MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 giugno 2006 

Rettifica  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Pomino».
(GU n.147 del 27-6-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Pomino»  ed  e'  stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005 con
il  quale  e'  stato  modificato  il disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Pomino»;
  Vista la nota della regione Toscana del 21 marzo 2006;
  Considerato   che   nel  disposto  dell'art.  2  del  sopra  citato
disciplinare  di  produzione, e' stata erroneamente riportata, per le
tipologie  «Pomino»  Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco
vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo, la frase: «Pinot bianco, Pinot
grigio  e  Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 70%», anziche'
«Pinot  bianco,  Pinot  grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente:
minimo  70%»,  cosi'  come  deliberato  dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni   geografiche   tipiche   dei  vini  nella  riunione  del
23 settembre 2004;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla parziale rettifica del disposto
dell'art.  2,  primo  comma,  del  disciplinare  di  produzione della
denominazione  di  origine  controllata  di  che  trattasi cosi' come
ratificato  dal  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini nella seduta del 18 maggio 2006;
                              Decreta:
  Il  testo  dell'art. 2, primo comma, del disciplinare di produzione
della   denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Pomino»,
allegato  al  decreto  direttoriale 7 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005, e'
parzialmente rettificato come nel testo appresso riportato:
    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve
prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente
composizione ampelografica:
    «Pomino»   Bianco,   «Pomino»  Bianco  riserva,  «Pomino»  Bianco
vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo:
      Pinot   bianco,   Pinot   grigio   e   Chardonnay,  da  soli  o
congiuntamente: minimo 70%.
  Possono  concorrere  alla produzione di detti vini, le uve di altri
vitigni  a  frutto  bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Toscana per un massimo del 30%.
  Restano   valide   tutte   le   altre  disposizioni  contenute  nel
disciplinare   di   produzione   allegato   al  decreto  direttoriale
7 febbraio  2005  recante  modifica al disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Pomino».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 12 giugno 2006

                                      Il direttore generale: La Torre