N. 217 SENTENZA 17 maggio - 1 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Elezioni  - Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del
  consigliere    comunale,    provinciale    e   circoscrizionale   -
  Ineleggibilita'   dei   legali  rappresentanti  e  dirigenti  delle
  societa'  per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del
  comune  o  della  provincia  a sindaco, presidente della provincia,
  consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale - Questione di
  legittimita'  costituzionale  -  Eccezione  di inammissibilita' per
  mancata   descrizione,  da  parte  del  giudice  remittente,  della
  fattispecie oggetto del giudizio - Reiezione.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, n. 10.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.
Elezioni  - Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del
  consigliere  comunale,  provinciale  e  circoscrizionale - Cause di
  ineleggibilita'  - Ineleggibilita', anziche' incompatibilita' per i
  rappresentanti  legali  e i dirigenti delle societa' per azioni con
  capitale  maggioritario dell'ente locale - Lamentato ingiustificato
  deteriore trattamento rispetto agli amministratori o dipendenti con
  potere  di  rappresentanza  di  ente,  istituto, azienda soggetti a
  vigilanza  da  parte  dell'ente  locale  -  Lamentata  lesione  del
  principio  del  libero  accesso  dei  cittadini,  in  condizioni di
  eguaglianza,   alle  cariche  elettive  -  Esclusione  per  la  non
  comparabilita'  delle  fattispecie normative - Non fondatezza della
  questione.
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, n. 10.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1,
n. 10,  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle   leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  promosso  con
ordinanza   del   10 dicembre   2004  dal  Tribunale  di  Massa,  nel
procedimento  civile  vertente  tra  Bertocchi  Luciano  ed  altri  e
Bertocchi  Marino ed altri, iscritta al n. 180 del registro ordinanze
del  2005  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Cavellini Clara ed altri,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore
Sabino Cassese;
    Udito  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel corso di un giudizio elettorale, il Tribunale di Massa
ha     sollevato    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'articolo 60,   comma 1,   numero  10,  del  decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali),  a norma del quale sono ineleggibili a sindaco,
presidente  della  provincia,  consigliere  comunale,  provinciale  e
circoscrizionale   «i  legali  rappresentanti  e  i  dirigenti  delle
societa'  per  azioni  con capitale maggioritario rispettivamente del
comune o della provincia».
    Ritenuta  rilevante  la questione, il Tribunale ha prospettato la
violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.
    Con  riguardo, in particolare, alla disparita' di trattamento, il
Tribunale   argomenta   che,   mentre  la  norma  impugnata  sancisce
l'ineleggibilita'  alle  menzionate  cariche elettive dei soggetti in
essa  indicati (vale a dire dei legali rappresentanti e dei dirigenti
delle  societa'  per  azioni  con  partecipazione  di maggioranza del
comune  o  della provincia), l'art. 63, comma 1, numero 1, del d.lgs.
n. 267  del  2000  stabilisce, rispetto alle stesse cariche, soltanto
l'incompatibilita'  (fra gli altri) degli amministratori e dipendenti
«con  poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda  soggetti  a  vigilanza rispettivamente da parte del comune o
della provincia». Secondo il Tribunale, la circostanza che i soggetti
appena   indicati  siano  incompatibili  con  le  menzionate  cariche
elettive  e che i soggetti di cui alla norma impugnata siano, invece,
ineleggibili  determina  un  trattamento irragionevolmente difforme a
danno  di  questi  ultimi.  Non si comprenderebbe, infatti, per quale
motivo  i soggetti di cui all'art. 63 «possono attendere il risultato
elettorale  con facolta' di esercitare il diritto di opzione», mentre
quelli  di  cui  all'impugnato art. 60 «debbono essere costretti, per
candidarsi,  a dare le dimissioni dalla carica rivestita prima ancora
di conoscere il risultato», «con l'evidente rischio di rimanere privi
di  qualsiasi  occupazione  in  caso  di insuccesso»; il che, oltre a
concretare  la  violazione degli artt. 2 e 3 Cost., «viene a tradursi
in  un  limite all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito
(art. 51  Cost.)  all'accesso alle cariche elettive». Ne', secondo il
Tribunale,  appare  decisivo,  a  giustificare l'ineleggibilita', che
l'art. 60,  comma 1,  numero  10,  del  d.lgs.  n. 267  del  2000  si
riferisca specificamente alle societa' per azioni e non ad altri tipi
di  societa', giacche' «e' innegabile l'esistenza di enti, istituti e
aziende  di  proporzioni  sicuramente  maggiori di [...] una S.p.a.»,
rispetto alle quali vale, invece, la regola dell'incompatibilita'.
    2.  -  E'  intervenuto,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
    Secondo  l'Avvocatura,  il  d.lgs.  n. 267  del 2000 ha del tutto
ragionevolmente  differenziato  la  causa  di  ineleggibilita' di cui
all'art. 60,  comma 1,  numero 10, dalla causa di incompatibilita' di
cui  all'art. 63,  comma 1,  numero  1:  la  prima  essendo  intesa a
prevenire  il  pericolo  di inquinamento della campagna elettorale e,
quindi,  a  preservare  la  libera  determinazione  degli elettori da
potenziali  suggestioni  e  aspettative  provenienti  da  chi intende
candidarsi  (donde  la  necessita' che questi, per essere validamente
eletto,  si  dimetta  entro  la  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  candidature); la seconda essendo finalizzata ad
impedire  l'insorgere di conflitti d'interesse con l'ente locale (con
conseguente   necessita'   che   l'eletto   rassegni   le  dimissioni
dall'incarico presso l'ente, istituto o azienda vigilati dal comune o
dalla  provincia,  al  momento  in  cui  si  verifica il cumulo delle
cariche).
    In   prossimita'   dell'udienza,   l'Avvocatura  dello  Stato  ha
presentato  una  memoria,  nella quale prospetta, in via preliminare,
l'inammissibilita' della questione, mancando nell'ordinanza di rinvio
il   riferimento   alla   fattispecie   concreta,   con   conseguente
impossibilita'  per  la  Corte  di  esprimere  un  giudizio  circa la
rilevanza  della  propria  pronuncia  ai  fini  della  soluzione  del
giudizio principale.
    Nel   merito,   l'Avvocatura  ha  ribadito  l'infondatezza  della
questione,    in   ragione   di   due   differenze   di   fatto   che
giustificherebbero   la   distinta  previsione  di  cui  all'art. 60,
comma 1,  numero  10, del d.lgs. n. 267 del 2000 rispetto a quella di
cui  all'art. 63, comma 1, numero 1, dello stesso decreto: «la natura
del  rapporto  lavorativo  del  soggetto  entro  la societa' connessa
all'ente locale» e «la natura e l'incisivita' del rapporto tra l'ente
locale e la societa' entro cui il soggetto presta la propria opera».
    Sotto  il  primo  aspetto,  osserva  l'Avvocatura  che l'art. 60,
comma 1,  numero  10,  del  d.lgs.  n. 267  del 2000 fa riferimento a
«rappresentanti   legali»  o  «dirigenti»  delle  S.p.a.,  mentre  il
successivo  art. 63,  comma 1, numero 1, tratta di «amministratori» o
«dipendenti»   con   potere   di  rappresentanza.  In  tal  modo,  il
legislatore  avrebbe  valutato  che  la situazione del rappresentante
legale  o  del  dirigente  di  una  societa' e' diversa e distinta da
quella  di uno dei tanti amministratori o dipendenti che pure abbiano
un  qualche  potere  di  rappresentanza: «nel primo caso, infatti, si
intuisce  che  gli  interessi personali coinvolti saranno maggiori» e
altrettanto  lo saranno «la visibilita' nonche' i poteri del soggetto
che opera al vertice della societa», a differenza dell'ipotesi in cui
il soggetto sia amministratore o dipendente.
    Sotto   il  secondo  aspetto,  l'Avvocatura  rileva  che,  mentre
l'art. 60 riguarda societa' per azioni il cui capitale appartiene per
oltre  il  cinquanta  per  cento  all'ente  locale,  nel  caso di cui
all'art. 63  si  tratta  di  enti,  aziende  o  istituti  soggetti  a
vigilanza  o  sovvenzionati  dall'ente  locale:  «[n]el  primo  caso,
dunque,  la  societa'  appartiene  all'ente locale in massima parte e
viene   gestita   dallo  stesso»,  mentre  «[n]el  secondo  caso,  la
connessione  con  l'ente  locale  esiste  ma  e' meno intensa: l'ente
vigila  sull'operato  della  societa'  o concede parziali sovvenzioni
(peraltro facoltative), senza potersi inserire nella gestione diretta
della societa».
    L'una e l'altra differenza evidenziano, secondo l'Avvocatura, che
la   scelta   legislativa  a  favore  dell'ineleggibilita'  nel  caso
contemplato  dall'art. 60,  comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del
2000  e,  rispettivamente,  dell'incompatibilita'  nel caso di cui al
successivo  art. 63,  comma 1, numero 1, risulta sorretta da elementi
oggettivi,  «non  e'  certamente  ingiustificata  ed  irragionevole e
neppure   travalica   quei   limiti  di  stretta  necessita'  per  il
soddisfacimento  del  pubblico interesse, ne' presenta confini troppo
generici     ed     elastici,    generando    frequenti    incertezze
nell'applicazione   (Corte  cost.,  sentenza  n. 306  del  2003).  Al
contrario,  essa  appare  finalizzata  alla  tutela dell'uguaglianza,
della  liberta'  di voto e del corretto ed imparziale esercizio delle
funzioni pubbliche».
    3.   -   Si   sono  costituiti  gli  intervenienti  nel  giudizio
principale,   insistendo   per   l'accoglimento  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  in  base  agli  stessi  motivi  esposti
nell'ordinanza di rimessione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Nel corso di un giudizio elettorale, il Tribunale di Massa
ha     sollevato    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'articolo 60,   comma 1,   numero  10,  del  decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali),  a norma del quale sono ineleggibili a sindaco,
presidente  della  provincia,  consigliere  comunale,  provinciale  e
circoscrizionale   «i  legali  rappresentanti  e  i  dirigenti  delle
societa'  per  azioni  con capitale maggioritario rispettivamente del
comune o della provincia».
    Il  Tribunale prospetta la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della
Costituzione.
    Circa  la  disparita' di trattamento, il Tribunale argomenta che,
mentre  la norma impugnata sancisce l'ineleggibilita' alle menzionate
cariche  elettive  dei  soggetti  in  essa  indicati (vale a dire dei
legali  rappresentanti  e dei dirigenti delle societa' per azioni con
partecipazione   di   maggioranza  del  comune  o  della  provincia),
l'art. 63,  comma 1, numero 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce,
rispetto  alle  stesse  cariche, soltanto l'incompatibilita' (fra gli
altri)   degli   amministratori   e   dipendenti   «con   poteri   di
rappresentanza  o  di  coordinamento  di  ente,  istituto  o  azienda
soggetti  a  vigilanza  rispettivamente  da  parte del comune o della
provincia».  Secondo  il  Tribunale,  la  circostanza  che i soggetti
appena   indicati  siano  incompatibili  con  le  menzionate  cariche
elettive  e  che  quelli  di  cui alla norma impugnata siano, invece,
ineleggibili,  determina  un trattamento irragionevolmente difforme a
danno  di  questi  ultimi,  non  comprendendosi  per  quale  motivo i
soggetti   di   cui   all'art. 63  «possono  attendere  il  risultato
elettorale  con facolta' di esercitare il diritto di opzione», mentre
i  soggetti  di  cui all'impugnato art. 60 «debbono essere costretti,
per  candidarsi,  a  dare  le dimissioni dalla carica rivestita prima
ancora  di  conoscere  il  risultato»,  «con  l'evidente  rischio  di
rimanere  privi  di  qualsiasi occupazione in caso di insuccesso». Il
che,  oltre  a  concretare  la  violazione  degli  artt. 2  e 3 della
Costituzione,  «viene  a  tradursi  in  un  limite  all'esercizio del
diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.) all'accesso alle
cariche  elettive».  Ne',  secondo  il  Tribunale, appare decisivo, a
giustificare  l'ineleggibilita',  che  l'art. 60, comma 1, numero 10,
del  d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisca specificamente alle societa'
per  azioni  e non ad altri tipi di societa', giacche' «e' innegabile
l'esistenza  di  enti,  istituti e aziende di proporzioni sicuramente
maggiori  di  [...] una S.p.a.», rispetto alle quali vale, invece, la
regola dell'incompatibilita'.
    2.    -   Dev'essere,   anzitutto,   rigettata   l'eccezione   di
inammissibilita',   sollevata   dall'Avvocatura   dello   Stato   sul
presupposto  della mancata descrizione della fattispecie da parte del
giudice remittente.
    Il   contesto  dell'ordinanza  rende,  infatti,  sufficientemente
evidente  che  il  giudizio  elettorale  verte sull'eleggibilita' del
convenuto  ad  una  delle cariche elettive (sindaco, presidente della
provincia,  consigliere  comunale,  provinciale  o  circoscrizionale)
indicate  dall'art. 60,  comma 1,  del  d.lgs.  n. 267  del 2000, per
essere  egli  titolare,  in  una  societa'  per  azioni  con capitale
maggioritario   dell'ente  locale,  di  una  delle  funzioni  (legale
rappresentante  o  dirigente)  previste  dal  numero  10 dello stesso
art. 60, comma 1.
    3. - La questione e', peraltro, infondata.
    L'art. 60,  comma 1,  numero  10, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel
testo    vigente    prima   delle   modifiche   ad   esso   apportate
dall'art. 14-decies   del   decreto-legge   30  giugno 2005,  n. 115,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la funzionalita' di
settori  della  pubblica  amministrazione. Disposizioni in materia di
organico  del personale della carriera diplomatica, delega al Governo
per  l'attuazione  della  direttiva  2000/53/CE in materia di veicoli
fuori   uso   e  proroghe  di  termini  per  l'esercizio  di  deleghe
legislative»;  modifiche  non rilevanti nel giudizio a quo stabilisce
che   sono   ineleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere   comunale,  provinciale  e  circoscrizionale  «i  legali
rappresentanti  e  i dirigenti delle societa' per azioni con capitale
maggioritario rispettivamente del comune o della provincia».
    L'art. 63,  comma 1,  numero  1,  del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel
testo  vigente prima delle modifiche ad esso apportate dal menzionato
art. 14-decies  del  decreto-legge  n. 115  del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005) prevede, invece, rispetto
alle  stesse  cariche,  soltanto  l'incompatibilita'  (fra gli altri)
degli  amministratori e dipendenti «con poteri di rappresentanza o di
coordinamento  di  ente,  istituto  o  azienda  soggetti  a vigilanza
rispettivamente  da  parte  del comune o della provincia», ovvero che
dagli stessi riceva, in via continuativa, «una sovvenzione in tutto o
in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il
dieci per cento del totale delle entrate dell'ente».
    La  disciplina  legislativa  e',  quindi,  diversa  e con effetti
sostanziali  rilevanti  (ineleggibilita' o incompatibilita) a seconda
che si tratti di rappresentanti legali o dirigenti delle societa' con
capitale  maggioritario di un ente locale, ovvero di amministratori o
dipendenti  di organismi (enti, istituti o aziende, comprese, secondo
la  giurisprudenza,  le  societa'  per azioni) sottoposti a vigilanza
dell'ente  stesso  o  da  questo (in via «facoltativa») finanziati. I
primi  sono  titolari  di  compiti  in persone giuridiche delle quali
l'ente   locale  contribuisce  a  formare  la  volonta',  tramite  la
partecipazione  azionaria  maggioritaria.  I secondi sono titolari di
compiti  in organismi che, invece, sono solo controllati dall'esterno
dall'ente   locale,   tramite   la  vigilanza  o  la  concessione  di
sovvenzioni.
    Nel primo caso, l'ente locale controlla la societa' dall'interno;
quindi,    la    norma    prescrive    una    conseguenza   giuridica
(l'ineleggibilita) intesa a prevenire l'eventualita' che il candidato
ponga   in   essere,  mediante  l'esercizio  dei  poteri  (anche  «di
influenza»)   connessi  alla  sua  carica  nella  societa',  indebite
pressioni  sugli  elettori.  Nel secondo caso, il controllo dell'ente
locale  (attraverso la vigilanza o il sovvenzionamento) riguarda solo
l'attivita'  e  non  la  riguarda  neppure  necessariamente nella sua
interezza;    donde    una    conseguenza    giuridica   meno   grave
(l'incompatibilita), che ha lo scopo di evitare conflitti d'interesse
tra gli amministratori o dipendenti dell'ente, istituto o azienda, da
una  parte,  e,  dall'altra,  l'ente  locale  che  su  tali organismi
esercita il controllo.
    Ne  risulta  la  non  comparabilita'  delle fattispecie normative
poste a raffronto dal giudice remittente.
    Restano  assorbite, stante la loro dipendenza logica dalla prima,
le  altre  censure  di  illegittimita'  formulate  nell'ordinanza  di
rimessione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 60,   comma 1,   numero  10,  del  decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Massa,  con  l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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