N. 218 ORDINANZA 17 maggio - 1 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Pesca  - Disposizioni riguardanti la programmazione nei settori della
  pesca  e  dell'acquacoltura  -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Deposito in cancelleria oltre il termine perentorio di dieci giorni
  dalla  notifica  stabilito  dall'art. 31, quarto comma, della legge
  11 marzo 1953, n. 87 - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100, art. 5.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118 e 119.
(GU n.23 del 7-6-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto
legislativo  27 maggio  2005,  n. 100  (Ulteriori disposizioni per la
modernizzazione  dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il
potenziamento  della vigilanza e del controllo della pesca marittima,
a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38),
promosso  con  ricorso  della  Regione Toscana notificato l'11 agosto
2005,  depositato  in cancelleria il successivo 24 agosto ed iscritto
al n. 79 del registro ricorsi 2005.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato in data 11 agosto 2005 e
depositato  il  successivo  24 agosto, la Regione Toscana ha proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 5  del decreto
legislativo  27 maggio  2005,  n. 100  (Ulteriori disposizioni per la
modernizzazione  dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il
potenziamento  della vigilanza e del controllo della pesca marittima,
a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38),
per   violazione   degli   articoli 5,  76,  117,  118  e  119  della
Costituzione;
        che,  in  particolare, la ricorrente ritiene che l'art. 5 del
predetto   decreto  legislativo,  in  violazione  dell'art. 76  della
Costituzione,    eccederebbe    la   delega   legislativa   conferita
dall'art. 1,  comma 2,  della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni
in  materia  di  agricoltura),  che  non  attiene alla disciplina del
programma  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura, ne' prevede
l'introduzione  di  un  sistema  finanziario  direttamente  gestito a
livello statale;
        che  la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche
con  gli  articoli 117,  quarto  comma,  e 118 della Costituzione, in
quanto  la  materia oggetto di disciplina, «pesca e acquacoltura», e'
riservata  alla  potesta'  legislativa  residuale delle Regioni e «il
totale  accentramento  di  competenze  in  capo allo  Stato (...) non
appare   giustificabile   neppure   in   virtu'   del   principio  di
sussidiarieta»;
        che,    ai   sensi   dell'art. 117,   quinto   comma,   della
Costituzione,  l'attuazione  delle normative comunitarie compete alle
Regioni nelle materie loro attribuite;
        che  l'art. 5  in  questione, ad avviso della ricorrente, nel
prevedere  che  «gli obiettivi di riferimento del Programma nazionale
della pesca siano perseguiti attraverso dotazioni finanziarie gestite
in  via esclusiva dallo Stato», lederebbe, altresi', l'art. 119 della
Costituzione  che  «ha  costituzionalizzato  il principio del congruo
finanziamento  delle  competenze  regionali, perche' non puo' esservi
effettiva autonomia senza adeguate risorse finanziarie»;
        che,   infine,   la   norma   sospettata   di  illegittimita'
costituzionale,  in quanto non sottoposta «all'esame della Conferenza
Stato-Regioni  per  l'espressione del proprio parere», si porrebbe in
contrasto  con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in
relazione  all'art. 2  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni,  con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), «sotto
il  profilo  della  lesione del principio di leale collaborazione tra
Stato e Regioni»;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   chiedendo   che   la   questione  sollevata  sia  dichiarata
inammissibile o infondata.
    Considerato  che  il ricorso della Regione Toscana, notificato in
data  11 agosto 2005, e' stato depositato presso la cancelleria della
Corte costituzionale in data 24 agosto 2005, e cioe' oltre il termine
di  dieci giorni dalla notifica stabilito dall'art. 31, quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che deve ritenersi, secondo
la  costante  giurisprudenza  di  questa Corte, perentorio (ordinanze
n. 20 del 2005, n. 126 del 1997, n. 139 del 1987 e n. 71 del 1986);
        che,    conseguentemente,    la    questione   sollevata   e'
manifestamente inammissibile per tardivita' del deposito del ricorso.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 5  del  decreto  legislativo
27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione
dei  settori  della  pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della  vigilanza  e  del  controllo  della  pesca  marittima, a norma
dell'articolo 1,   comma 2,   della   legge   7 marzo  2003,  n. 38),
sollevata,  in  riferimento agli articoli 5, 76, 117, 118 e 119 della
Costituzione,  dalla  Regione  Toscana,  con  il  ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° giugno 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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