa rispettivamente
primaria  nella  materia  «bonifiche»  e  concorrente  nelle  materie
«igiene  e  sanita»  e «opere di prevenzione e soccorso per calamita'
naturali»  - avrebbe inciso, con la censurata previsione legislativa,
sul  potere statale in materia; ne' indica quali siano esattamente le
competenze  degli  enti  locali  che  si assumono violate dalla norma
impugnata.
    Inoltre,  risulta  denunciata  dal  ricorrente  la violazione del
principio di leale collaborazione, senza che venga precisato in quali
attivita'   si   sarebbe   dovuto,  nella  specie,  concretare  detto
principio,   invero  invocato  in  modo  del  tutto  astratto,  ed  a
prescindere  da  qualsivoglia  indicazione  sia  degli  elementi  che
fonderebbero  la  sussistenza  di  un  dovere  in  tal senso, sia dei
soggetti nei cui confronti esso specificamente si configurerebbe.
    Le  carenze  sopra evidenziate viziano l'impugnazione formulata e
determinano  l'inammissibilita'  della questione di costituzionalita'
proposta.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 6  della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia  26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004
per  i  settori  della  protezione civile, ambiente, lavori pubblici,
pianificazione  territoriale,  trasporti  ed  energia), sollevata, in
riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera s), e 118,
primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' per violazione del
dovere  di  leale  collaborazione,  dal  Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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