N. 220 ORDINANZA 17 maggio - 1 giugno 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (c.d. contratti di massa) - Giudizio secondo equita' - Esclusione - Ritenuta dilatazione dei tempi della giustizia, lamentata violazione del diritto di difesa, disparita' di trattamento in favore dei contraenti piu' forti, lesione delle funzioni riservate al potere giudiziario, violazione delle regole del mercato - Sopravvenuta conversione in legge con modificazioni della norma censurata - Omessa descrizione, nell'ordinanza di rimessione, della concreta fattispecie in giudizio - Preclusione alla Corte di compiere la necessaria preliminare valutazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.l. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111.(GU n.23 del 7-6-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi dal Giudice di pace di Lucca, nei procedimenti civili vertenti tra R. L. e Lloyd Adriatico assicurazioni e tra M. F. e la Winthertur assicurazioni s.p.a., con due ordinanze del 25 febbraio 2004, iscritte al n. 569 del registro ordinanze 2005 e al n. 35 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che nel corso di due giudizi civili, proposti da privati nei confronti di due societa' di assicurazione per ottenere il rimborso dell'eccedenza asseritamente percepita a titolo di indebito aumento di una polizza assicurativa, il Giudice di pace di Lucca, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63; che il giudice a quo, senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, si limita ad osservare che il legale dell'attore ha prospettato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, per una serie di ragioni; che l'ordinanza ravvisa una violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo perche' la disposizione censurata, sottraendo al giudizio di equita' del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 1342 del codice civile, comporterebbe un aggravamento dell'esercizio del diritto di difesa dei consumatori (esposti alla possibilita' dell'appello, cui consegue l'obbligo di munirsi di un difensore), con dilatazione dei tempi del processo in contrasto col principio della ragionevole durata del medesimo, espresso nell'art. 111 della Costituzione; che la norma in oggetto violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza, poiche' avvantaggia i contraenti forti a scapito di quelli deboli; che vi sarebbe, inoltre, violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost. in quanto la disposizione, anziche' essere generale ed astratta, sarebbe stata dettata al solo scopo di influire sulle fattispecie in corso, come quella dei due giudizi a quibus, in tal modo ledendo le prerogative della funzione giudiziaria; che la norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 41 Cost., poiche' andrebbe a danno dei consumatori favorendo gli imprenditori che, nel caso di specie, sono stati sanzionati con un provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a causa dell'accordo di cartello tra loro intervenuto allo scopo di restringere l'effettiva concorrenza nel settore assicurativo; che ha spiegato intervento in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. Considerato che il Giudice di pace di Lucca, con due ordinanze di identico contenuto, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equita' del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro se derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 del codice civile; che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con il medesimo provvedimento; che l'art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, ha stabilito che le disposizioni dell'impugnato art. 1 «si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003»; che le ordinanze di rimessione omettono ogni descrizione della concreta fattispecie in giudizio e, in particolare, non precisano quale sia la data di notifica dell'atto di citazione, sicche' a questa Corte e' preclusa ogni possibilita' di compiere la necessaria preliminare valutazione sulla rilevanza della questione; che la medesima, pertanto, e' da ritenere manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 1° giugno 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0479